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Sentenza

Sentenza del 09/08/2016 n. 16686 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, che aveva ridotto da 542.409,66 euro a 180.000 euro il reddito d'impresa accertato per il 2002 e aveva riconosciuto la detraibilità di 51.653,19 euro di IVA sugli acquisti. Il principale motivo riguardava la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51: secondo l'Agenzia, la CTR aveva illegittimamente ridotto in via equitativa il reddito senza applicare la presunzione legale derivante dalle movimentazioni bancarie non giustificate. Il secondo motivo denunciava un vizio di motivazione, ma è stato ritenuto inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e dichiarato inammissibile il secondo. Ha cassato la sentenza della CTR, ritenendo illegittimo il ricorso a una determinazione equitativa del reddito e non corretta la disapplicazione della presunzione legale relativa prevista per i movimenti bancari degli imprenditori. La causa è stata rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Liguria per un nuovo esame nel merito, applicando i principi stabiliti dalla Corte. È rimasta non censurata la detraibilità dell'IVA per 51.653,00 euro. Il giudice del rinvio dovrà inoltre liquidare le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 2, n. 2

    I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni (...) sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti (...) se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine.

    La norma introduce una presunzione legale relativa: per un imprenditore, versamenti e prelevamenti risultanti dai conti bancari possono essere considerati ricavi o compensi imponibili, salvo prova contraria analitica del contribuente. L'onere della prova viene quindi invertito.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2

    Alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti (...) i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni.

    La disciplina delle indagini bancarie opera anche ai fini IVA. Le movimentazioni non giustificate possono concorrere alla determinazione dell'imponibile, mentre il contribuente deve dimostrare puntualmente la loro irrilevanza o la loro corretta contabilizzazione.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19

    La detrazione IVA è soggetta alle regole specifiche previste dalla disciplina dell'imposta e non può essere determinata o riconosciuta in via equitativa dal giudice.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Consente di ricorrere per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto. La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia relativo alla violazione delle regole sulle presunzioni bancarie.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Il motivo relativo all'insufficiente motivazione è stato dichiarato inammissibile, perché la censura riguardava in realtà l'omessa pronuncia o l'omesso esame di questioni e avrebbe dovuto essere formulata, se del caso, come error in procedendo e violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • Art. 112 c.p.c.

    Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte. L'omessa pronuncia deve essere denunciata come violazione di tale disposizione, non semplicemente come vizio di motivazione.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione utilizza movimentazioni bancarie riferibili a un imprenditore, tali operazioni possono essere presuntivamente considerate ricavi o componenti imponibili; spetta al contribuente fornire una prova contraria specifica e riferita alle singole operazioni.
  • Non è sufficiente una contestazione generica o l'affermazione che i movimenti non rappresentano reddito: occorre dimostrare, per ciascun movimento, che è già stato contabilizzato oppure che è fiscalmente irrilevante, indicando la relativa causale o il beneficiario.
  • Il giudice tributario non può ridurre l'imponibile in via equitativa soltanto per adeguarlo a una ritenuta capacità contributiva o per stimare forfettariamente i costi, se ciò comporta il superamento delle presunzioni legali applicabili.
  • Anche in presenza di un accertamento induttivo e di una contabilità assente o inattendibile, l'eventuale ricostruzione del reddito deve fondarsi su elementi probatori e criteri giuridicamente ammessi, non su una semplice valutazione equitativa.
  • Ai fini IVA, la determinazione dell'imposta e delle detrazioni segue le regole proprie dell'IVA: il giudice non può utilizzare criteri equitativi per modificare il volume d'affari o riconoscere detrazioni non adeguatamente documentate.
  • Nel ricorso per cassazione è necessario qualificare correttamente il vizio denunciato: l'omessa pronuncia riguarda normalmente un error in procedendo e la violazione dell'art. 112 c.p.c., mentre il vizio motivazionale riguarda l'esame della motivazione nei limiti consentiti dalla legge.

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