Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 14/03/2019 n. 15 - Comm. Trib. Prov. Verbania

Condoni e sanatorie - Voluntary Disclosure - Richiesta detrazione imposte subite all'estero - Legittimità - Non Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva di avere diritto al credito d'imposta per le imposte assolte all'estero sui redditi oggetto di Voluntary Disclosure. La questione riguardava la natura della procedura: se potesse essere considerata una dichiarazione integrativa idonea a consentire il riconoscimento della detrazione, oppure una procedura sostanzialmente assimilabile all'accertamento con adesione.

La decisione

La richiesta di detrazione è stata ritenuta illegittima e quindi non accolta. La Collaborazione Volontaria non costituisce una dichiarazione integrativa: la domanda attiva la liquidazione delle imposte da parte dell'Agenzia delle Entrate e il successivo invito a comparire, durante il quale vengono verificati i dati forniti e quantificata l'imposta dovuta. La procedura è stata considerata assimilabile, nella sostanza, a un accertamento con adesione. Inoltre, il pagamento forfettario consente al contribuente di definire volontariamente le pendenze fiscali, senza comportare il riconoscimento del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.

Norme richiamate

  • Disciplina della Collaborazione Volontaria (Voluntary Disclosure)

    La procedura non è stata interpretata come una dichiarazione integrativa, ma come un procedimento di definizione fiscale attivato dal contribuente e seguito dalla liquidazione e quantificazione delle imposte da parte dell'Amministrazione finanziaria.

  • Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero

    Il credito o la detrazione delle imposte assolte all'estero non è stato riconosciuto per redditi definiti mediante Voluntary Disclosure, poiché il procedimento e il pagamento forfettario non sono stati ritenuti idonei a produrre tale effetto.

  • Accertamento con adesione

    La Voluntary Disclosure è stata ritenuta assimilabile a un accertamento con adesione, in quanto comprende il controllo dei dati, l'invito a comparire e la quantificazione dell'imposta dovuta prima della definizione della posizione fiscale.

Massime di principio

  • Una procedura di definizione o regolarizzazione fiscale non può essere automaticamente equiparata a una dichiarazione integrativa: occorre verificare la sua struttura e gli effetti giuridici previsti dalla legge.
  • Il credito d'imposta per imposte pagate all'estero deve essere richiesto nell'ambito di un procedimento che consenta espressamente il riconoscimento della detrazione; non è sufficiente che il reddito estero venga semplicemente regolarizzato.
  • Quando una procedura prevede l'intervento dell'Amministrazione finanziaria, la verifica dei dati e la quantificazione concordata o forfettaria dell'imposta, può essere trattata come una forma di definizione o accertamento, con effetti diversi da quelli di una dichiarazione ordinaria.
  • Il pagamento forfettario finalizzato alla chiusura delle pendenze fiscali non implica necessariamente il riconoscimento di tutti i benefici fiscali ordinariamente collegati alla determinazione analitica del reddito e delle imposte estere.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.