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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12299/2011 del 07/06/2011

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Comune)

La controversia

La proprietaria aveva convenuto il Comune davanti al Tribunale di Lecce, chiedendo la nullità o l’annullamento dell’atto del 27 gennaio 1981 con cui aveva ceduto gratuitamente all’ente circa 2.430 mq di terreno, la restituzione dell’area e il risarcimento dei danni. Il Tribunale, con sentenza del 4 settembre 1996, aveva rigettato le domande. Dopo le vicende processuali relative all’improcedibilità dell’appello e il rinvio disposto dalla Cassazione nel 2001, la Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 13 luglio 2005, aveva nuovamente rigettato l’impugnazione. La ricorrente principale ha proposto tre motivi: 1) violazione della disciplina dell’espropriazione, sostenendo che non era iniziato alcun procedimento espropriativo e che il terreno era già stato occupato e trasformato, sicché non poteva qualificarsi la cessione come sostitutiva di esproprio; 2) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 782 c.c., sostenendo che la cessione gratuita fosse una donazione, non accompagnata da controprestazioni comunali, non perfezionata per mancanza di accettazione e revocata nel 1986; contestava inoltre che la cessione fosse condizione per la lottizzazione e per le opere di urbanizzazione; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’appello qualificato l’atto come cessione sostitutiva di esproprio oltre i limiti delle allegazioni del Comune. Il Comune ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato, lamentando che non fosse stata esaminata la questione dell’indebito arricchimento della proprietaria per la realizzazione comunale delle opere di urbanizzazione.

La decisione

La Cassazione ha riunito i ricorsi e rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto che la Corte d’appello avesse fondato la qualificazione della cessione su un esame complessivo e motivato degli atti: il piano quadro urbanistico, la dichiarazione della proprietaria del 27 gennaio 1981 con l’invio del frazionamento e la cessione delle aree per strade e verde pubblico, la deliberazione comunale del 27 marzo 1981 di acquisizione delle aree per attuare i piani quadro, la successiva dichiarazione del 10 luglio 1986 e gli atti relativi alla vendita di terreni edificabili. Da tali elementi risultava che la cessione era funzionale alla lottizzazione e alle opere di urbanizzazione, realizzate a cura e spese del Comune, e costituiva adempimento assunto nel contesto della convenzione di lottizzazione e del procedimento urbanistico, non un’autonoma liberalità revocabile prima dell’accettazione. Le doglianze non scalfivano specificamente l’accertamento di fatto e non dimostravano lo spirito di liberalità. Il ricorso incidentale condizionato del Comune è stato dichiarato inammissibile, perché proposto dalla parte vittoriosa e relativo a una questione non decisa in quanto assorbita. La ricorrente principale è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 200 per spese ed euro 3.000 per onorari, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 782 c.c.

    La Corte territoriale ha quindi concluso in linea di diritto che l’atto con cui l’originario proprietario dei terreni edificabili cede gratuitamente al Comune delle aree destinate alla urbanizzazione (come nella specie era avvenuto con l’atto di cessione della V. del 27-1-1981) non può essere considerato un autonomo atto di liberalità, come tale revocabile fino alla accettazione della controparte, ma come adempimento di una obbligazione assunta nell’ambito del negozio di vendita dei terreni e, prima ancora, nel contesto del procedimento amministrativo volto ad ottenere l’approvazione del frazionamento, l’attuazione dei piani quadro e la realizzazione di strade e parcheggi a cura dell’Amministrazione Comunale.

    La cessione gratuita di aree al Comune destinata alle opere di urbanizzazione, quando risulta inserita nel contesto negoziale e amministrativo della lottizzazione e funzionale alla sua attuazione, non costituisce una donazione autonoma revocabile prima dell’accettazione, ma adempimento di un’obbligazione assunta in quel contesto.

  • art. 112 c.p.c.

