Cassazione Civile, Ordinanza n. 08430/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia riguardava il diniego di rimborso dell'IMU corrisposta per l'anno 2012 in relazione a un immobile concesso in locazione finanziaria e successivamente oggetto di risoluzione per inadempimento. La contribuente sosteneva che, ai fini dell'IMU, la soggettività passiva dovesse permanere in capo all'utilizzatore del leasing solo fino alla riconsegna del bene, sicché, in assenza di restituzione, il tributo non sarebbe stato dovuto o comunque sarebbe spettato il rimborso. Deduceva quindi violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 23 del 2011, artt. 8 e 9, comma 1, e della l. n. 147 del 2013, art. 1, comma 672, assumendo che il dato normativo, anche alla luce della disciplina TASI e delle istruzioni ministeriali, imponesse di far cessare la soggettività passiva solo con la riconsegna del bene da parte dell'utilizzatore.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo e ha rigettato il ricorso. Ha affermato la continuità dell'orientamento secondo cui, nel leasing immobiliare, l'obbligazione IMU grava sull'utilizzatore dalla stipula del contratto e cessa con la scadenza senza riscatto oppure con la risoluzione del contratto, non rilevando la mancata riconsegna del bene. Ha inoltre osservato che la disciplina TASI non è utilizzabile come criterio interpretativo della previgente disciplina IMU, trattandosi di tributi con diversa natura e diverso presupposto. Ha compensato integralmente le spese per il progressivo consolidarsi della giurisprudenza e ha dato atto dell'obbligo, per la ricorrente, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione di legge
viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per cassazione fondato su errori di diritto.
d.lgs. n. 23 del 2011, art. 8, comma 2
il presupposto dell'IMU è il possesso degli immobili.
d.lgs. n. 23 del 2011, art. 9, comma 1
nel leasing immobiliare il soggetto passivo è l'utilizzatore dalla stipula del contratto e fino alla sua cessazione per scadenza o risoluzione, indipendentemente dalla riconsegna del bene.
l. n. 147 del 2013, art. 1, comma 672
la disciplina TASI non è interpretativamente sovrapponibile a quella dell'IMU, per la diversità di natura e presupposti del tributo.
l. n. 147 del 2013, art. 1, comma 703
lo ius superveniens in materia TASI non incide sulla disciplina previgente dell'IMU, che resta salvaguardata.
d.lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2
richiamato in termini sostanzialmente identici per il presupposto impositivo fondato sul possesso.
l. n. 160 del 2019, art. 1, commi 738 ss.
la nuova disciplina conferma che, per gli immobili concessi in leasing, il locatario è soggetto passivo dalla stipula e per tutta la durata del contratto.
art. 1, comma 740, l. n. 160 del 2019
il presupposto della nuova IMU continua a correlarsi al possesso di immobili.
art. 1, comma 743, l. n. 160 del 2019
ribadisce che il locatario di immobili in leasing è soggetto passivo dall'inizio del contratto e per tutta la sua durata.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel leasing immobiliare, ai fini dell'IMU, la soggettività passiva dell'utilizzatore nasce con la stipula del contratto e cessa con la scadenza senza riscatto o con la risoluzione, non già con la materiale riconsegna del bene.
- La disciplina introdotta per la TASI non può essere utilizzata come chiave interpretativa della previgente disciplina IMU quando il legislatore abbia contestualmente salvaguardato quest'ultima e i tributi abbiano diverso presupposto impositivo.
- Le istruzioni amministrative sulla compilazione delle dichiarazioni fiscali non hanno valore interpretativo vincolante della norma tributaria.
- Il progressivo consolidarsi di un orientamento giurisprudenziale può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite, pur in caso di rigetto del ricorso.
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