Sentenza del 14/03/2019 n. 7238 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato cinque profili della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, che aveva confermato tre avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2002, 2003 e 2004. Ha contestato, in particolare, la tempestività degli avvisi e la prescrizione, l'insufficiente motivazione degli atti, l'assenza della firma autografa, la mancata notifica della rendita catastale e l'errata quantificazione dell'imposta, comprensiva di sanzioni e maggiorazione collegata alla rendita catastale.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto i primi quattro motivi. Ha ritenuto tempestivi gli avvisi, anche alla luce dei termini previsti dalla Legge n. 296 del 2006 e del regolamento ICI comunale; ha considerato sufficientemente motivati gli atti; ha ritenuto valida la sottoscrizione sostituita dall'indicazione a stampa del responsabile nei provvedimenti automatizzati; ha escluso la necessità di una preventiva notificazione della rendita catastale attribuita e iscritta in atti nel 1999. Ha invece accolto il quinto motivo limitatamente alle sanzioni, riconoscendo che, ai sensi dell'art. 74, comma 2, della Legge n. 342 del 2000, esse non erano dovute. È stata quindi cassata la sentenza sul solo punto delle sanzioni e il ricorso introduttivo è stato accolto limitatamente a tale voce. È rimasta ferma la debenza della maggiore imposta e della maggiorazione del 20% prevista dall'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 504 del 1992, ove la rendita attribuita superi di oltre il 30% quella dichiarata. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Legge n. 296 del 2006, art. 1, commi 161 e 171
"I termini stabiliti dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, in sostituzione di quelli D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 11, si applicano ... anche laddove sia già intervenuta la notifica dell'avviso di accertamento e il contribuente l'abbia impugnato in un giudizio non ancora concluso."
I nuovi termini per l'accertamento ICI si applicano anche alle vicende non ancora esaurite, purché il giudizio non fosse ancora iniziato o definito secondo i presupposti indicati dalla giurisprudenza.
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1
Il Comune può disciplinare alcuni aspetti dell'ICI, compreso il termine di decadenza per l'accertamento, fissando un termine più lungo di quello legislativo, purché la disciplina non sia retroattiva e sia giustificata dalla regolamentazione del tributo.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 1
"Il comune controlla le dichiarazioni e le denunce ... verifica i versamenti ... e ... liquida l'imposta"; "se la rendita attribuita supera di oltre il 30% quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta è maggiorata del 20%".
Il Comune può recuperare la maggiore ICI sulla base della rendita catastale risultante agli atti, anche senza preventiva notifica della rendita, e può applicare la maggiorazione del 20% quando ricorre lo scostamento superiore al 30% previsto dalla norma.
Legge n. 342 del 2000, art. 74, comma 2
La maggiore imposta derivante dall'attribuzione o variazione della rendita catastale non comporta automaticamente l'applicazione di sanzioni, quando ricorrono i presupposti della disposizione.
Legge n. 342 del 2000, art. 74, comma 3
Per le rendite catastali attribuite entro il 31 dicembre 1999, l'atto impositivo che recepisce la rendita può rendere il contribuente pienamente edotto dell'attribuzione; non è necessariamente richiesta una notificazione autonoma della rendita.
Legge n. 549 del 1995, art. 1, comma 87
Negli avvisi prodotti mediante sistemi informativi automatizzati, la firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile, purché il responsabile sia individuato con apposito provvedimento dirigenziale.
Legge n. 241 del 1990, art. 3; Legge n. 212 del 2000, art. 7
L'avviso è adeguatamente motivato quando consente al contribuente di conoscere con chiarezza la pretesa tributaria, i suoi presupposti di fatto e gli elementi istruttori, così da permettere una difesa effettiva.
Massime di principio
- La validità di un accertamento tributario va valutata verificando se l'atto consenta al contribuente di comprendere con precisione imposta richiesta, annualità, presupposti, dati catastali e responsabile del procedimento; non è indispensabile riportare ogni elemento documentale se la pretesa è comunque chiaramente ricostruibile.
- La rendita catastale risultante dagli atti può essere utilizzata dal Comune per ricalcolare l'ICI anche senza una preventiva notificazione autonoma, soprattutto quando l'atto impositivo consente al contribuente di conoscere la rendita utilizzata e la rendita era stata iscritta anteriormente nei registri catastali.
- La maggiore imposta derivante da una rendita catastale successivamente attribuita o modificata può essere dovuta, ma ciò non implica necessariamente l'applicazione di sanzioni: occorre verificare le specifiche esenzioni o limitazioni previste dalla normativa.
- La mancata firma autografa non rende di per sé nullo un avviso elaborato con sistemi automatizzati, se l'atto riporta il nominativo del responsabile e tale indicazione è supportata da un valido provvedimento organizzativo.
- Per stabilire se un avviso è tempestivo occorre considerare sia i termini legislativi applicabili sia eventuali regolamenti comunali adottati sulla base della legge, purché non abbiano effetto retroattivo illegittimo.
- In presenza di una rendita catastale superiore di oltre il 30% a quella dichiarata, la maggiore imposta può essere soggetta alla maggiorazione del 20%, distinta dalle sanzioni e quindi non automaticamente eliminata insieme a queste.
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