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Sentenza

Sentenza del 14/03/2019 n. 245 - Comm. Trib. Prov. Avellino

Massima n.127/19 - PROCESSO TRIBUTARIO - Tributi armonizzati - Contraddittorio endoprocedimentale - Violazione - Invalidità dell'atto - Motivi di impugnazione - Enunciazione - Obbligo - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La violazione del contraddittorio endoprocedimentale comporta l'invalidità dell'atto tributario, ma soltanto se il contribuente, in sede di impugnazione, espone concretamente le ragioni difensive che avrebbe prospettato durante il contraddittorio e tali ragioni risultano effettive e non pretestuose.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la violazione dell'obbligo di instaurare il contraddittorio endoprocedimentale prima dell'emanazione di un atto impositivo relativo a tributi armonizzati, soggetti al diritto dell'Unione Europea. Il contribuente deve però indicare espressamente, nel ricorso, quali argomentazioni e difese avrebbe fatto valere se fosse stato tempestivamente coinvolto nel procedimento; tali ragioni non devono essere pretestuose o meramente formali.

Norme richiamate

  • Diritto dell'Unione Europea in materia di tributi armonizzati

    "la diretta applicazione del diritto della Comunità Europea in campo tributario"

    Per i tributi armonizzati, il diritto dell'Unione Europea impone il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale; la sua violazione può determinare l'invalidità dell'atto impositivo.

  • Principio del contraddittorio endoprocedimentale

    "alla violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale ... discenda la invalidità dell'atto"

    L'Amministrazione finanziaria deve consentire al contribuente di partecipare al procedimento prima dell'adozione dell'atto. Tuttavia, l'invalidità non opera automaticamente: il contribuente deve dimostrare nel ricorso quali difese concrete avrebbe formulato.

Massime di principio

  • In materia di tributi armonizzati, l'omessa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale può rendere invalido l'atto impositivo.
  • Il contribuente non può limitarsi a denunciare in astratto la mancata partecipazione: deve indicare puntualmente le ragioni, i fatti o i documenti che avrebbe sottoposto all'Amministrazione.
  • Le difese prospettate devono essere pertinenti e potenzialmente idonee a incidere sull'esito del procedimento; argomentazioni generiche o meramente pretestuose non sono sufficienti.
  • È importante distinguere i tributi armonizzati da quelli non armonizzati, poiché il principio europeo del contraddittorio opera direttamente soprattutto nel primo ambito.
  • Nel ricorso tributario, la violazione procedurale deve essere collegata a una concreta lesione del diritto di difesa e non soltanto a un vizio formale.

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