Cassazione Civile, Ordinanza n. 20284/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia riguarda la pretesa contributiva dell'ente previdenziale per contributi dovuti alla gestione separata in relazione a prestazioni libero-professionali svolte nell'anno 2011. I giudici di merito avevano dichiarato estinto il credito per prescrizione, ritenendo decorso il termine quinquennale dalla scadenza del pagamento e insussistente la sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c. nonostante la mancata compilazione, da parte della professionista, del c.d. Quadro RR nella dichiarazione dei redditi. L'ente ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c. e delle norme che disciplinano l'obbligo contributivo alla gestione separata e la compilazione del Quadro RR, sostenendo che tale omissione integrerebbe occultamento doloso del debito e renderebbe sospesa la prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ribadito che la prescrizione dei contributi alla gestione separata decorre dalla scadenza del termine per il pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi; ha inoltre precisato che la sospensione di cui all'art. 2941, n. 8, c.c. richiede una condotta del debitore che renda per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, non una mera difficoltà di accertamento del credito. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva accertato in fatto che la mancata compilazione del Quadro RR non integrava un doloso occultamento del debito, e tale valutazione di merito non era stata ritualmente censurata. Le spese sono state poste a carico dell'ente previdenziale, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, cioè dalla scadenza del termine di pagamento dei contributi.
La sospensione della prescrizione opera solo se il debitore pone in essere una condotta che determini una vera impossibilità per il creditore di agire, non una mera difficoltà di accertamento del credito.
art. 2, comma 26, L. n. 335 del 1995
Norma richiamata per l'obbligo contributivo alla gestione separata.
art. 18, comma 12, D.L. n. 98 del 2011, conv. in L. n. 111 del 2011
Norma richiamata in relazione al regime dei contributi dovuti dai professionisti.
art. 21, comma 8, L. n. 247 del 2010
Norma richiamata in relazione agli obblighi contributivi dei professionisti iscritti alla relativa cassa.
art. 44, comma 2, D.L. n. 269 del 2003, conv. in L. n. 326 del 2003
Norma richiamata nel quadro della disciplina dei contributi previdenziali dei professionisti.
La censura era formalmente proposta per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
La Corte rileva che l'accertamento del dolo è un giudizio di fatto, censurabile solo nei rigorosi limiti del vizio motivazionale.
Richiamato per la trattazione camerale non partecipata del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stato disposto l'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La prescrizione dei contributi previdenziali della gestione separata decorre dalla scadenza del termine legale per il versamento, non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi del professionista.
- La mancata compilazione del Quadro RR della dichiarazione dei redditi non integra automaticamente occultamento doloso del debito contributivo né comporta, di per sé, la sospensione della prescrizione.
- Per applicare l'art. 2941, n. 8, c.c. occorre una condotta del debitore idonea a rendere impossibile l'esercizio dell'azione del creditore; non basta una semplice difficoltà di conoscenza o di accertamento del credito.
- L'accertamento circa la sussistenza del dolo o dell'occultamento del debito è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non può essere sovvertito in cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione ritualmente dedotto.
- Non è consentito in sede di legittimità proporre una diversa lettura del significato probatorio della mancata compilazione del Quadro RR quando la sentenza impugnata abbia escluso, in fatto, il carattere fraudolento dell'omissione.
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