Sentenza del 06/12/2018 n. 31588 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale di Firenze, contestando principalmente il difetto di motivazione. Secondo l'Amministrazione, la Commissione regionale si era limitata a trascrivere e recepire acriticamente la decisione di primo grado, senza esaminare né confutare i motivi specifici dell'appello, relativi sia all'applicazione dei benefici della cosiddetta Tremonti-bis agli interventi edilizi e impiantistici, sia alla ricostruzione induttiva dei maggiori ricavi. La contribuente, con ricorso incidentale, ha contestato inoltre la rideterminazione della perdita riportabile, deducendo ultrapetizione, violazione del divieto di nuove domande in appello, carenza di motivazione dell'avviso di accertamento e mancanza di base normativa per la rettifica della perdita derivante dall'errata conversione da lire a euro.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto tutti e quattro i motivi del ricorso principale dell'Agenzia e il quinto motivo del ricorso incidentale della contribuente, dichiarando assorbiti gli altri motivi. Ha ritenuto nulla la sentenza della Commissione tributaria regionale per motivazione apparente o insufficiente, poiché il giudice d'appello aveva aderito formalmente alla decisione di primo grado senza confrontarsi realmente con le censure dell'Agenzia. È stata inoltre censurata la rideterminazione della perdita riportabile, effettuata in modo generico e sulla base di ragioni equitative, senza indicare una specifica norma autorizzativa né un adeguato percorso logico e probatorio. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese.
Norme richiamate
Legge n. 383 del 2001, art. 4 - cosiddetta Tremonti-bis
La norma disciplina i benefici fiscali collegati agli investimenti agevolabili. Nel giudizio di rinvio dovrà essere nuovamente valutato se gli interventi edilizi e impiantistici eseguiti dalla società rientrassero nell'ambito dell'agevolazione.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Prevede i presupposti per la rettifica del reddito d'impresa, anche mediante ricostruzione induttiva, quando gli elementi disponibili consentano di ritenere inattendibile la dichiarazione. La Corte non ha deciso nel merito la sussistenza di tali presupposti, rinviando il relativo esame.
D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies
È stato richiamato dall'Agenzia quale base normativa per la ricostruzione dei ricavi mediante gli studi di settore e gli elementi risultanti dai controlli. Anche questo profilo dovrà essere rivalutato dal giudice del rinvio.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36, comma 2, n. 4, e 61
Impongono alla sentenza tributaria, anche d'appello, una motivazione effettiva sui punti controversi. Non è sufficiente il richiamo alla sentenza di primo grado se il giudice non esamina e non confuta le specifiche censure dell'appellante.
Art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
Richiede l'esposizione concisa, ma concreta, delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. La sua violazione contribuisce a determinare la nullità della sentenza quando la motivazione sia solo apparente.
Legge n. 212 del 2000, art. 7 - Statuto dei diritti del contribuente
Chiarezza e motivazione degli atti
La contribuente ha invocato l'obbligo di chiarezza e motivazione dell'avviso di accertamento, sostenendo che l'atto non rendesse comprensibile la pretesa relativa alla perdita riportabile. Il motivo non è stato esaminato nel merito, essendo stato assorbito.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
È stato richiamato in relazione all'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento. Il relativo motivo incidentale è rimasto assorbito.
Art. 112 del codice di procedura civile
Vieta al giudice di pronunciarsi oltre i limiti della domanda. La contribuente ha sostenuto che la Commissione regionale avesse rideterminato la perdita riportabile senza una specifica domanda dell'Agenzia; il motivo è stato assorbito.
Art. 345 del codice di procedura civile
Divieto dei nova in appello
La contribuente ha dedotto che la rideterminazione della perdita costituisse una questione nuova introdotta in appello. La Corte non ha esaminato direttamente la censura.
Cassazione civile, principi sulla motivazione per relationem e sull'equità sostitutiva
Il richiamo alla motivazione di primo grado è ammissibile solo se il giudice d'appello recepisce gli elementi essenziali della decisione e affronta specificamente le doglianze dell'appellante. Inoltre, il giudice tributario non può modificare autoritativamente una pretesa o una perdita per ragioni di equità sostanziale, salvo espressa previsione legislativa.
Massime di principio
- Una sentenza d'appello è nulla per motivazione apparente quando si limita a ripetere o richiamare la decisione di primo grado senza esaminare concretamente i motivi di appello e senza spiegare perché debbano essere respinti.
- La motivazione per relationem è valida solo se consente di ricostruire il ragionamento del giudice e dimostra un esame effettivo delle contestazioni; la mera adesione acritica alla sentenza precedente non è sufficiente.
- Il giudice tributario non può correggere o rideterminare una perdita fiscale sulla base di generiche esigenze di giustizia sostanziale o per evitare un presunto vantaggio fiscale, se manca una specifica base normativa e un adeguato accertamento dei fatti.
- Quando una sentenza viene cassata per carenza di motivazione, la Corte di cassazione normalmente non decide il merito, ma rinvia a un diverso giudice, che deve riesaminare tutte le questioni non definite e motivare puntualmente la decisione.
- Gli accertamenti induttivi fondati su studi di settore, controlli e verifiche devono essere sorretti da un esame concreto degli elementi disponibili e da una motivazione che chiarisca il percorso seguito per determinare i maggiori ricavi.
- Gli atti impositivi devono rendere comprensibili al contribuente natura, fondamento e misura della pretesa; tuttavia, nel caso esaminato, la Cassazione non ha deciso nel merito la sufficienza della motivazione dell'avviso, perché la relativa censura è rimasta assorbita.
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