Cassazione Civile, Sentenza n. 22332/2011 del 26/10/2011
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (familiare)
La controversia
Il fratello convivente della persona interessata, affetta da sindrome di Down e bisognosa di assistenza per il compimento di alcuni atti e di sostituzione in quelli di straordinaria amministrazione, aveva chiesto il 15 luglio 2008 al giudice tutelare di Biella l’apertura dell’amministrazione di sostegno. Il giudice tutelare, con decreto del 25 novembre 2008, respinse la domanda e trasmise gli atti al pubblico ministero per valutare l’eventuale promozione dell’interdizione. La Corte d’appello di Torino, con decreto depositato l’8 settembre 2009, confermò il rigetto, ritenendo che una compromissione grave e abituale richiedesse la tutela piena dell’interdizione e che l’amministrazione di sostegno presupponesse una capacità residua di interazione e non potesse attribuire poteri coincidenti con quelli del tutore. Il fratello propose ricorso per cassazione articolato in tre motivi: con il primo denunciò la falsa applicazione dell’art. 404 c.c., sostenendo che l’impossibilità totale di provvedere ai propri interessi non esclude l’amministrazione di sostegno e che la scelta va effettuata considerando il tipo di attività da compiere e l’adeguatezza e flessibilità della misura; con il secondo denunciò la falsa applicazione dell’art. 410 c.c., deducendo che la concertazione con il beneficiario è richiesta solo quando le sue condizioni consentano concretamente un dialogo; con il terzo denunciò la falsa applicazione dell’art. 411 c.c., rilevando che anche per gli atti dell’amministratore di sostegno sono previste autorizzazioni giudiziali. La Corte ha accolto congiuntamente i tre motivi.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, cassato il decreto della Corte d’appello di Torino e rinviato alla stessa Corte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. Ha chiarito che la scelta tra amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione non dipende principalmente dal grado, totale o parziale, dell’infermità o dell’impossibilità di curare i propri interessi, ma dalla maggiore adeguatezza della misura alle esigenze concrete della persona e dalla capacità dello strumento di adattarsi a esse, limitando nella misura minore possibile la capacità di agire. La valutazione deve considerare essenzialmente il tipo e la complessità delle attività da compiere per il beneficiario e può considerare anche gravità e durata della malattia o dell’impedimento e le altre circostanze del caso. La necessità di interazione prevista dall’art. 410 c.c. non è inderogabile quando le condizioni concrete non consentano il dialogo; inoltre, l’art. 411 c.c. contempla autorizzazioni giudiziali anche per determinati atti dell’amministratore di sostegno. Il giudice di rinvio dovrà applicare il principio di diritto enunciato dalla Corte.
Norme richiamate
L. 9 gennaio 2004, n. 6, art. 1
la finalità dell’intervento legislativo è quella di “tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia, nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”.
La finalità normativa impone di privilegiare una misura di sostegno che tuteli la persona limitandone il meno possibile la capacità di agire.
art. 404 c.c.
l’art. 404 c.c. non esclude affatto che possa ricorrersi all’amministrazione di sostegno quando l’impossibilità di provvedere ai propri interessi sia totale e permanente
L’amministrazione di sostegno può essere disposta anche quando l’impossibilità di provvedere ai propri interessi è totale e permanente; la gravità dell’impedimento, da sola, non preclude l’accesso alla misura.
art. 410 c.c.
la norma non prevede che tale interazione sia necessaria in ogni caso, ma solo che debba essere ricercata quando la situazione concreta lo consente.
Il dovere di ricercare l’interazione tra amministratore e beneficiario opera nei limiti in cui le condizioni concrete della persona la rendano possibile.
art. 411 c.c.
l’art. 411, nel richiamare alcune norme che disciplinano la tutela, espressamente richiama anche gli artt. 374 e 375 c.c. che prevedono le autorizzazioni per il compimento di atti da parte dell’amministratore di sostegno
La disciplina dell’amministrazione di sostegno contempla autorizzazioni giudiziali per determinati atti dell’amministratore; la loro previsione non giustifica, di per sé, la preferenza per l’interdizione.
art. 414 c.c.
il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell’inabilitazione o dell’interdizione “solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all’incapace siffatta protezione”
Interdizione e inabilitazione hanno carattere residuale e possono essere disposte solo quando l’amministrazione di sostegno non sia idonea a garantire una protezione adeguata.
art. 427 c.c.
la possibilità di escludere i poteri di sostituzione o assistenza del tutore rispetto a taluni atti di ordinaria amministrazione (art. 427 c.c., comma 1) dimostra che è ammissibile il ricorso all’interdizione anche in caso di incapacità non assoluta.
Anche l’interdizione può essere conformata escludendo i poteri del tutore rispetto a determinati atti; non è quindi necessario un parallelismo rigido tra gravità dell’incapacità e invasività della misura.
artt. 374 e 375 c.c.
l’art. 411, nel richiamare alcune norme che disciplinano la tutela, espressamente richiama anche gli artt. 374 e 375 c.c. che prevedono le autorizzazioni per il compimento di atti da parte dell’amministratore di sostegno
Le autorizzazioni previste dagli artt. 374 e 375 c.c. si applicano, per il richiamo contenuto nell’art. 411 c.c., anche a determinati atti dell’amministratore di sostegno.
Massime di principio
- La scelta tra amministrazione di sostegno, inabilitazione e interdizione deve essere guidata dalla maggiore adeguatezza della misura alle esigenze concrete della persona e dal criterio della minore limitazione possibile della sua capacità di agire; interdizione e inabilitazione sono residuali rispetto all’amministrazione di sostegno.
- La scelta della misura non dipende principalmente dal grado, anche totale, dell’infermità o dell’impossibilità di attendere ai propri interessi, ma dalla capacità dello strumento di adattarsi alle esigenze del beneficiario, in relazione alla sua flessibilità e alla maggiore agilità della procedura.
- Nella valutazione dell’adeguatezza della misura rileva essenzialmente il tipo di attività da compiere per conto del beneficiario, inclusi complessità e possibile pregiudizio per i suoi interessi; possono inoltre rilevare gravità e durata della malattia o dell’impedimento e le altre circostanze del caso.
- Il dovere di ricercare l’interazione con il beneficiario nell’amministrazione di sostegno non presuppone che un dialogo sia possibile in ogni caso: va perseguito quando le condizioni concrete della persona lo consentono.
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