Sentenza del 09/08/2016 n. 16684 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle entrate ha contestato il riconoscimento del rimborso IVA di 500.000 euro relativo all’acquisto di due fabbricati classificati catastalmente B/5 e D/2. Secondo l’Amministrazione, la mera qualificazione degli immobili come strumentali per natura, la loro iscrizione tra le immobilizzazioni e l’eventuale concessione in locazione non erano sufficienti a dimostrare l’inerenza e la strumentalità concreta dei beni rispetto alla specifica attività imprenditoriale della società. Ha inoltre dedotto la violazione delle regole sull’onere della prova e dell’art. 43 del TUIR.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, ritenendo assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale, che aveva confermato il diritto della società al rimborso IVA, poiché i giudici regionali avevano fondato la decisione esclusivamente sulla categoria catastale degli immobili e sulla loro ammortizzabilità. La causa è stata rinviata a una diversa composizione della Commissione tributaria regionale della Sicilia, che dovrà verificare concretamente l’inerenza, la strumentalità dei fabbricati rispetto all’attività aziendale e l’intenzione imprenditoriale, sulla base di elementi oggettivi. La Commissione dovrà inoltre liquidare le spese del giudizio di legittimità. La Cassazione non ha quindi riconosciuto definitivamente il rimborso, ma ha annullato la precedente decisione favorevole alla società.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1
È detraibile dall’ammontare dell’IVA assolta, dovuta o addebitata a titolo di rivalsa solo quella relativa ai beni o servizi acquistati nell’esercizio dell’impresa, arti o professioni.
La detrazione e, conseguentemente, il rimborso IVA richiedono non solo la qualità di soggetto imprenditore, ma anche la concreta inerenza dell’acquisto all’attività esercitata o programmata. La stretta connessione con le finalità imprenditoriali deve essere dimostrata dal contribuente.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, lett. c)
Il rimborso dell’IVA può essere riconosciuto nei casi previsti dalla norma, ma solo quando l’imposta riguarda acquisti effettivamente inerenti e strumentali all’attività d’impresa.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, comma 2, n. 1
Per le operazioni attive delle società opera una presunzione assoluta di esercizio d’impresa; tale presunzione non si estende automaticamente agli acquisti e alle operazioni passive, per le quali deve essere verificata in concreto l’inerenza.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 43, già art. 40 nel testo applicabile ratione temporis
Gli immobili appartenenti a imprese commerciali che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni costituiscono beni strumentali anche se non utilizzati direttamente e dati in locazione o comodato.
La qualifica di immobile strumentale per natura non determina automaticamente la strumentalità ai fini IVA. Occorre comunque provare la funzione strumentale del bene in rapporto alla specifica attività aziendale. Solo dopo tale prova si può prescindere dall’utilizzo diretto, quando l’immobile non sia diversamente utilizzabile senza radicali trasformazioni.
L’onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto al rimborso e l’inerenza dell’acquisto grava sul contribuente che invoca la detrazione o il rimborso IVA.
Sesta direttiva IVA n. 77/388/CEE e giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea
Per valutare la detraibilità dell’IVA occorre considerare l’intenzione del soggetto passivo di utilizzare il bene per fini aziendali, purché tale intenzione sia confermata da elementi obiettivi.
Massime di principio
- La categoria catastale, l’iscrizione dell’immobile tra le immobilizzazioni e l’ammortamento contabile costituiscono elementi indicativi, ma non provano da soli l’inerenza e la strumentalità ai fini IVA.
- Una società immobiliare deve dimostrare concretamente che l’acquisto dell’immobile è funzionale all’attività effettivamente esercitata o programmata, distinguendo l’utilizzo del bene come strumento dell’impresa dall’acquisto del bene quale oggetto stesso dell’attività di compravendita o investimento.
- La locazione dell’immobile non esclude automaticamente la strumentalità, ma deve essere provato il collegamento della locazione con l’attività imprenditoriale e non è sufficiente affermare che i canoni finanziano genericamente la società.
- La compatibilità dell’acquisto con l’oggetto sociale è soltanto un indizio: il contribuente deve fornire ulteriori elementi oggettivi, come contratti, piani aziendali, effettiva destinazione, ricavi, organizzazione e modalità di gestione del bene.
- In caso di richiesta di rimborso IVA su immobili, l’Amministrazione e il giudice devono valutare la concreta relazione tra bene acquistato e attività aziendale, non limitandosi alle caratteristiche oggettive o catastali dell’immobile.
- La pronuncia di cassazione con rinvio non decide definitivamente che il rimborso sia dovuto o non dovuto: impone al giudice di rinvio una nuova valutazione secondo i criteri indicati dalla Corte.
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