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Sentenza

Sentenza del 14/03/2019 n. 209 - Corte di Giustizia UE

La Corte interviene in materia di recupero dei creditiprovenienti da dazi, imposte ed altre misure di esecuzione. Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2010/24/UE - Assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure - Articolo 13, paragrafo 1 - Articolo 14, paragrafo 2 - Recupero coattivo, da parte delle autorità dello Stato membro adito, di crediti dello Stato membro richiedente - Procedura relativa ad una domanda volta a reintegrare tali crediti nella massa fallimentare di una società stabilita nello Stato membro adito - Parte convenuta in tale procedura - Determinazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il curatore chiedeva la reintegrazione nella massa fallimentare degli importi versati dalla società, sostenendo che i pagamenti di imposte e crediti fiscali effettuati durante il periodo di insolvenza avessero indebitamente favorito le amministrazioni fiscali rispetto agli altri creditori, ai sensi della normativa finlandese sulla revocatoria fallimentare. La questione pregiudiziale riguardava l'individuazione del soggetto legittimato passivamente: se dovesse essere convenuto lo Stato adito, cioè la Finlandia, che aveva materialmente eseguito il recupero, oppure lo Stato richiedente, cioè l'Estonia, titolare originario dei crediti. Si chiedeva inoltre se l'azione revocatoria rientrasse tra le controversie relative alle misure esecutive dello Stato membro adito e se fosse rilevante che le somme recuperate fossero state tenute separate o confluite nel patrimonio finlandese.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che l'azione di reintegrazione nella massa fallimentare, quando contesta la validità o lo svolgimento delle misure di recupero adottate nello Stato membro adito, rientra nell'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2010/24/UE. Di conseguenza, la controversia deve essere proposta davanti agli organi competenti dello Stato membro adito e deve essere diretta contro tale Stato, ossia la Finlandia, anche se i crediti recuperati appartenevano originariamente all'Estonia. È irrilevante che le somme siano state separate dal patrimonio dello Stato adito o confuse con esso. Le modalità di conservazione delle somme restano disciplinate dal diritto nazionale, purché sia rispettato l'obbligo di trasferimento allo Stato richiedente. In caso di contestazione accolta, spetta in linea di principio allo Stato richiedente rimborsare gli importi eventualmente già trasferiti.

Norme richiamate

  • Direttiva 2010/24/UE, articolo 13, paragrafo 1

    Ai fini del recupero nello Stato membro adito, ogni credito per cui è stata presentata una domanda di recupero è trattato come un credito dello Stato membro adito.

    Lo Stato membro adito deve recuperare i crediti esteri utilizzando le proprie competenze e procedure, trattandoli, salvo eccezioni, come propri crediti. Questa equiparazione rileva anche per la gestione delle controversie relative alle misure di recupero.

  • Direttiva 2010/24/UE, articolo 13, paragrafo 5

    L'autorità adita trasferisce all'autorità richiedente gli importi recuperati in relazione al credito.

    Lo Stato adito deve trasferire allo Stato richiedente le somme recuperate, ma la direttiva non disciplina in modo dettagliato come tali somme debbano essere custodite prima del trasferimento.

  • Direttiva 2010/24/UE, articolo 14, paragrafo 1

    Le controversie concernenti il credito, il titolo iniziale che consente l'esecuzione ... rientrano nella competenza degli organismi competenti dello Stato membro richiedente.

    Le contestazioni sull'esistenza, sull'ammontare o sulla validità del credito e dei titoli esecutivi devono essere rivolte allo Stato membro richiedente.

  • Direttiva 2010/24/UE, articolo 14, paragrafo 2

    Le controversie concernenti le misure esecutive adottate nello Stato membro adito ... sono portate dinanzi all'organo competente di tale Stato membro.

    Le contestazioni riguardanti le modalità concrete di esecuzione e riscossione adottate nello Stato adito, comprese quelle inserite in un'azione revocatoria fallimentare, devono essere trattate dagli organi dello Stato adito e contro quest'ultimo devono essere dirette.

  • Direttiva 2010/24/UE, articolo 16, paragrafo 1

    L'autorità adita procede all'adozione di misure cautelari, se consentito dalla legislazione nazionale.

    Lo Stato adito può adottare misure cautelari per garantire il recupero di crediti contestati, nei limiti e secondo le condizioni previste dal proprio diritto nazionale.

  • Legge finlandese sulla revocatoria fallimentare, articoli 5, 10 e 23

    Un atto giuridico è annullato ... se mediante esso ... un creditore viene indebitamente favorito a svantaggio dei restanti creditori.

    I pagamenti effettuati in prossimità dell'insolvenza possono essere revocati e restituiti alla massa fallimentare se determinano un indebito vantaggio per un creditore, salvo che risultino normali secondo le circostanze.

Massime di principio

  • Per individuare il giudice competente occorre distinguere tra contestazione del credito o del titolo, che appartiene allo Stato membro richiedente, e contestazione delle modalità concrete di riscossione, che appartiene allo Stato membro adito.
  • Se un'amministrazione nazionale esegue materialmente il recupero di un credito fiscale estero, le controversie sulla legittimità di tale esecuzione devono normalmente essere instaurate contro lo Stato che ha eseguito l'attività, anche quando il denaro appartiene allo Stato estero.
  • La natura fallimentare o revocatoria dell'azione non modifica la ripartizione di competenze prevista dalla direttiva: conta l'oggetto sostanziale della contestazione, non il nome o la forma del procedimento.
  • La separazione contabile delle somme recuperate o la loro confluenza nel patrimonio dello Stato adito non determina, da sola, né il giudice competente né il soggetto legittimato passivamente.
  • Quando una misura di recupero viene annullata nello Stato adito, lo Stato richiedente può essere tenuto a restituire le somme già ricevute, secondo il principio di cooperazione e fiducia reciproca tra Stati membri.

Testo integrale

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