Sentenza del 14/03/2019 n. 245 - Comm. Trib. Prov. Avellino
Massima n.127/19 - PROCESSO TRIBUTARIO - Tributi armonizzati - Contraddittorio endoprocedimentale - Violazione - Invalidità dell'atto - Motivi di impugnazione - Enunciazione - Obbligo - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa violazione del contraddittorio endoprocedimentale comporta l'invalidità dell'atto tributario, ma soltanto se il contribuente, in sede di impugnazione, espone concretamente le ragioni difensive che avrebbe prospettato durante il contraddittorio e tali ragioni risultano effettive e non pretestuose.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la violazione dell'obbligo di instaurare il contraddittorio endoprocedimentale prima dell'emanazione di un atto impositivo relativo a tributi armonizzati, soggetti al diritto dell'Unione Europea. Il contribuente deve però indicare espressamente, nel ricorso, quali argomentazioni e difese avrebbe fatto valere se fosse stato tempestivamente coinvolto nel procedimento; tali ragioni non devono essere pretestuose o meramente formali.
Norme richiamate
Diritto dell'Unione Europea in materia di tributi armonizzati
"la diretta applicazione del diritto della Comunità Europea in campo tributario"
Per i tributi armonizzati, il diritto dell'Unione Europea impone il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale; la sua violazione può determinare l'invalidità dell'atto impositivo.
Principio del contraddittorio endoprocedimentale
"alla violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale ... discenda la invalidità dell'atto"
L'Amministrazione finanziaria deve consentire al contribuente di partecipare al procedimento prima dell'adozione dell'atto. Tuttavia, l'invalidità non opera automaticamente: il contribuente deve dimostrare nel ricorso quali difese concrete avrebbe formulato.
Massime di principio
- In materia di tributi armonizzati, l'omessa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale può rendere invalido l'atto impositivo.
- Il contribuente non può limitarsi a denunciare in astratto la mancata partecipazione: deve indicare puntualmente le ragioni, i fatti o i documenti che avrebbe sottoposto all'Amministrazione.
- Le difese prospettate devono essere pertinenti e potenzialmente idonee a incidere sull'esito del procedimento; argomentazioni generiche o meramente pretestuose non sono sufficienti.
- È importante distinguere i tributi armonizzati da quelli non armonizzati, poiché il principio europeo del contraddittorio opera direttamente soprattutto nel primo ambito.
- Nel ricorso tributario, la violazione procedurale deve essere collegata a una concreta lesione del diritto di difesa e non soltanto a un vizio formale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 14 mar 2019Sentenza del 14/03/2019 n. 15 - Comm. Trib. Prov. Verbania
- Sentenza · 14 mar 2019Sentenza del 14/03/2019 n. 209 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 14 mar 2019Sentenza del 14/03/2019 n. 355 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 14 mar 2019Sentenza del 14/03/2019 n. 356 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 14 mar 2019Sentenza del 14/03/2019 n. 357 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 14 mar 2019Sentenza del 14/03/2019 n. 358 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →