Cassazione Civile, Sentenza n. 8613/2011 del 15/04/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a INVIM, per complessivi Euro 12.548,66 (Euro 9.840,05 d’imposta, Euro 2.706,05 d’interessi ed Euro 2,58 per diritti di notifica), emessa in conseguenza di un precedente avviso di liquidazione divenuto definitivo. La Commissione tributaria provinciale di Vicenza aveva accolto il ricorso per carenza di motivazione e mancanza di sottoscrizione; la Commissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza depositata il 23 febbraio 2005, aveva respinto l’appello dell’Ufficio, ravvisando inoltre l’omessa indicazione del responsabile del procedimento. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione deducendo che la sottoscrizione autografa non è requisito necessario della cartella e che l’omessa indicazione del responsabile del procedimento non determina nullità per le cartelle relative a ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008. Il contribuente ha proposto ricorso incidentale con due motivi: carenza di motivazione della cartella, in particolare quanto ai criteri di calcolo degli interessi e ai diritti di notifica; mancata prova dell’esecutività del ruolo e dell’osservanza delle relative formalità di sottoscrizione. In via preliminare, il contribuente aveva inoltre contestato la legittimazione dell’Agenzia e l’autosufficienza del suo ricorso. Il Ministero e l’Agenzia avevano entrambi proposto ricorso principale; il ricorso del Ministero era diretto contro la sentenza regionale, ma l’ente non aveva dedotto né provato di aver partecipato al giudizio di appello o di essere titolare di un rapporto che gli attribuisse interesse a impugnare.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi. Ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero perché, dopo il trasferimento delle funzioni e dei rapporti tributari alle Agenzie fiscali, il rapporto oggetto di lite — relativo a una cartella notificata nel 2003 — faceva capo all’Agenzia delle Entrate, mentre il Ministero non aveva dimostrato la propria legittimazione e il proprio interesse a impugnare. Ha respinto le eccezioni preliminari del contribuente contro il ricorso dell’Agenzia: l’Agenzia era titolare del credito tributario e il ricorso, fondato su violazioni di legge, conteneva gli elementi necessari a comprendere le censure. Ha accolto il ricorso dell’Agenzia: la cartella non richiede la sottoscrizione dell’esattore quando la sua provenienza dall’organo competente sia comunque inequivocabile; inoltre, per i ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008, la mancata indicazione del responsabile del procedimento non comporta nullità. Ha rigettato il primo motivo incidentale: l’importo dell’imposta risultava dall’atto impositivo definitivo richiamato, gli interessi erano calcolabili sulla base dei tassi e dei limiti temporali stabiliti dalla legge, e per i diritti di notifica era sufficiente indicare l’importo dovuto in forza della disciplina legale. Ha rigettato anche il secondo motivo incidentale: il ruolo da sottoscrivere è l’elenco dei debitori e delle somme dovute per ciascun ambito territoriale, non una pluralità di singoli ruoli come prospettato dal contribuente; inoltre, la sottoscrizione non è requisito ontologicamente necessario all’esistenza e validità dell’atto amministrativo quando la sua attribuibilità all’autorità competente sia certa. La Corte ha cassato la sentenza regionale e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario del contribuente. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
In proposito, va ricordato che per effetto ed in conseguenza del trasferimento di funzioni e di rapporti inerenti le entrate tributarie dal Ministero (dell’Economia e) delle Finanze alle Agenzie Fiscali (tra cui, l’Agenzia delle Entrate) – le quali ultime sono divenute operative a partire dal primo gennaio 2001 in base al D.M. 28 dicembre 2000, art. 1 – disposto dal titolo quinto, capo secondo, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, ciascuna Agenzia (1) è succeduta al Ministero nei rapporti, sostanziali e processuali, in corso a quel momento e (2) è divenuta titolare esclusiva dei rapporti tributari (e, pertanto, unica legittimata processualmente) sorti successivamente alla data detta di sua operatività.
L’interesse a impugnare deve appartenere a chi sia titolare del rapporto sostanziale o processuale rilevante; per i rapporti tributari sorti dopo l’operatività delle Agenzie fiscali, la legittimazione processuale spetta all’Agenzia subentrata.
In via preliminare va disposta la riunione ex art. 335 c.p.c., delle due impugnazioni perchè proposte avverso la medesima decisione.
Le impugnazioni proposte contro la stessa decisione devono essere riunite.
l’Agenzia detta, come specificato dalle sezioni unite nella sentenza 25 luglio 2007 n. 16412 (che richiama l'”enunciazione di principi” contenuti, “sia pur in una diversa fattispecie”, in “Cass. n. 11746 del 2004”), è comunque il “titolare del diritto di credito oggetto di contestazione nel giudizio”, essendo il concessionario della riscossione “un (mero) destinatario del pagamento …, o, più precisamente, con riferimento allo schema dell’art. 1188 c.c., comma 1, il soggetto (incaricato dal creditore (c) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento (v. Cass. n. 21222 del 2006)”.
