Cassazione Civile, Ordinanza n. 34368/2021 del 15/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo a maggiore IRAP, rispetto al quale la Commissione tributaria regionale aveva accolto parzialmente l'appello della società contribuente escludendo l'applicabilità del raddoppio dei termini di accertamento previsto dall'art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973, sul presupposto che le violazioni in materia di IRAP non siano penalmente sanzionate. L'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973, degli artt. 24 e 25 d.lgs. n. 446/1997 e dell'art. 1, commi 43, 44 e 45, l. n. 244/2007, sostenendo che, per effetto del rinvio alle procedure di accertamento delle imposte sui redditi, anche per l'IRAP dovrebbe operare il raddoppio dei termini, compreso il meccanismo collegato alla disciplina dell'accertamento delle imposte sui redditi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo dell'Agenzia, richiamando l'orientamento consolidato secondo cui il cd. raddoppio dei termini ex art. 43 d.P.R. n. 600/1973 non si applica all'IRAP, poiché le violazioni relative a tale imposta non sono presidiate da sanzioni penali. Conseguentemente, la sentenza della CTR, che aveva escluso il raddoppio dei termini sull'avviso di accertamento IRAP, è stata ritenuta conforme alla disciplina vigente ratione temporis. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché la società è rimasta intimata; non è stato applicato l'ulteriore contributo unificato in ragione della soccombenza dell'Agenzia, amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 43, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
raddoppio dei termini per l'accertamento
non è applicabile all'IRAP, perché il suo presupposto è collegato a violazioni penalmente sanzionate; il rinvio alle regole di accertamento delle imposte sui redditi non comporta l'estensione automatica del raddoppio all'IRAP
artt. 24 e 25 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
disciplinano l'accertamento dell'IRAP mediante rinvio alle procedure previste per le imposte sui redditi, ma senza introdurre una deroga espressa tale da estendere il raddoppio dei termini
art. 1, commi 43, 44 e 45, l. 24 dicembre 2007, n. 244
prevedono la disciplina transitoria e il rinvio alle forme e ai modi vigenti per lo svolgimento delle attività di accertamento IRAP, senza fondamento per ritenere applicabile il raddoppio dei termini in mancanza di una specifica previsione
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
individua il vizio denunciato in cassazione come violazione o falsa applicazione di legge
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non applicato nel caso concreto, poiché l'Agenzia è amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
richiamati per la trattazione in camera di consiglio in sede di legittimità
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento previsto per le imposte sui redditi non si estende automaticamente all'IRAP, quando la disciplina di rinvio non contenga un'espressa previsione in tal senso e manchi il presupposto della penalmente rilevanza delle violazioni.
- Il rinvio, da parte della normativa IRAP, alle procedure di accertamento delle imposte sui redditi opera nei limiti in cui non risulti una deroga specifica; non consente di applicare in via analogica discipline eccezionali o comunque collegate a presupposti non ricorrenti nel diverso tributo.
- In materia tributaria, la legittimità dell'accertamento va verificata alla luce della disciplina vigente ratione temporis e dell'orientamento consolidato della Corte in ordine alla portata delle norme di rinvio.
- Quando il ricorso dell'amministrazione finanziaria è rigettato e la controparte resta intimata, non si provvede sulle spese; inoltre, per l'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito, non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto per il soccombente.
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