    Pertanto correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che l’atto di cessione del 22-1-1981 e la Delib. comunale 27 marzo 1981 avevano dato luogo ad una convenzione di lottizzazione con la quale la V. cedeva le aree necessarie alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ed il Comune di Cannole autorizzava la cedente a costruire sulle restanti aree di sua proprietà nel rispetto dei piani quadro approvati, in un contesto in cui tale contratto di diritto pubblico consentiva al Comune di realizzare le proprie finalità pubbliche relative alle perseguite modifiche dell’assetto urbanistico del territorio, come in effetti è poi avvenuto;

    La Corte ha respinto la censura di ultrapetizione, confermando la qualificazione della cessione come parte della convenzione di lottizzazione sulla base degli atti e del contesto dedotti e accertati nel giudizio.

  • art. 115 c.p.c.

    Orbene sulla base degli elementi evidenziati si deve ritenere che il giudice di appello, avendo indicato esaurientemente le fonti del proprio convincimento, ha posto in essere un accertamento di fatto sorretto da congrua e logica motivazione, come tale insindacabile in questa sede, dove la ricorrente principale, senza censurare specificatamente le statuizioni della sentenza impugnata, si limita apoditticamente a configurare l’atto di cessione del 27-1-1981 come una donazione, valutandolo come avulso dalla complessa serie di atti pubblici destinati a modificare sotto l’aspetto urbanistico l’assetto del territorio nel quale erano comprese le aree cedute, e senza comunque offrire alcun elemento in ordine allo spirito di liberalità da cui avrebbe dovuto essere contrassegnato l’atto stesso in coerenza con l’assunto sostenuto dalla V..

    La valutazione delle risultanze processuali, se sorretta da motivazione congrua e logica, non è riesaminabile in cassazione mediante una contrapposta lettura degli atti priva di specifica censura e di elementi a sostegno.

  • L. 22 ottobre 1971, n. 865

    La Corte territoriale ha quindi concluso in linea di diritto che l’atto con cui l’originario proprietario dei terreni edificabili cede gratuitamente al Comune delle aree destinate alla urbanizzazione (come nella specie era avvenuto con l’atto di cessione della V. del 27-1-1981) non può essere considerato un autonomo atto di liberalità, come tale revocabile fino alla accettazione della controparte, ma come adempimento di una obbligazione assunta nell’ambito del negozio di vendita dei terreni e, prima ancora, nel contesto del procedimento amministrativo volto ad ottenere l’approvazione del frazionamento, l’attuazione dei piani quadro e la realizzazione di strade e parcheggi a cura dell’Amministrazione Comunale.

    La decisione non applica una regola specifica della disciplina espropriativa per affermare che fosse necessaria una procedura formale: decide invece che la cessione, per la sua funzione e per il contesto urbanistico accertato, era parte della convenzione di lottizzazione e non una liberalità autonoma.

Massime di principio

  • La qualificazione della cessione gratuita di aree destinate a strade e verde pubblico dipende dalla sua funzione concreta e dal contesto degli atti urbanistici e negoziali. Quando la cessione è strumentale alla lottizzazione e alle opere di urbanizzazione e trova corrispondenza negli impegni dell’amministrazione, non è un’autonoma donazione, ma adempimento di un’obbligazione assunta nell’ambito dell’operazione.
  • La censura di violazione delle regole di valutazione delle prove non consente di sostituire in cassazione una lettura alternativa degli atti all’accertamento di merito quando questo esponga in modo esauriente le fonti del convincimento e sia sorretto da motivazione congrua e logica; la critica deve confrontarsi specificamente con le statuizioni impugnate e indicare elementi idonei a sostenerla.
  • È inammissibile il ricorso incidentale, anche condizionato, proposto dalla parte sostanzialmente vittoriosa, se manca una situazione di soccombenza e l’impugnazione riguarda una questione rimasta assorbita.

Come è indicizzato

MaterieCompravendita immobiliareImpugnazioniProve
RamiImmobiliareProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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