Il concessionario della riscossione è il soggetto autorizzato a ricevere il pagamento per conto del creditore, ma la titolarità del credito e la legittimazione passiva nella controversia restano in capo all’ente creditore.
Inoltre l’atto di impugnazione – nel quale l’Agenzia denunzia esclusivamente violazioni di norme di diritto – contiene tutti gli elementi, all’uopo imposti dall’art. 366 c.p.c., necessari per comprendere non solo il senso ma anche la rilevanza decisionale delle censure.
Il ricorso per cassazione che denuncia violazioni di norme di diritto è autosufficiente se contiene gli elementi necessari per comprendere il contenuto e la rilevanza delle censure.
la cartella esattoriale, prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, quale documento di riscossione degli importi contenuti nei ruoli, dev’essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle finanze che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, essendo sufficiente la sua intestazione per verificare la provenienza nonchè l’indicazione, oltre che della somma da pagare, della causale tramite apposito numero di codice.
La cartella di pagamento non richiede la sottoscrizione dell’esattore quando l’intestazione e gli altri elementi consentono di identificarne la provenienza e la causale.
art. 36, comma 4-ter, del D.L. 248/2007
La mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse.
La nullità per omessa indicazione del responsabile del procedimento riguarda le cartelle relative a ruoli consegnati dal 1° giugno 2008; l’omissione nelle cartelle riferite a ruoli consegnati prima di tale data non ne determina la nullità.
art. 7, comma 2, della L. 212/2000
La Corte costituzionale (sentenza 27 febbraio 2009 n. 58) – ricordato che (come da essa “affermato … con l’ordinanza n. 377 del 2007”) per la “la previsione” della “L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2” (secondo la quale “gli atti dell’amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare, tra l’altro, il responsabile del procedimento”) , “volta ad assicurare la trasparenza amministrativa, l’informazione del cittadino e il suo diritto di difesa”, “la L. n. 212 del 2000 … non precisa gli effetti della violazione dell’obbligo indicato” (“essa, in particolare, a differenza di quanto fa con riferimento ad altre disposizioni, non commina la nullità per la violazione della disposizione indicata”).
L’obbligo di indicare il responsabile del procedimento è funzionale a trasparenza, informazione e difesa, ma la disposizione non stabilisce di per sé la nullità della cartella per la sua violazione; per le cartelle anteriori alla disciplina sopravvenuta non deriva nullità.
Entrambe le questioni, però, pongono, fondamentalmente, un problema di interpretazione delle conferenti norme regolatrici per cui, ai sensi dell’art. 384 c.p.c. (testo, applicabile alla specie ratione temporis, anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 12), vanno esaminate e decise da questa Corte siccome non bisognevoli di ulteriori accertamenti fattuali.
La Corte di cassazione può decidere direttamente le questioni di diritto quando non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto.
Dalla riprodotta disposizione si ricava: (1) che il “tasso … annuo” degli interessi è noto e conoscibile perchè determinato con provvedimento generale, e (2) che i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem) necessari per il calcolo sono anch’ essi fissati in elementi cronologici ben individuati (“giorno successivo a quello di scadenza del pagamento” e “data di consegna … dei ruoli”, rispettivamente).
Per il calcolo degli interessi sulle maggiori imposte, il tasso è determinato da provvedimento generale e il periodo di maturazione è definito dalla legge; tali elementi sono conoscibili senza che la cartella debba ripeterli analiticamente.
artt. 12 e 25 del D.P.R. 602/1973
Va, quindi, ribadito il principio, specificamente affermato “con riferimento all’obbligo di motivazione degli atti tributari, previsto …per la cartella di pagamento (D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12 e 25)”, secondo cui (Cass., trib., 18 dicembre 2009 n. 26671) “nell’ipotesi in cui vengano richiesti gli interessi e le sovrattasse per ritardato o omesso pagamento il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l’effetto che l’onere di motivazione può considerarsi in questi casi assolto dall’Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima”.
Quando la cartella richiede interessi per ritardato o omesso pagamento e richiama l’atto presupposto conosciuto dal contribuente, l’onere motivazionale può essere assolto mediante tale richiamo, se questo consente di conoscere presupposti e ragioni della pretesa.
art. 3, comma 3, della L. 165/1982
la L. 19 aprile 1982, n. 165, art. 3, comma 3, attribuì (“spetta”) ai “messi notificatori speciali comunque autorizzati dagli uffici dipendenti dei Ministero delle finanze per la notificazione degli avvisi e degli atti emanati dagli uffici periferici dell’Amministrazione finanziaria e dalle commissioni tributarie” un “compenso”, a espresso “titolo di rimborso spese”, per “ogni notificazione effettuata”.
