Sentenza del 09/08/2016 n. 16685 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva confermato avvisi di accertamento relativi agli anni 1998 e 1999, ai fini IVA, IRPEG e IRAP. L'Amministrazione aveva recuperato a tassazione costi ritenuti indeducibili e operazioni commerciali fittizie, inserite in un meccanismo di circuitazione di vini e liquori tra società italiane e comunitarie, con successivo rientro delle merci in Italia e conseguimento di indebiti vantaggi fiscali. Gli otto motivi riguardavano, tra l'altro, vizi di motivazione, riparto dell'onere della prova, utilizzabilità del processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, mutamento della natura dell'accertamento da analitico a induttivo, genericità dell'appello dell'Ufficio e applicabilità dei regimi di non imponibilità per cessioni intracomunitarie o all'esportazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti gli otto motivi di ricorso. Ha rilevato, tra l'altro, la formulazione congiunta e logicamente incompatibile dei vizi di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, la violazione dell'art. 366-bis c.p.c. per quesiti di diritto e momenti di sintesi generici o inidonei, il difetto di autosufficienza per mancata trascrizione degli atti rilevanti e il tentativo di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha inoltre ritenuto coerente la decisione di merito circa la fittizietà delle operazioni, fondata su plurimi elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, e ha confermato indirettamente gli avvisi di accertamento. La società è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 12.000 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omessa, insufficiente ed incongrua motivazione
I vizi motivazionali devono essere dedotti in modo coerente e specifico. Omessa motivazione e motivazione insufficiente o contraddittoria sono vizi alternativi e non possono essere denunciati cumulativamente in modo logicamente incompatibile. In cassazione non è consentita una nuova valutazione delle prove.
Art. 366-bis c.p.c.
il motivo che denunci un vizio di motivazione deve concludersi ... con un momento di sintesi
Per i ricorsi soggetti alla norma, il motivo doveva indicare con chiarezza il fatto storico controverso e decisivo e le ragioni della carenza motivazionale, mentre il quesito di diritto doveva formulare una concreta regola giuridica applicabile anche a casi analoghi. Quesiti generici o meramente esplorativi comportano inammissibilità.
Art. 2697 c.c.
La censura sul riparto dell'onere della prova è stata ritenuta inammissibile perché riferita a un elemento non decisivo della sentenza impugnata, utilizzato solo come argomento rafforzativo.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7
I poteri istruttori del giudice tributario possono essere esercitati per acquisire elementi utili alla conoscenza dei fatti, ma la parte che ne contesta l'uso deve indicare il concreto pregiudizio subito e dimostrare che l'acquisizione abbia integrato indebitamente le carenze dell'accertamento.
Artt. 24 e 111 Cost.
La contestazione di una violazione del diritto di difesa o del giusto processo richiede l'indicazione di un pregiudizio concreto, non essendo sufficiente denunciare una mera irregolarità astratta.
Artt. 99 e 112 c.p.c.
principio della domanda e corrispondenza tra chiesto e pronunciato
La violazione di tali principi costituisce un error in procedendo e deve essere denunciata ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., non mediante una generica violazione di legge o un vizio di motivazione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53
Nel processo tributario l'appello ha natura devolutiva piena e può mirare al riesame del merito; la riproposizione delle contestazioni e delle ragioni contrarie alla sentenza di primo grado può essere sufficiente, senza la necessità di una specifica indicazione di ogni prova ritenuta mancante.
D.L. n. 331 del 1993, art. 41, convertito dalla L. n. 427 del 1993
Il regime di non imponibilità delle cessioni intracomunitarie presuppone l'effettività dell'operazione e del trasferimento dei beni in altro Stato membro. Se l'operazione è ritenuta fittizia, il regime agevolato non è applicabile.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, comma 1, lett. c)
La dichiarazione d'intento del cessionario non rende automaticamente non imponibile l'operazione quando l'Amministrazione e il giudice accertano la fittizietà sostanziale delle operazioni; il quesito formulato dalla società è stato comunque dichiarato inammissibile.
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Chi fonda il ricorso su atti o documenti del processo deve indicare e riprodurre nel ricorso il loro contenuto rilevante, consentendo alla Corte di verificare autonomamente la censura senza accedere direttamente al fascicolo di merito.
Massime di principio
- In cassazione non si può chiedere una nuova valutazione delle prove o sostituire la propria ricostruzione dei fatti a quella del giudice di merito; occorre dimostrare uno specifico errore giuridico o una motivazione radicalmente incoerente.
- La fittizietà delle operazioni fiscali può essere dimostrata anche mediante presunzioni, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti; anche un singolo indizio può essere sufficiente se dotato di adeguata forza probatoria.
- La presenza di documenti formalmente regolari, consegne apparenti, dichiarazioni d'intento o trasferimenti tra Stati membri non garantisce il trattamento fiscale agevolato se l'operazione economica è sostanzialmente simulata.
- Le censure processuali richiedono l'indicazione del concreto pregiudizio subito: la mera contestazione dell'acquisizione di un documento o dell'esercizio di poteri istruttori non è sufficiente.
- I motivi di ricorso devono indicare con precisione la norma violata, la concreta statuizione impugnata, gli atti rilevanti e il nesso tra l'errore denunciato e l'esito della causa; quesiti generici o astratti comportano l'inammissibilità.
- Per contestare un accertamento fondato su una presunta frode carosello o su una circuitazione fittizia di merci, è necessario confutare specificamente gli indizi utilizzati dall'Amministrazione e dimostrare che gli elementi trascurati siano realmente decisivi.
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