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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19458/2011 del 23/09/2011

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva impugnato in sede tributaria due avvisi di accertamento relativi agli esercizi 1985 e 1986-1990, con i quali l’Ufficio aveva qualificato come reddito d’impresa, anziché fondiario, il reddito prodotto da alcune villette di proprietà della società situate all’interno di un villaggio turistico. Gli avvisi furono annullati dalla Commissione tributaria di primo grado di Livorno il 1° ottobre 1995; l’appello dell’Ufficio fu dichiarato inammissibile e la decisione passò in giudicato. Nelle more, l’Ufficio aveva iscritto provvisoriamente a ruolo un terzo dei tributi e notificato cartelle di L. 279.572.534 e L. 478.508.826. Per ottenere la sospensione della riscossione, la società prestò una garanzia ipotecaria sui propri beni per L. 3.000.000.000, sostenendo spese di iscrizione per L. 79.262.800, pari a Euro 40.935,92. Chiese quindi al Ministero il risarcimento di tale importo e delle spese sostenute nel contenzioso tributario. Il Tribunale di Firenze respinse la domanda; la Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 412/2005 depositata il 17 febbraio 2005, la accolse e condannò il Ministero a pagare Euro 40.935,82 oltre interessi. Il Ministero e l’Agenzia delle Entrate proposero ricorso per cassazione con due motivi: il primo deduceva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la domanda risarcitoria dovesse essere proposta davanti al giudice tributario nel giudizio sugli avvisi; il secondo denunciava violazione degli artt. 1227 e 2043 c.c. e degli artt. 15 e 39 del D.P.R. n. 602/1973, nonché vizio di motivazione, contestando che l’iscrizione provvisoria a ruolo, atto dovuto, o la richiesta di garanzia ipotecaria potessero integrare colpa dell’amministrazione. Contestava inoltre che la colpa potesse desumersi dal mancato annullamento d’ufficio degli avvisi o dal rifiuto di risolvere stragiudizialmente la controversia.

La decisione

La Corte ha respinto il primo motivo: richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite n. 8958/2007, ha affermato che la giurisdizione sulla domanda di risarcimento per comportamento illecito dell’amministrazione finanziaria appartiene al giudice ordinario. Ha accolto il secondo motivo, rilevando che la responsabilità dell’amministrazione non deriva dal solo dato oggettivo dell’illegittimità dell’atto, ma richiede anche la violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione. Nel caso concreto, l’iscrizione a ruolo di un terzo dei tributi era atto dovuto ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 602/1973; la garanzia ipotecaria era stata richiesta in considerazione dell’entità delle somme indicate nelle cartelle; né la mancata autotutela né l’attesa della decisione del giudice tributario integravano, nelle circostanze descritte, una violazione colposa dei doveri dell’amministrazione. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza d’appello e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, deciso nel merito rigettando la domanda risarcitoria. Ha compensato integralmente le spese di tutti i gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    L’amministrazione finanziaria non può essere chiamata a rispondere del danno eventualmente causato al contribuente sulla base del solo dato oggettivo della illegittimità dell’azione amministrativa, essendo necessario che la stessa, nell’adottare l’atto illegittimo, abbia anche violato le regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, che costituiscono il limite esterno della sua azione.

    La responsabilità aquiliana dell’amministrazione finanziaria non consegue automaticamente all’annullamento dell’atto: occorre accertare anche una condotta colposa consistente nella violazione dei doveri di imparzialità, correttezza e buona amministrazione.

  • art. 15 del D.P.R. n. 602/1973

    Tale iscrizione, come si evince dalla norma riportata, non rientra nell’ambito del potere discrezionale della amministrazione finanziaria, ma costituisce un atto dovuto.

    Nella formulazione applicabile ai fatti, l’iscrizione provvisoria a ruolo di un terzo dell’imposta corrispondente all’imponibile accertato ma non definitivo era imposta dalla legge; il suo compimento, di per sé, non integra una condotta colposa.

  • art. 39 del D.P.R. n. 602/1973

    Per quanto riguarda la richiesta della garanzia ipotecaria, accordata dalla società con iscrizione di ipoteca sui beni della società per un importo di L. 3.000.000.000, il collegio osserva che tale garanzia fu chiesta dall’amministrazione finanziaria dato il rilevante importo dei tributi portati dalle due cartelle esattoriali, di cui in premessa, rispettivamente di L. 279.572.534 e L. 478.508.826; stando così le cose non si potrebbe rimproverare all’amministrazione finanziaria di avere violato i principi di legalità, di imparzialità o di buona amministrazione, avendo preteso una garanzia adeguata dato il notevole importo dei tributi sopra indicati.

    Nel regime applicabile alla controversia, la sospensione della riscossione rientrava nella valutazione dell’amministrazione; la richiesta di una garanzia adeguata all’entità del credito tributario non costituisce, nelle circostanze esaminate, violazione dei doveri dell’amministrazione né fonte di responsabilità.

  • art. 40 del D.P.R. n. 917/1986 (attualmente art. 43)

    Non si può poi rimproverare all’amministrazione di non avere dato seguito alle reiterate richieste di annullamento di ufficio degli atti impugnati dato il rilevante importo dei tributi, ritenuti evasi, ed in considerazione del fatto, che, essendo il contribuente una impresa commerciale, era necessario accertare incontrovertibilmente, attraverso la decisione del giudice, che il reddito derivante dalle villette in questione non costituisse reddito di impresa, la regola essendo che, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 40 (attualmente art. 43) relativo alle imposte sui redditi, non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali.

    La Corte richiama la regola fiscale secondo cui gli immobili relativi a imprese commerciali non producono reddito fondiario e considera giustificata, nel caso concreto, la scelta dell’amministrazione di attendere la decisione tributaria definitiva prima di annullare gli accertamenti.

  • art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992

    Il collegio osserva che detta questione è stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, che con sentenza n. 8958 del 2007 hanno statuito che la giurisdizione sulla proposta azione di risarcimento del danno per comportamento illecito dell’amministrazione finanziaria appartiene al giudice ordinario.

    La domanda di risarcimento dei danni derivanti da un comportamento illecito dell’amministrazione finanziaria appartiene alla giurisdizione ordinaria, non a quella tributaria.

Massime di principio

  • L’annullamento di un atto dell’amministrazione finanziaria non basta, da solo, a fondare la responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c.; il danneggiato deve poter ricondurre il danno anche alla violazione, nell’adozione o nella gestione dell’atto, delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione.
  • Non integra di per sé colpa dell’amministrazione il compimento di un’iscrizione provvisoria a ruolo che, secondo la disciplina applicabile, costituisce un atto dovuto.
  • La richiesta di una garanzia per sospendere la riscossione non è colposa quando, considerate le circostanze concrete e l’entità del credito, la garanzia richiesta risulti adeguata.
  • Il mancato annullamento d’ufficio di un accertamento contestato non determina automaticamente responsabilità risarcitoria quando, in ragione delle circostanze del caso, l’amministrazione possa attendere l’accertamento definitivo del giudice tributario.
  • La domanda risarcitoria per danni derivanti da un comportamento illecito dell’amministrazione finanziaria è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAGiurisdizione
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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