Cassazione Civile, Sentenza n. 24303/2011 del 18/11/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
Un’impresa si era aggiudicata, a seguito di licitazione privata, l’appalto per lavori di ristrutturazione affidati da un comune, con contratto del 20 giugno 1990. Aveva chiesto un sovrapprezzo di lire 127.359.756 per la posa di mattoni pieni, sostenendo che dovesse essere calcolato a metro quadrato in base a un’indicazione contenuta nell’elenco prezzi allegato al capitolato speciale, anziché a metro cubo secondo il prezziario comunale richiamato nel contratto. Il Tribunale di Genova aveva accolto la domanda; la Corte d’appello di Genova, con la sentenza impugnata, l’aveva invece respinta, ritenendo che la misura a metro quadrato fosse un errore materiale e che il corrispettivo pattuito fosse incompatibile con l’aumento richiesto. L’appaltatrice ha proposto sei motivi: 1) violazione dell’art. 1362 c.c. per non avere la Corte d’appello privilegiato il dato letterale “al mq.”; 2) contraddittorietà della motivazione circa la funzione del sovrapprezzo e la diversa remunerazione di manufatti con spessori differenti; 3) vizi di motivazione nell’interpretazione della deliberazione comunale n. 2703 del 1992, che, secondo la ricorrente, non correggeva un errore né poteva fissare unilateralmente nuovi prezzi; 4) violazione dei canoni ermeneutici e vizi motivazionali sulla ritenuta invariabilità del prezzo, deducendo che l’importo contrattuale era indicativo, che il corrispettivo era a misura e che il prezzo finale aveva superato quello inizialmente stimato; 5) violazione degli artt. 1362 ss. c.c. e vizi motivazionali per avere attribuito rilievo alla relazione al capitolato con l’elenco dei nuovi prezzi, asseritamente atto interno, anziché agli atti conoscibili e recepiti nel contratto; 6) illogicità nel collegare l’esclusione degli elaborati progettuali dal contratto all’invariabilità del prezzo. Il comune ha resistito chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente alle spese, liquidate in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 5.000,00 per onorario, oltre spese generali e accessori di legge. Ha escluso la violazione dell’art. 1362 c.c.: la volontà contrattuale non poteva essere ricostruita isolando la dicitura “al mq.”, presente soltanto nell’elenco prezzi, ma doveva essere desunta dall’insieme degli atti e dal loro coordinamento. Contratto, capitolato, perizia posta a base d’asta e prezziario comunale richiamato indicavano il calcolo a metro cubo e predeterminavano il corrispettivo; la dicitura difforme era quindi riconducibile a un errore materiale. Le censure sulla funzione del sovrapprezzo e sull’interpretazione degli atti sono state respinte perché la ricostruzione della volontà negoziale effettuata dal giudice di merito era adeguatamente motivata e non violava i canoni ermeneutici; non ricorrevano i presupposti per sindacarla in cassazione. La Corte ha inoltre rilevato che il sovrapprezzo remunerava una particolare modalità esecutiva delle lavorazioni già previste, non opere ulteriori o autonome, e non giustificava l’aumento di circa il 14% del corrispettivo. Ha ritenuto che l’impegno di spesa e la disciplina degli appalti pubblici impedissero di stipulare per condizioni economiche diverse da quelle poste a base della gara e concordate, e ha escluso che la natura dell’appalto a misura rendesse indicativi i prezzi unitari: anche in tale forma i prezzi per unità di misura restano invariabili, mentre può variare l’importo complessivo in ragione delle quantità effettivamente eseguite. Nel caso concreto non erano contestate le quantità delle opere né erano state richieste variazioni in corso d’opera. Infine, la condotta successiva del comune, la segnalazione dell’errore in sede di riserve, le relazioni del collaudatore e la deliberazione comunale di rettifica non contestata dall’impresa corroboravano la ricostruzione dell’errore materiale.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
La sentenza impugnata ha perciò correttamente optato per la prima ipotesi dell’alternativa, da un lato, applicando il principio ermeneutico che ove la comune intenzione delle parti non risulti in modo certo dalla dizione letterale del contratto, il giudice deve accertarla mediante indagine approfondita e comprensiva soprattutto dell’elemento logico e di quello sistematico che devono essere coordinati e fusi in vista dell’individuazione dell’effettiva volontà dei contraenti.
La comune intenzione va ricostruita coordinando il testo con gli elementi logici e sistematici dell’intero assetto negoziale, quando la sola formulazione letterale non consente di individuarla con certezza. La Corte valorizza inoltre il comportamento successivo delle parti ai sensi del secondo comma, quale elemento confermativo della ricostruzione.
artt. 1362-1371 c.c.
Per cui, il Collegio deve dare continuità alla propria giurisprudenza in tema di interpretazione di un contratto secondo cui l’accertamento della volontà degli stipulanti in relazione al contenuto del negozio si traduce certamente in un’indagine di fatto, affidata in via esclusiva al potere istituzionale del giudice del merito.
L’accertamento della volontà contrattuale è un’indagine di fatto riservata al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per motivazione inadeguata, tale da impedire la ricostruzione dell’iter logico, o per violazione delle regole legali di ermeneutica.
