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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25561/2026 del 18/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il Comune di Frascati notificò il 17 gennaio 2014 alla società, cessata il 12 marzo 2013 e concessionaria di un distributore di carburanti, avvisi TARSU per le annualità 2009, 2010 e 2011, relativi a circa 150 mq. Il ricorso contro quei primi avvisi fu accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Roma con sentenza n. 5713/2/15, pronunciata il 6 marzo 2015 e divenuta definitiva. Il Comune notificò poi, il 26 novembre 2015, nuovi avvisi per le medesime annualità, successivamente rettificati con atti notificati il 3 marzo 2016, che riclassificarono la superficie come distributore di carburante e ridussero la pretesa. La Commissione tributaria provinciale, con sentenza n. 19984/12/2017 depositata il 21 settembre 2017, ritenne legittimi gli atti; la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 2263/10/2019 depositata l’11 aprile 2019, respinse l’appello del contribuente. In cassazione sono stati proposti nove motivi: 1) violazione dell’art. 62, comma 3, d.lgs. 507/1993, per l’assoggettamento a TARSU di superfici che avrebbero prodotto esclusivamente rifiuti speciali smaltiti in proprio, anche tramite adesione obbligatoria al consorzio per gli oli usati; 2) difetto di motivazione degli avvisi, per mancata indicazione dei dati catastali e mancata allegazione delle planimetrie, nonché per asserita inesistenza dei locali tassati; 3) violazione degli artt. 2729 c.c. e 73 d.lgs. 507/1993, per la determinazione presuntiva della superficie sulla base del catasto elettrico senza preventiva attività istruttoria e senza i requisiti delle presunzioni semplici; 4) tardività degli accertamenti relativi al 2009 e al 2010, per intervenuta decadenza; 5) mancato cumulo giuridico delle sanzioni per violazioni della stessa indole; 6) regolazione delle spese di lite nonostante la riduzione della pretesa; 7) uso di difese e documenti comunali asseritamente tardivi e mancata applicazione della non contestazione; 8) mancato confronto con i precedenti della Cassazione; 9) motivazione apparente della sentenza regionale.

La decisione

La Corte ha accolto il terzo e il quarto motivo, assorbito il quinto e il sesto e rigettato gli altri. Il terzo motivo è fondato: in caso di omessa denuncia, l’omissione consente di attivare la procedura prevista dall’art. 73 d.lgs. 507/1993, ma non autorizza a procedere direttamente all’accertamento presuntivo senza il previo invito a fornire i dati o gli accertamenti previsti dalla norma; la procedura deve essere rispettata anche in applicazione del principio di leale collaborazione. Il mancato rispetto comporta l’invalidità dell’accertamento per il 2011. È fondato anche il quarto motivo: per le occupazioni già in corso all’inizio del periodo d’imposta, il termine di decadenza decorre dall’anno corrente. Gli avvisi notificati il 26 novembre 2015 erano quindi tardivi per il 2009 e il 2010, i cui termini scadevano rispettivamente il 31 dicembre 2013 e il 31 dicembre 2014; la notifica del precedente avviso, poi annullato, non ha impedito la decadenza. La Corte ha dichiarato assorbite le doglianze sul cumulo delle sanzioni e sulle spese. Ha rigettato il primo motivo, poiché l’adesione al consorzio per lo smaltimento degli oli usati non determina di per sé l’esenzione e, in mancanza della denuncia obbligatoria, il beneficio non è riconoscibile; il secondo, perché l’avviso identificava l’immobile in Via Tuscolana, civico 19,100, richiamava le planimetrie e le ulteriori doglianze riguardavano profili istruttori o errori diversi dal difetto di motivazione; il settimo, per difetto di autosufficienza e perché nel processo tributario d’appello erano utilizzabili anche documenti tardivamente prodotti in primo grado; l’ottavo, perché il giudice di appello non è vincolato ai precedenti della Cassazione fuori dal giudizio di rinvio; il nono, perché la motivazione consentiva di comprendere il percorso decisorio e raggiungeva il minimo costituzionale. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito senza ulteriori accertamenti, ha accolto l’originario ricorso e annullato gli atti impugnati. Ha compensato le spese dell’intero giudizio.

