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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20778/2021 del 21/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da quattro atti di contestazione di sanzioni relativi agli anni d'imposta 1997, 1998, 1999 e 2000. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, ritenendo applicabile il condono ex art. 15 L. n. 289/2002; la Commissione tributaria regionale della Puglia aveva poi respinto l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi: (1) nullità del ricorso introduttivo per mancanza di apposito mandato al difensore; (2) erroneità della decisione per avere esteso il condono anche alle sanzioni; (3) omessa pronuncia sull'eccezione dell'Ufficio secondo cui l'istanza di condono non riguardava l'annualità 1997. Tuttavia, dagli atti non risultavano gli avvisi di ricevimento delle raccomandate relative alla notifica del ricorso per cassazione a mezzo posta.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la notifica del ricorso per cassazione a mezzo posta non si perfezioni con la sola spedizione, ma solo con la consegna del plico al destinatario, da comprovare mediante l'avviso di ricevimento da allegare all'originale del ricorso ai sensi dell'art. 149, ultimo comma, c.p.c. Poiché tale documento mancava e non risultava caricato nel sistema, la notificazione è stata qualificata come inesistente, con conseguente inammissibilità del ricorso e senza possibilità di rinnovazione ex art. 291 c.p.c. Nulla è stato disposto sulle spese, non essendosi instaurato rapporto processuale nei confronti del destinatario.

Norme richiamate

  • art. 15 L. n. 289/2002

    È richiamato come base della domanda di condono presentata dal contribuente; la CTR lo aveva ritenuto idoneo a far cadere anche le sanzioni, ma la Cassazione non entra nel merito di tale questione per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 149, ultimo comma, c.p.c.

    La notifica a mezzo posta si perfeziona, per il destinatario, con la consegna del plico attestata dall'avviso di ricevimento, che deve essere allegato all'originale del ricorso.

  • art. 291 c.p.c.

    La mancanza dell'avviso di ricevimento, determinando inesistenza della notificazione del ricorso, esclude la possibilità di rinnovazione della notifica.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la notifica dell'atto a mezzo posta non si considera perfezionata con la sola spedizione della raccomandata, ma richiede la prova della consegna mediante avviso di ricevimento.
  • L'assenza dell'avviso di ricevimento all'originale del ricorso comporta l'inesistenza della notificazione e l'inammissibilità del ricorso, senza possibilità di rinnovazione ex art. 291 c.p.c.
  • Quando non si instaura validamente il contraddittorio nei confronti del destinatario del ricorso, non si fa luogo alla regolazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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