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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34368/2021 del 15/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo a maggiore IRAP, rispetto al quale la Commissione tributaria regionale aveva accolto parzialmente l'appello della società contribuente escludendo l'applicabilità del raddoppio dei termini di accertamento previsto dall'art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973, sul presupposto che le violazioni in materia di IRAP non siano penalmente sanzionate. L'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973, degli artt. 24 e 25 d.lgs. n. 446/1997 e dell'art. 1, commi 43, 44 e 45, l. n. 244/2007, sostenendo che, per effetto del rinvio alle procedure di accertamento delle imposte sui redditi, anche per l'IRAP dovrebbe operare il raddoppio dei termini, compreso il meccanismo collegato alla disciplina dell'accertamento delle imposte sui redditi.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo dell'Agenzia, richiamando l'orientamento consolidato secondo cui il cd. raddoppio dei termini ex art. 43 d.P.R. n. 600/1973 non si applica all'IRAP, poiché le violazioni relative a tale imposta non sono presidiate da sanzioni penali. Conseguentemente, la sentenza della CTR, che aveva escluso il raddoppio dei termini sull'avviso di accertamento IRAP, è stata ritenuta conforme alla disciplina vigente ratione temporis. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché la società è rimasta intimata; non è stato applicato l'ulteriore contributo unificato in ragione della soccombenza dell'Agenzia, amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di accertamento previsto per le imposte sui redditi non si estende automaticamente all'IRAP, quando la disciplina di rinvio non contenga un'espressa previsione in tal senso e manchi il presupposto della penalmente rilevanza delle violazioni.
  • Il rinvio, da parte della normativa IRAP, alle procedure di accertamento delle imposte sui redditi opera nei limiti in cui non risulti una deroga specifica; non consente di applicare in via analogica discipline eccezionali o comunque collegate a presupposti non ricorrenti nel diverso tributo.
  • In materia tributaria, la legittimità dell'accertamento va verificata alla luce della disciplina vigente ratione temporis e dell'orientamento consolidato della Corte in ordine alla portata delle norme di rinvio.
  • Quando il ricorso dell'amministrazione finanziaria è rigettato e la controparte resta intimata, non si provvede sulle spese; inoltre, per l'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito, non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto per il soccombente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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