Norme richiamate

  • art. 62, comma 3, d.lgs. 507/1993

    Invero, lo smaltimento di rifiuti speciali è foriero di esenzione solo limitatamente alle parti dell’immobile interessate, rispetto alle quali è mancata, nella specie, la obbligatoria denuncia, per come accertato dal giudice del gravame, con conseguente preclusione del beneficio: in tema di TARSU, le esclusioni dall'imposizione previste dall'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, in difetto di una regolamentazione specifica a livello locale, non sono applicabili in maniera automatica, ma postulano che il contribuente dia indicazione dei relativi presupposti nella denuncia originaria o in quella di variazione in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione, non essendo all'uopo sufficiente la sola dimostrazione successiva della sussistenza di un'ipotesi di esenzione connessa alla tipologia di rifiuto prodotto.

    L’esclusione TARSU per la produzione di rifiuti speciali non opera automaticamente: in assenza di una disciplina locale specifica il contribuente deve indicare nella denuncia originaria o di variazione i presupposti dell’esenzione, con elementi obiettivi o documentazione idonea. L’adesione a un consorzio di smaltimento, da sola, non basta.

  • art. 1, comma 161, L. 296/2006

    Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

    Il termine per notificare l’accertamento è perentorio e decorre, quando l’occupazione è già in corso all’inizio del periodo d’imposta, dall’anno corrente. Nel caso deciso, gli avvisi notificati nel 2015 erano decaduti per le annualità 2009 e 2010.

  • art. 70, comma 1, d.lgs. 507/1993

    La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che in tema di Tarsu, il tenore letterale della disposizione sull'obbligo di denuncia contenuta nell'art. 70, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1993, secondo cui la denuncia dei locali ed aree tassabili va presentata al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, impone di differenziare la detenzione o occupazione dei locali che sia in corso fin dall'inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva; nel primo caso, il termine di decadenza di cui all'art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006 decorre dall'anno corrente, nel secondo caso dal 20 gennaio dell'anno successivo.

    La data di inizio dell’occupazione determina il dies a quo del termine decadenziale: se l’occupazione è in corso dall’inizio del periodo d’imposta e comunque prima del 20 gennaio, il termine decorre dall’anno corrente; se inizia successivamente, decorre dal 20 gennaio dell’anno successivo.

  • art. 73 d.lgs. 507/1993

    Nella specie, la CTR ha ritenuto corretta la misurazione in base alle mappe catastale sulla scorta della mancata, originaria, denuncia, ma tale violazione ha solo consentito di innescare la procedura dell’art. 73 del d.lgs. n.- 507/1993, che prevede l’invito a fornire i dati o l’accesso nei casi di denuncia ritenuta infedele, per cui deve ritenersi che, a maggior ragione, tale onere è esigibile nei casi di omessa denuncia, prima di procedere con l’accertamento presuntivo, anche sotto il profilo della leale collaborazione di cui all’art. 3 l. 212/2000.

    L’omessa denuncia consente di avviare la procedura di accertamento prevista dall’art. 73, ma non di sostituirla con una quantificazione presuntiva immediata: prima dell’accertamento presuntivo il Comune deve attivare l’invito a fornire i dati o le altre attività procedurali previste, anche nel rispetto della leale collaborazione.

  • art. 2729 c.c.

    Nella specie, la CTR ha ritenuto corretta la misurazione in base alle mappe catastale sulla scorta della mancata, originaria, denuncia, ma tale violazione ha solo consentito di innescare la procedura dell’art. 73 del d.lgs. n.- 507/1993, che prevede l’invito a fornire i dati o l’accesso nei casi di denuncia ritenuta infedele, per cui deve ritenersi che, a maggior ragione, tale onere è esigibile nei casi di omessa denuncia, prima di procedere con l’accertamento presuntivo, anche sotto il profilo della leale collaborazione di cui all’art. 3 l. 212/2000.

