Cassazione Civile, Ordinanza n. 11220/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego tacito di rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2008 e 2009 da una società che gestiva alcune linee di trasporto pubblico locale. La società sosteneva di avere diritto alle deduzioni IRAP introdotte dalla legge finanziaria 2007 per il costo del lavoro dipendente a tempo indeterminato, chiedendo la riduzione della base imponibile e il rimborso delle somme pagate. L’Amministrazione finanziaria contestava il beneficio, assumendo che l’attività fosse svolta in regime di concessione e a tariffa, quindi rientrante tra le imprese escluse dalla deduzione. In cassazione l’Ufficio deduceva: 1) falsa applicazione dell’art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, d.lgs. n. 446/1997 e delle norme richiamate, lamentando che la CTR avesse qualificato il rapporto come appalto di servizi e avesse escluso la natura remunerativa della tariffa; 2) violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la prova del diritto alla deduzione gravasse sulla contribuente e che tale prova non fosse stata data.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse inammissibile perché formulato in modo generico: l’Ufficio aveva censurato astrattamente l’interpretazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 446/1997 senza attaccare specificamente l’accertamento di fatto compiuto dalla CTR sulla natura del rapporto contrattuale e sulla tariffa applicata. Poiché il primo motivo era inammissibile, anche il secondo, relativo alla natura della tariffa e al diritto alla deduzione, non poteva essere accolto. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per il consolidarsi della giurisprudenza solo successivamente al ricorso.
Norme richiamate
art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
La deduzione IRAP per il costo del lavoro non si applica alle imprese che operano congiuntamente in concessione e a tariffa nei settori indicati; ai fini dell’esclusione devono concorrere entrambi i presupposti della concessione e della tariffa.
art. 1, comma 266, L. 27 dicembre 2006, n. 296
La disposizione ha introdotto le deduzioni del cd. cuneo fiscale ai fini IRAP per i datori di lavoro che impiegano personale a tempo indeterminato, con esclusione delle imprese rientranti nella categoria sopra descritta.
artt. 112 e 113 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Richiamati nel motivo di ricorso come norme asseritamente violate, senza che la Corte ne sviluppi una autonoma interpretazione decisiva.
artt. 18 e 19 d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422
Richiamati nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina del trasporto pubblico locale e alla distinzione tra affidamento in appalto e concessione.
art. 5 L.R. Liguria 9 settembre 1998, n. 31
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione all’assetto regionale del trasporto pubblico locale.
La Corte ha rilevato che il motivo sulla prova non poteva essere accolto, perché assorbito dall’inammissibilità del primo motivo e dalla corretta impostazione dell’accertamento di fatto demandato al giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
La Corte richiama il principio secondo cui, per denunciare in cassazione la violazione dei canoni ermeneutici contrattuali, occorre indicare specificamente le regole violate e il modo in cui il giudice di merito se ne sia discostato; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del contratto.
art. 107 TFUE
Richiamato per spiegare la logica di compatibilità comunitaria della misura fiscale e la nozione di vantaggio economico selettivo.
art. 108 TFUE
Richiamato con riferimento al controllo della Commissione europea sulle misure di aiuto di Stato.
Massime di principio
- In tema di deduzioni IRAP per il costo del lavoro, l’esclusione prevista per le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori indicati dalla legge richiede la compresenza di entrambi i requisiti: non basta la sola concessione né la sola tariffa.
- La qualificazione del rapporto come appalto o concessione è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito; in cassazione la censura è ammissibile solo se investe specificamente i canoni legali di interpretazione contrattuale e indica in che modo essi siano stati violati.
- Non è sufficiente, nel ricorso per cassazione, prospettare in modo astratto la falsa applicazione di una norma sostanziale se la decisione impugnata si fonda su una precisa ricostruzione fattuale non adeguatamente censurata.
- Quando la doglianza sulla tariffa dipende dalla qualificazione del rapporto contrattuale e questa non è validamente attaccata, il motivo relativo alla natura remunerativa della tariffa resta privo di autonoma forza decisiva.
- Per denunciare la violazione degli artt. 1362 e seguenti c.c., il ricorrente deve confrontarsi con l’iter argomentativo del giudice di merito e non limitarsi a proporre una lettura alternativa del contratto.
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