Cassazione Civile, Sentenza n. 24861/2011 del 24/11/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fittavolo)
La controversia
Il ricorrente, fittavolo di un fondo interessato da una procedura espropriativa, aveva chiesto alla società espropriante il pagamento dell’indennità prevista dall’art. 17 della L. n. 865/1971. Il fondo era stato occupato con provvedimento del 18 febbraio 1987; la relazione definitiva di stima ex art. 16 era stata pubblicata sul FAL e il decreto di esproprio era stato emesso il 16 novembre 1990, dopo la pubblicazione. La domanda, proposta l’8 maggio 2001, era stata respinta dalla Corte d’appello di Firenze il 4 aprile 2008, che aveva ritenuto maturata la prescrizione decennale dal decreto di esproprio e, inoltre, operante la decadenza, assumendo sufficiente la conoscenza del procedimento da parte del fittavolo. La Corte territoriale aveva anche condannato l’attore ai sensi dell’art. 96 c.p.c., liquidando Euro 1.000 per ogni anno di protrazione del processo a partire dal 19 novembre 2001. Con il ricorso per cassazione, il fittavolo ha contestato, da un lato, l’operatività della decadenza in mancanza della notifica a lui del decreto di esproprio e, dall’altro, l’omessa valutazione della raccomandata del 14 gennaio 2000, dedotta come atto interruttivo della prescrizione. In via subordinata e ipotetica, ha censurato la valutazione che la Corte d’appello avrebbe potuto compiere circa l’idoneità della raccomandata, contestando le obiezioni relative al destinatario, al contenuto e alla prova della ricezione. Un ulteriore motivo riguardava la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo e ha dichiarato assorbiti il secondo e il quarto. Ha rilevato che decadenza e prescrizione non potevano essere affermate congiuntamente senza rispettare l’ordine logico: occorreva anzitutto verificare se il decreto di esproprio fosse stato notificato anche al fittavolo. Poiché la stima era stata pubblicata sul FAL prima del decreto, la pubblicazione non bastava a far decorrere nei suoi confronti il termine decadenziale; la decadenza poteva operare solo se fosse stata accertata la notifica del decreto, circostanza non affermata dalla sentenza impugnata. Quanto alla prescrizione, la Corte d’appello aveva omesso di valutare la raccomandata del 14 gennaio 2000, tempestivamente indicata e rilevante perché dedotta come interruttiva; la sua idoneità soggettiva e oggettiva dovrà essere esaminata dal giudice di rinvio. Le censure sull’efficacia concreta della raccomandata e sulla condanna ex art. 96 c.p.c. sono rimaste assorbite. La sentenza è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 17 L. n. 865/1971
il tenore letterale delle disposizioni contenute nella L. n. 865 del 1971, art. 13, comma 2 e art. 15, comma 2 alla stregua di un’interpretazione logico-sistematica e costituzionalmente orientata deve essere coordinato con la previsione dell’art. 19 della già richiamata L. n. 865 del 1971, il quale legittima alla proposizione dell’opposizione avverso la stima dell’indennità di esproprio non soltanto “i proprietari”, ma anche “gli altri interessati” (ex art. 17, comma 2, il fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, costretto ad abbandonare il terreno espropriato)
L’indennità contemplata dall’art. 17 è riferibile anche al fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante costretto a lasciare il fondo espropriato; a tali interessati si estendono le garanzie procedurali correlate alla possibilità di opporsi alla stima.
art. 19 L. n. 865/1971
il tenore letterale delle disposizioni contenute nella L. n. 865 del 1971, art. 13, comma 2 e art. 15, comma 2 alla stregua di un’interpretazione logico-sistematica e costituzionalmente orientata deve essere coordinato con la previsione dell’art. 19 della già richiamata L. n. 865 del 1971, il quale legittima alla proposizione dell’opposizione avverso la stima dell’indennità di esproprio non soltanto “i proprietari”, ma anche “gli altri interessati” (ex art. 17, comma 2, il fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, costretto ad abbandonare il terreno espropriato)
La legittimazione all’opposizione contro la stima spetta anche agli interessati diversi dal proprietario che, in quanto costretti ad abbandonare il fondo, sono destinatari della tutela indennitaria; la decadenza nei loro confronti presuppone che gli atti ablatori rilevanti siano loro notificati.
