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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29419/2022 del 10/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di una società per gli anni d'imposta 2007 e 2008, sul presupposto dell'omessa presentazione dei modelli dichiarativi e con conseguente ricostruzione induttiva dei redditi. La società ha impugnato gli atti deducendo di aver tempestivamente trasmesso le dichiarazioni, producendo le ricevute telematiche e sostenendo che l'unico errore riguardasse l'indicazione del codice fiscale, poi corretto con un nuovo invio. La CTR ha accolto il ricorso ritenendo che l'errore sul codice fiscale fosse un mero errore materiale, non idoneo a configurare l'omessa presentazione della dichiarazione, poiché risultavano correttamente indicati ragione sociale, domicilio fiscale, legale rappresentante e dati contabili. In cassazione l'Agenzia ha proposto un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 55 del d.P.R. 633/1972, sul presupposto che la CTR avesse erroneamente escluso la legittimità dell'accertamento induttivo in assenza di dichiarazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha chiarito che la CTR non ha negato in astratto il potere dell'Ufficio di procedere ad accertamento induttivo in caso di mancanza della dichiarazione, ma ha accertato in fatto che la dichiarazione era stata effettivamente presentata, sebbene con un errore materiale nel codice fiscale. Tale apprezzamento di fatto non è sindacabile in cassazione come violazione di legge. Di conseguenza, una volta accertata la presentazione della dichiarazione, veniva meno il presupposto dell'accertamento induttivo fondato sull'omissione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 39 d.P.R. 600/1973

    Richiamato come base del potere di accertamento induttivo, ma ritenuto inapplicabile nel caso concreto perché la dichiarazione non era stata omessa.

  • art. 41 d.P.R. 600/1973

    Richiamato insieme all'art. 39 per l'accertamento induttivo; la Corte rileva che il presupposto dell'omissione dichiarativa non ricorreva.

  • art. 55 d.P.R. 633/1972

    Norma invocata dall'Ufficio per sostenere la legittimità dell'accertamento induttivo; il motivo è respinto perché fondato su una premessa di fatto non condivisa dalla CTR.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il ricorrente ha formalmente denunciato violazione di legge, ma la Corte osserva che il motivo mirava in realtà a contestare un accertamento di fatto.

  • art. 6 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605

    Richiamato per affermare che l'omessa o errata indicazione del codice fiscale non comporta nullità della dichiarazione, ma può al più rilevare sul piano sanzionatorio.

  • art. 13 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605

    Richiamato come norma che prevede sanzioni per l'inosservanza dell'obbligo di indicazione del codice fiscale, senza incidere sulla validità della dichiarazione.

  • art. 18 L. 7 agosto 1990, n. 241

    Evocato per sottolineare il dovere dell'Amministrazione di acquisire d'ufficio documenti già in suo possesso, principio valorizzato anche in sede processuale tributaria.

  • art. 6 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato quale espressione del principio per cui l'Amministrazione deve cooperare nell'acquisizione dei documenti rilevanti già disponibili nei propri archivi.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'amministrazione finanziaria deve confrontarsi in modo effettivo con i documenti e i fatti allegati dal contribuente, anche in virtù di un dovere di collaborazione e acquisizione officiosa dei documenti già in suo possesso.
  • L'errore materiale nella compilazione della dichiarazione fiscale, quando non incide sull'identificabilità del contribuente e del contenuto dichiarativo, non equivale necessariamente a omessa presentazione della dichiarazione.
  • L'accertamento induttivo fondato sull'omissione della dichiarazione è legittimo solo se il presupposto omissione sussiste realmente; se la dichiarazione risulta presentata, ancorché con irregolarità formali, viene meno il fondamento dell'accertamento.
  • In cassazione non può essere veicolata sotto forma di violazione di legge una censura che in realtà mira a contestare la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
  • La violazione dell'obbligo di indicare correttamente il codice fiscale può rilevare sul piano sanzionatorio, ma non determina automaticamente la nullità della dichiarazione fiscale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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