Cassazione Civile, Ordinanza n. 08848/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso per l'anno 2007 un avviso di accertamento nei confronti di una società a responsabilità limitata, notificandolo anche a due soggetti ritenuti amministratori di fatto. L'atto recuperava materia imponibile, con maggiori IRES, IRAP e IVA e sanzioni, sulla base di un PVC della Guardia di finanza da cui emergeva, secondo l'Ufficio e poi secondo i giudici di merito, che la società era una struttura fittizia utilizzata per fornire manodopera ad imprese edili, con dichiarazioni fiscali infedeli, costi e crediti IVA inesistenti e utilizzo indebito di tali crediti in compensazione. I due soggetti hanno contestato di essere amministratori di fatto e hanno impugnato la decisione di merito che aveva confermato l'accertamento. In cassazione hanno articolato cinque motivi: 1) violazione delle presunzioni semplici, dell'art. 2639 c.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che gli elementi valorizzati erano insufficienti a provare la loro gestione di fatto e richiamando anche una sentenza penale assolutoria; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che la CTR avesse invertito l'onere della prova pretendendo da loro la prova certa della estraneità all'evasione; 3) violazione dell'art. 11 d.lgs. 472/1997, perché la CTR avrebbe affermato una loro responsabilità solidale per sanzioni non espressamente imputate nell'atto; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla nullità dell'avviso e sulla dedotta carenza di legittimazione passiva dei destinatari; 5) violazione dell'art. 7 d.l. 269/2003 conv. in l. 326/2003, sostenendo che le sanzioni dovessero gravare esclusivamente sulla società e non su di loro.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto a rivalutare il merito del compendio indiziario, senza specifiche censure di diritto sul ragionamento presuntivo, e comunque ha escluso che la sentenza penale di assoluzione producesse automatica efficacia vincolante nel giudizio tributario. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che il riferimento della CTR alla mancata prova contraria dei ricorrenti era solo un argomento confermativo e non una vera inversione dell'onere probatorio. Ha respinto il terzo motivo perché la doglianza era contraddetta dalla stessa impostazione difensiva dei ricorrenti e, in ogni caso, una sentenza tributaria può confermare l'atto senza ampliarne il contenuto. Ha respinto il quarto motivo, rilevando che la questione della notificazione/legittimazione era stata comunque decisa implicitamente e che gli amministratori di fatto non sono i soggetti cui va notificato l'avviso diretto alla società né sono legittimati a impugnarlo in nome dell'ente, spettando la rappresentanza legale agli amministratori nominati. Ha respinto infine il quinto motivo, ribadendo che l'art. 7 d.l. 269/2003, che concentra le sanzioni sulla persona giuridica, non opera quando la società sia usata come schermo dal rappresentante o amministratore, anche di fatto, per commettere illeciti nel proprio esclusivo interesse; in tale ipotesi torna applicabile la regola generale della sanzione alla persona fisica autrice dell'illecito. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, ma non idoneo a veicolare una mera rivalutazione del fatto
le presunzioni semplici devono essere valutate con esame rigoroso del singolo indizio e poi in modo complessivo e concordante
richiamato dai ricorrenti per negare la configurabilità dell'amministrazione di fatto
l'onere della prova grava sull'Ufficio quanto ai fatti costitutivi della pretesa; non vi è inversione se il giudice rileva solo l'assenza di prova contraria come argomento confermativo
richiamato dai ricorrenti per contestare la responsabilità solidale per le sanzioni
la censura di omessa pronuncia è infondata se la questione è stata decisa implicitamente dal rigetto
per la notificazione agli enti la consegna deve avvenire al rappresentante o ai soggetti legittimati dalla legge
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
disciplina la notificazione degli atti tributari alle persone giuridiche
art. 62 d.P.R. n. 600 del 1973
la rappresentanza ai fini tributari dei soggetti diversi dalle persone fisiche segue la legge civile e solo in mancanza può rilevare l'amministratore di fatto
art. 7 d.l. n. 269/2003 conv. in l. n. 326/2003
le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica
non si applica quando la persona fisica, anche amministratore di fatto, utilizzi la società come schermo per il proprio esclusivo interesse; in tal caso la sanzione colpisce la persona fisica autrice dell'illecito
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La deduzione di violazione delle norme sulle presunzioni non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del fatto: in cassazione è necessario censurare specificamente il criterio logico-giuridico con cui il giudice di merito ha apprezzato gli indizi, non limitarsi a opporre una lettura alternativa del materiale probatorio.
- Nel giudizio tributario, la sentenza penale assolutoria relativa ai medesimi fatti non produce automaticamente giudicato vincolante, per l'autonomia dei due giudizi e la diversità dei relativi standard probatori e dei mezzi di prova utilizzabili.
- Non sussiste violazione dell'onere della prova quando il giudice di merito fonda la decisione sugli elementi probatori dell'Ufficio e menziona l'assenza di prova contraria della parte solo come conferma del proprio convincimento.
- L'avviso di accertamento indirizzato a una società deve essere notificato al suo legale rappresentante o ai soggetti espressamente legittimati dalla legge; l'amministratore di fatto non coincide con il rappresentante legale e non può sostituirlo ai fini della notificazione e della rappresentanza processuale dell'ente.
- La regola di concentrazione delle sanzioni amministrative tributarie sulla persona giuridica non opera quando la società sia utilizzata come mero schermo per la realizzazione di illeciti nel personale interesse della persona fisica che ne ha la gestione, anche di fatto: in tal caso la sanzione resta imputabile all'autore materiale dell'illecito.
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