R.D. 3 marzo 1934, n. 383, artt. 284 e 288
Il principio assolutamente inderogabile, della necessità dell’impegno di spesa posto già dal R.D. n. 383 del 1934, artt. 284 e 288, il quale è violato, comportando la radicale nullità del contratto, non soltanto quando l’indicazione della spesa e dei mezzi per farvi fronte sia omessa del tutto nella delibera che autorizza il ricorso all’appalto, ma anche quando i relativi importi per cui l’onere finanziario è assunto risultino inferiori (nella specie di ben il 14%) a quelli per i quali è poi stipulato il relativo contratto: per l’eccedenza sicuramente invalido.
Negli appalti pubblici l’impegno di spesa deve coprire l’onere assunto: il contratto è invalido per la parte eccedente quando l’importo contrattuale supera quello per cui è stato assunto l’impegno.
L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, art. 342
L’ulteriore principio derivante da quello appena esposto, dell’invariabilità dei prezzi nonchè dal divieto di introdurre lavori aggiuntivi e variazioni, risalente alla L. n. 2248 del 1865, art. 342, all. F e ribadito dal R.D. n. 350 del 1895, art. 20 e segg., nonchè art. 103, che hanno stabilito altresì ipotesi e condizioni in presenza delle quali alla sola stazione appaltante è consentito derogare e richiedere “variazioni ed addizioni”, nonchè in ciascuno di tali casi le modalità di determinazione dei relativi compensi.
La disciplina degli appalti pubblici stabilisce l’invariabilità dei prezzi e vieta variazioni o lavori aggiuntivi, ammettendo deroghe soltanto nelle ipotesi e alle condizioni previste, con le relative modalità di determinazione dei compensi.
L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, art. 326
E quindi perchè tale equazione è errata in senso assoluto, in quanto se è vero che nell’appalto a misura la somma prevista in contratto può variare non solo in più, ma anche in meno in rapporto alla quantità effettiva delle opere eseguite,è pur vero che la seconda parte dello stesso art. 326 della L. n. 2248 del 1865, invocato dalla Salco, estende il principio dell’invariabilità dei prezzi anche a questa categoria di appalti,stabilendo che “Per la esecuzione loro sono fissati nel capitolato di appalto prezzi invariabili per unità di misura e per ogni specie di lavoro”.
Anche nell’appalto a misura i prezzi unitari sono invariabili; varia l’importo complessivo soltanto in funzione delle quantità effettivamente eseguite.
R.D. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 20 e ss.
L’ulteriore principio derivante da quello appena esposto, dell’invariabilità dei prezzi nonchè dal divieto di introdurre lavori aggiuntivi e variazioni, risalente alla L. n. 2248 del 1865, art. 342, all. F e ribadito dal R.D. n. 350 del 1895, art. 20 e segg., nonchè art. 103, che hanno stabilito altresì ipotesi e condizioni in presenza delle quali alla sola stazione appaltante è consentito derogare e richiedere “variazioni ed addizioni”, nonchè in ciascuno di tali casi le modalità di determinazione dei relativi compensi.
Le variazioni e le addizioni nei lavori pubblici sono consentite soltanto nei casi e secondo le condizioni e modalità fissate dalla disciplina applicabile; il divieto di variazioni opera tanto per modifiche quantitative quanto qualitative.
artt. 1655 e 1665 c.c.
Laddove nel caso, pacifica essendo detta quantità e/o la misura dei muretti e dei mattoni posati,la contestazione si è incentrata sul criterio di calcolo – per volumi ovvero per superfici fin dall’origine concordato tra le parti per individuare la dimensione dell’obbligazione di remunerare la relativa opera posta a carico della stazione appaltante dal contratto in relazione agli artt. 1655 e 1665 cod. civ..
Nel caso deciso, le disposizioni in materia di appalto rilevano per individuare l’obbligo di remunerazione secondo il criterio di misurazione concordato; la lite non riguardava la quantità eseguita, ma l’unità di misura pattuita.
Massime di principio
- Quando la comune intenzione delle parti non emerge con certezza dalla formulazione letterale, il contratto va interpretato mediante una valutazione complessiva che coordini gli elementi letterali, logici e sistematici; non è corretto isolare una singola espressione contenuta in un documento accessorio ignorando le pattuizioni e gli atti negoziali che definiscono l’assetto economico.
- L’interpretazione del contratto e l’accertamento della volontà delle parti costituiscono indagini di fatto riservate al giudice di merito; in cassazione sono sindacabili solo in caso di motivazione inadeguata o di violazione delle regole legali di ermeneutica.
- Negli appalti pubblici l’impegno di spesa deve corrispondere all’onere assunto e non può essere superato dal contratto; l’eccedenza rispetto all’importo finanziariamente autorizzato è invalida.
- Negli appalti pubblici i prezzi pattuiti non possono essere modificati al di fuori delle ipotesi e delle procedure previste per variazioni e addizioni; anche nell’appalto a misura restano invariabili i prezzi unitari, mentre il corrispettivo complessivo varia in relazione alle quantità effettivamente eseguite.
- Un sovrapprezzo previsto per specifiche modalità esecutive di lavorazioni già contemplate nel contratto non costituisce, per ciò solo, remunerazione di opere ulteriori e non consente di superare il criterio di misurazione e il corrispettivo concordati.
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