Sentenza del 14/03/2019 n. 356 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Area compresa in zona residenziale con destinazione a parcheggio e verde pubblico - Natura di area edificabile ai fini Ici
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'area è stata qualificata come area fabbricabile ai fini ICI e non come area agricola. Di conseguenza, essa è soggetta all'imposizione propria delle aree edificabili, ferma restando la possibilità di ridurne il valore fiscale in ragione dei vincoli di destinazione a parcheggio e verde pubblico.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la qualificazione, ai fini dell'ICI, di un'area inclusa dal Piano Regolatore Generale in una zona residenziale, ma destinata a parcheggio e verde pubblico. Si discute se l'area debba essere trattata come area agricola oppure come area fabbricabile. La decisione valorizza l'inserimento nel PRG e la presenza di un autonomo indice di edificabilità, elementi ritenuti sufficienti a conferire all'area un'autonoma capacità contributiva. I vincoli di destinazione pubblicistica non eliminano la natura edificabile, ma possono incidere sulla determinazione del valore imponibile.
Norme richiamate
Imposta comunale sugli immobili (ICI)
Ai fini dell'ICI, la qualificazione urbanistica dell'area risultante dallo strumento urbanistico generale e la presenza di un indice autonomo di edificabilità prevalgono sulla destinazione concreta a parcheggio o verde pubblico. I vincoli incidono sulla quantificazione del valore venale, ma non escludono di per sé la natura edificabile.
Piano Regolatore Generale (PRG)
L'inserimento dell'area nel PRG in una zona residenziale, con autonoma capacità edificatoria, costituisce il presupposto per considerarla area fabbricabile ai fini fiscali.
Massime di principio
- Per stabilire se un terreno è edificabile ai fini dell'imposizione immobiliare, occorre verificare soprattutto la sua qualificazione nello strumento urbanistico vigente e l'eventuale attribuzione di un indice autonomo di edificabilità.
- La destinazione a parcheggio pubblico, verde pubblico o altra finalità pubblicistica non comporta automaticamente la qualificazione agricola o l'esclusione dall'imposta.
- I vincoli urbanistici che limitano l'utilizzazione del terreno incidono normalmente sulla stima del valore venale e quindi sulla base imponibile, non necessariamente sulla natura edificabile dell'area.
- La concreta edificabilità e l'effettiva possibilità di sfruttamento possono essere rilevanti per determinare il valore fiscale, anche quando non eliminano la qualificazione formale di area fabbricabile.
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