Cassazione Civile, Ordinanza n. 35926/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di un avviso di accertamento relativo a IVA, IRES e IRAP per l'anno d'imposta 2004. La Commissione tributaria regionale aveva in parte accolto l'appello della contribuente, annullando il recupero a tassazione di euro 45.833 per minori costi, ritenendo che la documentazione prodotta dimostrasse un mero errore materiale nella compilazione della distinta delle rimanenze. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, formalmente denunciando violazione di legge e vizi motivazionali, ma articolando censure generiche e prive di specifico riferimento alla fattispecie concreta. L'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, deducendo omesso esame di un fatto decisivo: secondo l'Ufficio, il giroconto effettuato dalla società non era idoneo a correggere l'errore e la sentenza d'appello non aveva spiegato il percorso logico che portava ad annullare il rilievo fondato sulla divergenza tra rimanenze dichiarate ed effettive.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione dell'Agenzia sulla pretesa carenza di procura speciale, ritenendo valida la procura apposta a margine del ricorso per cassazione. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso principale della società per difetto di specificità, perché formulato in modo promiscuo e non riconducibile con precisione alle categorie di vizio deducibili in cassazione. Ha invece accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia, ritenendo omesso l'esame di un fatto decisivo relativo all'inidoneità del giroconto a correggere l'errore nelle rimanenze. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio. È stata inoltre disposta la statuizione sul contributo unificato aggiuntivo a carico della ricorrente principale.
Norme richiamate
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 633/1972
Richiamato dalla contribuente come norma sostanziale in tema di accertamento e rettifica; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché dichiara inammissibile il ricorso principale.
art. 62-sexies, d.l. n. 331/1993
Indicato nel motivo principale quale base normativa dell'accertamento; non oggetto di interpretazione sostanziale autonoma nella decisione.
art. 53, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme sulla determinazione dell'imponibile e del controllo dei dati dichiarati; non approfondito nel merito.
artt. 3, 4, 5, 25, d.lgs. n. 449/1997
Citate dalla ricorrente nel motivo, senza specificazione ulteriore rilevante ai fini della decisione.
Invocato dalla ricorrente in relazione alle presunzioni; il motivo è comunque dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che il ricorso per cassazione è a critica vincolata e che il motivo deve essere specifico e riconducibile in modo preciso a una delle ipotesi tassative di vizio.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È la norma su cui si fonda l'accoglimento del ricorso incidentale: la sentenza d'appello aveva omesso l'esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
Norma processuale che ha consentito la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente principale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere specifico, tassativo e chiaramente riconducibile a una delle ipotesi di vizio previste dall'art. 360 c.p.c.; è inammissibile la critica generica o cumulativa che mescoli violazione di legge e vizi motivazionali senza un chiaro aggancio alla fattispecie concreta.
- La procura apposta in calce o a margine del ricorso per cassazione è, per sua natura, speciale e non richiede un espresso richiamo al giudizio di legittimità, quando il collegamento materiale tra delega e ricorso renda evidente la riferibilità della procura al processo di cassazione.
- Integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo la sentenza di merito che fondi la decisione su una sola ragione senza confrontarsi con un fatto specifico, dedotto e discusso tra le parti, idoneo se valutato a incidere sull'esito della controversia.
- In materia di accertamento tributario, quando il giudice di merito ritenga che una discrasia contabile derivi da mero errore materiale, deve dar conto in modo coerente e completo degli elementi di fatto che consentono di escludere l'incidenza del rilievo fiscale, non essendo sufficiente un'affermazione assertiva priva del necessario percorso logico.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35895/2022 del 07/12/2022
- ordinanza_civile · 7 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35896/2022 del 07/12/2022
- ordinanza_civile · 7 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35897/2022 del 07/12/2022
- ordinanza_civile · 7 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35902/2022 del 07/12/2022
- ordinanza_civile · 7 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35903/2022 del 07/12/2022
- ordinanza_civile · 7 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35904/2022 del 07/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →