Cassazione Civile, Sentenza n. 10073/2011 del 09/05/2011
Sintesi
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Favorevole al resistente (organo disciplinare)
La controversia
Nel 1998 la Sezione disciplinare del C.S.M. aveva irrogato al magistrato, allora capo di una Procura, una sanzione disciplinare con trasferimento d’ufficio. La sanzione era stata confermata dalla Cassazione perché il magistrato non aveva indicato criteri oggettivi e predeterminati per l’autoassegnazione dei fascicoli e si era assegnato procedimenti riguardanti persone a lui legate da amicizia o comunque conosciute. In seguito, il magistrato aveva chiesto la revisione della decisione disciplinare, richiamando la dichiarazione di illegittimità della circolare del C.S.M. del 19 luglio 1991 da parte del Consiglio di Stato, una sentenza del Tribunale di Trieste che aveva escluso il coinvolgimento di suoi amici nei procedimenti e la ritrattazione sostanziale di dichiarazioni rese da un sostituto procuratore. La Sezione disciplinare del C.S.M. aveva dichiarato inammissibile l’istanza con ordinanza n. 163/2010, depositata il 4 novembre 2010. Con il ricorso per cassazione il magistrato ha contestato: l’applicazione dell’art. 25 del D.Lgs. n. 109/2006 anziché dell’art. 37 del D.Lgs. n. 511/1946, che riteneva applicabile in forza dell’art. 32-bis del primo decreto; la rilevanza decisiva dei nuovi elementi dedotti, in particolare quelli risultanti dalle cause per diffamazione; e la mancata rideterminazione della sanzione alla luce del nuovo quadro fattuale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto nelle forme del codice di procedura civile, mentre l’ordinanza impugnata aveva qualificato il procedimento come soggetto al D.Lgs. n. 109/2006 e, secondo il principio dell’apparenza, il mezzo di impugnazione va individuato sulla base della qualificazione attribuita dal giudice al provvedimento, anche se contestata quanto alla sua correttezza. La pronuncia delle Sezioni Unite del 2009 richiamata dal ricorrente riguardava una diversa fattispecie, nella quale mancava una qualificazione del provvedimento da parte del giudice. La Corte non ha quindi esaminato nel merito le contestazioni sulla disciplina della revisione, sui nuovi elementi e sulla rideterminazione della sanzione. Nessuna statuizione sulle spese è riportata nel testo.
Norme richiamate
art. 25 D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109
Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto nelle forme previste dal codice di procedura civile, mentre avrebbe dovuto esserlo nelle forme previste dal codice di procedura penale, in quanto il provvedimento impugnato aveva stabilito che dovesse applicarsi nella specie il D.Lgs. n. 109 del 2006.
La forma dell’impugnazione è stata individuata in base alla disciplina processuale qualificata come applicabile nell’ordinanza impugnata; avendo questa fatto riferimento al D.Lgs. n. 109/2006, il ricorso andava proposto nelle forme del codice di procedura penale.
art. 32-bis D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109
Non contrasta con questa soluzione l’affermazione da parte di queste Sezioni Unite con la sentenza 3 agosto 2009, n. 17905: In tema di impugnazioni delle decisioni della Sezione disciplinare del Consiglio Sup. Magistratura, al fine di individuare la procedura da seguire rileva l’epoca del promovimento del procedimento disciplinare, anche nel caso in cui è impugnato il provvedimento di rigetto di un’istanza di revisione della sentenza che l’ha definito; conseguentemente, è inammissibile il ricorso proposto nelle forme del codice di procedura penale avverso l’ordinanza del Consiglio relativa a istanza di revisione di sentenza di condanna emessa in un procedimento promosso anteriormente al 19 giugno 2006 – che avrebbe dovuto essere proposto nel rispetto delle forme e dei termini previsti dal codice di procedura civile, secondo la normativa pregressa (D.Lgs. 24 marzo 1958, n. 195, art. 17, del D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, art. 60) – posto che la disciplina introdotta dal D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 23 si applica, ai sensi dell’art. 32-bis di tale decreto, ai procedimenti promossi dopo l’entrata in vigore dello stesso.
La disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 109/2006 si applica ai procedimenti disciplinari promossi dopo la sua entrata in vigore; per quelli anteriori resta applicabile la normativa previgente. Nel caso deciso, tuttavia, tale principio non impediva di dichiarare inammissibile il ricorso, poiché l’ordinanza impugnata aveva qualificato il procedimento e, secondo il principio dell’apparenza, quella qualificazione determinava la forma dell’impugnazione.
Massime di principio
- Il mezzo e la forma dell’impugnazione si individuano, secondo il principio dell’apparenza, in base alla qualificazione del provvedimento impugnato attribuitagli dal giudice che lo ha emesso, anche quando la parte contesti la correttezza di tale qualificazione.
- Nelle impugnazioni relative a decisioni disciplinari del C.S.M., la disciplina processuale applicabile si determina, in via generale, in base all’epoca di promozione del procedimento disciplinare; tale criterio non esclude però l’applicazione del principio dell’apparenza quando il giudice abbia qualificato il provvedimento impugnato.
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