Sentenza del 09/08/2016 n. 16680 - Corte di Cassazione
CONDONO FISCALE - In Genere.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente sosteneva che la consegna, da parte della Guardia di Finanza, del processo verbale di constatazione (p.v.c.) con esito positivo non equivalesse alla sua notificazione. Secondo tale tesi, poiché la Legge n. 289/2002 prevedeva come causa ostativa alla definizione automatica la notifica del p.v.c. entro la data di entrata in vigore della legge, la mera consegna del verbale non avrebbe potuto impedire il condono per l'anno 1998. Il ricorrente contestava inoltre la competenza della Guardia di Finanza e denunciava la formazione di un giudicato interno e un'omessa motivazione della sentenza d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi, rispettivamente per carenza di autosufficienza, genericità e mancato rispetto dei requisiti processuali, nonché per erronea formulazione della censura e mancata indicazione del momento di sintesi richiesto dall'art. 366-bis c.p.c. Il terzo motivo è stato rigettato nel merito: la Corte ha stabilito che la consegna al contribuente del p.v.c. redatto dalla Guardia di Finanza con esito positivo è equiparabile alla notificazione, perché assicura la piena conoscenza dell'atto e soddisfa la medesima esigenza di certezza. Pertanto, la consegna del verbale costituiva causa ostativa alla definizione automatica del periodo d'imposta. Il ricorso è stato respinto e il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.250 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 8, comma 10, lett. a)
La notifica, alla data di entrata in vigore della legge, del processo verbale di constatazione con esito positivo costituisce causa ostativa alla definizione.
La causa ostativa non richiede necessariamente una notificazione formale in senso tecnico quando il contribuente abbia comunque avuto piena e certa conoscenza del verbale.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 14
La definizione automatica degli anni pregressi non è applicabile quando, entro il termine rilevante, sia stato consegnato al contribuente un p.v.c. con esito positivo, anche se il verbale proviene dalla Guardia di Finanza.
Codice di procedura civile, art. 329, comma 2
La Corte ha escluso che nel caso concreto fosse stato individuato un capo della decisione di primo grado coperto da giudicato interno per mancata impugnazione.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5
Le censure devono essere proposte mediante il corretto vizio processuale o sostanziale: la violazione di legge, l'error in procedendo e l'omessa o insufficiente motivazione non sono intercambiabili.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
Per le censure relative alla motivazione era necessario formulare uno specifico momento di sintesi, indicando il fatto controverso e decisivo e le ragioni dell'inadeguatezza della motivazione; la sua omissione comportava l'inammissibilità.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 56
Le questioni non riproposte in appello possono considerarsi rinunciate e non possono essere successivamente utilizzate per contestare la decisione.
Massime di principio
- Nel condono fiscale, quando la legge richiede la notificazione di un atto per impedire la definizione, occorre verificare soprattutto se il contribuente ne abbia avuto una conoscenza piena, certa e documentata; la consegna sottoscritta può essere equiparata alla notificazione.
- Un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza con esito positivo può produrre effetti ostativi al condono, anche se non è stato notificato dall'Agenzia delle Entrate, poiché rilevano la funzione dell'atto e la conoscenza effettiva da parte del destinatario.
- La sottoscrizione per ricevuta del p.v.c. costituisce elemento probatorio idoneo a dimostrare la conoscenza dell'atto e può far decorrere gli effetti giuridici collegati alla notificazione.
- Le questioni non riproposte tempestivamente nel giudizio d'appello possono essere considerate rinunciate; è quindi essenziale ripresentare espressamente ogni argomento decisivo.
- Nel ricorso per Cassazione i motivi devono essere formulati secondo il corretto vizio previsto dalla legge e rispettare rigorosamente i requisiti di autosufficienza e specificità; censure generiche o processualmente errate possono essere dichiarate inammissibili senza esame nel merito.
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