La legge attribuisce un compenso per ciascuna notificazione effettuata dai messi notificatori autorizzati.
art. 4, commi 1, 3 e 4, della L. 202/1991
Dalle riprodotte disposizioni (nonchè dalle correlate amministrative di modifica quantitativa dell’importo detto, qui omesse perchè non rilevanti) si deduce che, attesa la fonte legale dell’afferente obbligo, la cartella di pagamento deve solamente indicare l’importo del “diritto di notifica”, senza nessuna ulteriore specificazione e/o precisazione.
Poiché il diritto di notifica e il relativo importo discendono da disposizioni di legge, la cartella deve indicare l’importo, senza ulteriori specificazioni.
art. 12, comma 2, del D.L. 16/1993
Dalle riprodotte disposizioni (nonchè dalle correlate amministrative di modifica quantitativa dell’importo detto, qui omesse perchè non rilevanti) si deduce che, attesa la fonte legale dell’afferente obbligo, la cartella di pagamento deve solamente indicare l’importo del “diritto di notifica”, senza nessuna ulteriore specificazione e/o precisazione.
La cartella deve indicare il diritto di notifica nella misura prevista dalla legge; non è necessaria una specificazione ulteriore dei criteri di determinazione.
art. 12, comma 4, del D.P.R. 602/1973
In base al disposto normativo, quindi, l’atto da sottoscrivere è esclusivamente l'”elenco dei debitori” (con indicazione delle “somme da essi dovute”) “che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell’ambito territoriale” di ogni concessionario della riscossione.
La sottoscrizione prescritta riguarda il ruolo inteso come elenco dei debitori e delle somme dovute per l’ambito territoriale del concessionario, non singole iscrizioni considerate autonomamente.
art. 10, lettera b), del D.P.R. 602/1973
Il “ruolo” che il “titolare dell’ufficio” (od un “suo delegato”) deve sottoscrivere, infatti, è esclusivamente l’atto definito tale dal medesimo D.P.R. n. 602 del 1973, art. 10, lett. b), il quale dispone, espressis verbis, che “ai fini del presente decreto si intende per:… “ruolo”: l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato … ai fini della riscossione a mezzo del concessionario”.
Ai fini della riscossione, il ruolo è l’elenco dei debitori e delle somme dovute formato per la riscossione tramite concessionario.
art. 12, comma 1, del D.P.R. 602/1973
La nozione giuridica di “ruolo”, ancora, è specificata nell’art. 12, comma 1 del medesimo D.P.R., nel quale si legge (a) che “l’ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano” e (b) che “in ciascun ruolo sono iscritte tutte te somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell’ambito territoriale cui il ruolo si riferisce”.
Il ruolo è formato per ciascun ambito territoriale e raccoglie tutte le somme dovute dai contribuenti domiciliati nei comuni compresi in quell’ambito.
Le spese dell’intero giudizio vanno integralmente compensate tra le parti ai sensi dell’art. 93 c.p.c., comma 2.
La Corte ha disposto la compensazione integrale delle spese processuali dell’intero giudizio.
Massime di principio
- La cartella di pagamento non richiede la sottoscrizione autografa dell’esattore quando gli elementi dell’atto ne rendano inequivocabile la provenienza dall’organo competente. In caso di contestazione sulla provenienza o regolarità, il giudice accerta in fatto la riferibilità dell’atto all’autorità legittimata.
- L’omessa indicazione del responsabile del procedimento non determina la nullità delle cartelle relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione prima del 1° giugno 2008; la successiva previsione di nullità opera per i ruoli consegnati da tale data.
- Quando la cartella riguarda interessi per ritardato o omesso pagamento, il richiamo a un atto impositivo definitivo e conosciuto dal contribuente può assolvere l’obbligo di motivazione, se consente di identificare i presupposti e le ragioni della pretesa. Il tasso e il periodo di calcolo sono conoscibili secondo i criteri stabiliti dalla legge.
- Se il diritto di notifica e il relativo importo sono determinati dalla legge, la cartella deve indicare l’importo richiesto ma non è tenuta a specificare ulteriormente i criteri di calcolo.
- Il ruolo la cui sottoscrizione è prevista dalla disciplina della riscossione è l’elenco dei debitori e delle somme dovute formato per ciascun ambito territoriale, non una pluralità di singoli ruoli riferiti a ciascun debitore.
- Il concessionario della riscossione è autorizzato a ricevere il pagamento, ma la titolarità del credito tributario e la legittimazione passiva nella controversia restano in capo all’ente creditore; tra ente e concessionario non sussiste, per ciò solo, litisconsorzio necessario.
- Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non è legittimato a impugnare una decisione relativa a un rapporto tributario sorto dopo l’operatività delle Agenzie fiscali se non deduce e dimostra un proprio rapporto giuridico e un interesse all’impugnazione.
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