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Sentenza

Sentenza del 14/03/2019 n. 355 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

ACCERTAMENTO - Studi di settore - metodologia - contraddittorio - attivazione da parte dell'Ufficio - mancata partecipazione del contribuente - conseguenze

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava l'annullamento dell'avviso di accertamento fondato sugli studi di settore per il periodo d'imposta 2006. La contribuente aveva dichiarato ricavi pari a 19.719 euro, inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore, con conseguente rettifica del reddito a 61.676 euro. L'Ufficio aveva regolarmente inviato l'invito al contraddittorio, fissando l'incontro al 5 dicembre 2011, ma la società non si era presentata e aveva trasmesso le proprie giustificazioni soltanto il 15 dicembre, dopo la data fissata. L'Agenzia sosteneva inoltre che l'accertamento fosse supportato anche dall'incongruenza tra ricavi dichiarati, spese per il personale e investimenti.

La decisione

La Commissione tributaria regionale di Genova ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformato la sentenza di primo grado e confermato la validità dell'avviso di accertamento. Ha ritenuto che il contraddittorio fosse stato correttamente attivato e che la mancata partecipazione fosse imputabile alla contribuente, la quale aveva presentato le giustificazioni tardivamente. In assenza di una partecipazione effettiva al contraddittorio, l'Ufficio non era tenuto a fornire ulteriori dimostrazioni oltre allo scostamento dai parametri. È stata inoltre valorizzata la mancata confutazione dell'incongruenza tra ricavi, spese per il personale e investimenti. Le spese del grado di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Principi sull'accertamento tributario standardizzato mediante studi di settore

    La procedura costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza nasce solo in esito al contraddittorio con il contribuente.

    Lo scostamento dai risultati degli studi di settore non costituisce automaticamente una prova sufficiente della maggiore redditività. La forza presuntiva dell'accertamento si consolida attraverso il contraddittorio preventivo, nel quale il contribuente può fornire elementi concreti e l'Ufficio deve valutarli e motivare le ragioni dell'eventuale loro disattesa.

  • Obbligo di attivazione del contraddittorio preventivo

    Il contraddittorio deve essere attivato obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento.

    L'Ufficio deve convocare il contribuente e consentirgli di partecipare al procedimento prima dell'emissione dell'atto. Se l'invito è regolare e tempestivo, ma il contribuente non partecipa o presenta le proprie difese tardivamente, la mancata instaurazione effettiva del confronto può essergli imputata.

  • Cass. civ., sez. trib., 6 agosto 2014, n. 17646

    Quando il contraddittorio sia stato regolarmente attivato e il contribuente ometta di parteciparvi o si astenga da qualsiasi allegazione, l'Ufficio non è tenuto a offrire ulteriori dimostrazioni della pretesa fondata sul disallineamento rispetto ai parametri.

    La mancata partecipazione del contribuente non determina automaticamente l'illegittimità dell'accertamento. Dopo un invito regolare, l'inerzia del contribuente consente all'Ufficio di fondare la pretesa sullo scostamento dagli standard, salvo gli ulteriori elementi eventualmente richiesti dalla motivazione dell'atto.

Massime di principio

  • Negli accertamenti basati sugli studi di settore, il contraddittorio preventivo è essenziale: la sua omessa attivazione può comportare la nullità dell'accertamento.
  • Il contribuente deve partecipare concretamente al contraddittorio e presentare tempestivamente giustificazioni, documenti ed elementi riferiti alla propria specifica situazione economica.
  • Una memoria o una giustificazione trasmessa dopo la data dell'incontro può non essere sufficiente, soprattutto se il contribuente non dimostra l'impossibilità di partecipare o non chiede tempestivamente il rinvio.
  • Se il contribuente non partecipa o non formula contestazioni specifiche, l'Ufficio può attribuire maggiore rilievo allo scostamento dagli studi di settore senza dover fornire ulteriori prove particolarmente dettagliate.
  • La difesa deve contestare non solo l'applicabilità astratta degli studi di settore, ma anche gli elementi concreti utilizzati dall'Ufficio, come l'incoerenza tra ricavi, costi del personale, investimenti e caratteristiche dell'attività.
  • La partecipazione al contraddittorio non garantisce l'annullamento dell'accertamento: se le spiegazioni sono ritenute inattendibili, l'Ufficio deve però motivare specificamente le ragioni del loro rigetto.

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