art. 13, comma 2, L. n. 865/1971
il tenore letterale delle disposizioni contenute nella L. n. 865 del 1971, art. 13, comma 2 e art. 15, comma 2 alla stregua di un’interpretazione logico-sistematica e costituzionalmente orientata deve essere coordinato con la previsione dell’art. 19 della già richiamata L. n. 865 del 1971, il quale legittima alla proposizione dell’opposizione avverso la stima dell’indennità di esproprio non soltanto “i proprietari”, ma anche “gli altri interessati” (ex art. 17, comma 2, il fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, costretto ad abbandonare il terreno espropriato)
La disposizione va coordinata sistematicamente e in modo costituzionalmente orientato con l’art. 19, così da non limitare al proprietario le garanzie connesse all’opposizione alla stima quando la legge riconosce tale facoltà anche agli altri interessati.
art. 15, comma 2, L. n. 865/1971
il tenore letterale delle disposizioni contenute nella L. n. 865 del 1971, art. 13, comma 2 e art. 15, comma 2 alla stregua di un’interpretazione logico-sistematica e costituzionalmente orientata deve essere coordinato con la previsione dell’art. 19 della già richiamata L. n. 865 del 1971, il quale legittima alla proposizione dell’opposizione avverso la stima dell’indennità di esproprio non soltanto “i proprietari”, ma anche “gli altri interessati” (ex art. 17, comma 2, il fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, costretto ad abbandonare il terreno espropriato)
La disposizione deve essere letta in coordinamento con l’art. 19, assicurando anche agli interessati diversi dal proprietario le garanzie coerenti con la loro legittimazione all’opposizione alla stima.
art. 16 L. n. 865/1971
nelle ipotesi (definite di “anomalia procedimentale”) in cui il decreto di esproprio “segua” e non “preceda” la pubblicazione, sul FAL, dell’avviso di deposito della stima, la “conoscenza legale” dell’indennità definitiva come stimata, alla quale è indefettibilmente legata la decorrenza del termine decadenziale di cui trattasi a carico dell’espropriato, non può ritenersi acquisita con la mera pubblicità legale, attraverso il FAL stesso, dell’indennità stimata in difetto di una sua correlazione ad una specifica (ed adottata) misura ablatoria, ma può affermarsi solo all’atto in cui l’espropriante notifichi il decreto di esproprio.
Quando la pubblicazione sul FAL dell’avviso di deposito della stima precede il decreto di esproprio, essa non determina da sola la conoscenza legale rilevante per la decorrenza del termine decadenziale: tale conoscenza si realizza con la notifica del decreto di esproprio.
art. 96 c.p.c.
Quarto motivo: afferisce alla condanna ex art. 96 c.p.c. e pertanto resta assorbito nella devoluzione del regime delle spese (anche di legittimità).
La Corte non decide nel merito la censura relativa alla condanna per responsabilità aggravata, poiché la cassazione con rinvio comporta che la questione resti assorbita nella nuova regolazione delle spese.
Massime di principio
- Quando il decreto di esproprio è successivo alla pubblicazione sul FAL dell’avviso di deposito della stima, la sola pubblicazione non fa decorrere il termine decadenziale per opporsi alla stima: la conoscenza legale dell’indennità definitiva si perfeziona con la notifica del decreto di esproprio.
- La decadenza dall’opposizione alla stima può essere fatta valere nei confronti del fittavolo e degli altri interessati legittimati, oltre che del proprietario, soltanto se sia accertata la notificazione a ciascuno degli atti ablatori rilevanti; in difetto, la decadenza non opera nei loro confronti.
- Nel rapporto tra decadenza e prescrizione del diritto all’indennità, il giudice deve esaminare preliminarmente la decadenza. Se essa è maturata, non vi è spazio per la prescrizione; se non è maturata, può venire in rilievo la prescrizione ordinaria decennale.
- La deduzione di un atto interruttivo della prescrizione, se il documento è stato tempestivamente indicato e la sua efficacia è controversa, impone al giudice di merito di valutarne l’esistenza e la rilevanza; l’idoneità soggettiva e oggettiva dell’atto costituisce questione successiva.
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