Sentenza del 14/03/2019 n. 357 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Risultanze processuali della CTP e potestà della CTR - PVC della Polizia tributaria - Inammissibilità del risarcimento in sede tributaria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto, in particolare, che la CTP non avesse esaminato adeguatamente tutte le risultanze processuali e le argomentazioni difensive, contestando inoltre il PVC della Polizia Tributaria e chiedendo, in sede tributaria, il risarcimento dei danni. La decisione ribadisce che il giudice non è tenuto a valutare analiticamente ogni elemento o deduzione, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi decisivi posti a fondamento del convincimento. La Commissione Tributaria Regionale (CTR) può inoltre integrare o correggere la motivazione della CTP, senza che ciò comporti necessariamente una riforma della sentenza.
La decisione
Le contestazioni sono state respinte. È stato affermato che il PVC della Polizia Tributaria non costituisce un atto autonomamente impugnabile, poiché normalmente rappresenta un atto istruttorio destinato a fondare il successivo atto impositivo. È stata inoltre esclusa l'ammissibilità della domanda risarcitoria nel processo tributario, trattandosi di una pretesa riservata alla cognizione del giudice ordinario. La CTR può motivare la decisione anche richiamando o integrando le ragioni della CTP, purché il percorso logico della decisione sia comprensibile.
Norme richiamate
Principi giurisprudenziali sulla motivazione della sentenza
Non è obbligo del giudice competente esprimere la valutazione analitica di tutte le risultanze processuali, né la confutazione di tutte le argomentazioni presentate dalle parti.
Il giudice deve indicare gli elementi essenziali sui quali fonda la decisione, mentre le argomentazioni non esaminate possono ritenersi implicitamente disattese se superflue o logicamente incompatibili con la decisione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione, nn. 3989/2003, 6765/202 e 9384/1955
Le pronunce sono richiamate a sostegno del principio secondo cui non è necessaria una confutazione analitica di ogni deduzione delle parti, purché la motivazione consenta di comprendere il percorso logico seguito dal giudice.
Processo verbale di constatazione della Polizia Tributaria
Il PVC redatto dalla Polizia Tributaria non è un atto impugnabile.
Il PVC ha natura istruttoria e preparatoria; di regola, le sue contestazioni devono essere fatte valere impugnando il successivo atto impositivo che recepisce le risultanze del verbale.
Regole sulla giurisdizione tributaria e ordinaria
L'aspetto risarcitorio, in sede tributaria, non è ammissibile in quanto riferibile solo a decisioni del giudice ordinario.
Il processo tributario è destinato alla cognizione degli atti impositivi e dei rapporti tributari, non alla liquidazione autonoma di danni; una domanda risarcitoria deve essere proposta davanti al giudice ordinario competente.
Massime di principio
- Il giudice non deve rispondere singolarmente a ogni argomento difensivo: è sufficiente una motivazione complessiva, coerente e idonea a far comprendere le ragioni della decisione.
- Il giudice d'appello tributario può integrare o correggere la motivazione della decisione di primo grado senza dover necessariamente riformare il dispositivo, purché non alteri indebitamente l'oggetto della controversia e garantisca una motivazione comprensibile.
- Un PVC, in quanto atto istruttorio, normalmente non può essere impugnato autonomamente; le contestazioni vanno proposte contro l'avviso di accertamento o altro atto impositivo successivo.
- Nel giudizio tributario si contestano principalmente la legittimità e la fondatezza della pretesa fiscale; per ottenere il risarcimento di danni occorre, in linea generale, rivolgersi al giudice ordinario.
- La mancata valutazione espressa di una prova o di un'argomentazione non determina automaticamente un vizio della sentenza: occorre dimostrare che l'omissione riguardi un elemento decisivo e che la motivazione sia insufficiente, contraddittoria o apparente.
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