    La decisione non enuncia una regola autonoma sui requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni; stabilisce però che l’accertamento presuntivo della superficie non può precedere l’attivazione della procedura prevista dall’art. 73 d.lgs. 507/1993.

  • art. 2964 c.c.

    Va premesso che si tratta di decadenza, e non di prescrizione, e, indi, si applica l’art. 2964 c.c., il quale dispone che “Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione. Del pari non si applicano le norme che si riferiscono alla sospensione salvo che sia disposto altrimenti”.

    Al termine di decadenza non si applicano le regole sull’interruzione della prescrizione né quelle sulla sospensione, salvo diversa previsione. Nel caso esaminato, la notifica di un avviso poi annullato non ha impedito il maturare della decadenza.

  • art. 3, L. 212/2000

    Nella specie, la CTR ha ritenuto corretta la misurazione in base alle mappe catastale sulla scorta della mancata, originaria, denuncia, ma tale violazione ha solo consentito di innescare la procedura dell’art. 73 del d.lgs. n.- 507/1993, che prevede l’invito a fornire i dati o l’accesso nei casi di denuncia ritenuta infedele, per cui deve ritenersi che, a maggior ragione, tale onere è esigibile nei casi di omessa denuncia, prima di procedere con l’accertamento presuntivo, anche sotto il profilo della leale collaborazione di cui all’art. 3 l. 212/2000.

    Il principio di leale collaborazione rafforza l’obbligo dell’ente impositore di attivare, prima dell’accertamento presuntivo in caso di omessa denuncia, la procedura diretta a ottenere i dati o a verificare le superfici.

  • art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992

    Tuttavia, per come formulato, il motivo è viziato da difetto di autosufficienza, in quanto non indica quando si sia costituito il Comune e se abbia depositato documenti. Inoltre, la censura non merita accoglimento, atteso che per giurisprudenza di questa Corte, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (ratione temporis vigente), nel processo tributario è ammessa la produzione, in grado d'appello, di nuovi documenti (ancorché preesistenti al giudizio di primo grado), essendo utilizzabili, in tale grado, anche quelli tardivamente prodotti nel primo, tenuto conto che i fascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo in quello d'ufficio fino al passaggio in giudicato della sentenza, senza possibilità di ritiro per le parti, sicché la documentazione negli stessi contenuta è automaticamente e ritualmente acquisita al giudizio di impugnazione.

    Nel processo tributario d’appello sono ammissibili nuovi documenti, anche se preesistenti, e possono essere utilizzati quelli tardivamente prodotti in primo grado, poiché i fascicoli di parte restano acquisiti al fascicolo d’ufficio e la documentazione è ritualmente acquisita al giudizio di impugnazione.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992

    Il giudice di appello, negli ordinamenti di civil law, non è vincolato alle decisioni della Corte Suprema, se non nella ipotesi, che non ricorre nella fattispecie, di cassazione con rinvio.

    Il giudice d’appello non è vincolato ai precedenti della Corte di cassazione, salvo il vincolo derivante da una cassazione con rinvio.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Il giudice di appello, negli ordinamenti di civil law, non è vincolato alle decisioni della Corte Suprema, se non nella ipotesi, che non ricorre nella fattispecie, di cassazione con rinvio.

    La norma è richiamata nel motivo relativo all’obbligo di confrontarsi con i precedenti, ma la Corte esclude che da essa discenda un vincolo generale per il giudice d’appello di uniformarsi alle decisioni della Cassazione, fatta eccezione per il giudizio di rinvio.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    La decisione raggiunge il c.d. minimo costituzionale, essendo pienamente comprensibile il percorso logico ivi seguito: la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve, infatti, ritenersi apparente solo quando pur se graficamente esistente non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non6 Cost. (Cass. 30/06/2020, n. 13248), ipotesi questa che non ricorre nella specie.

    La motivazione è apparente solo se, pur materialmente presente, non consente alcun controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio; nel caso concreto tale vizio non ricorreva.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La decisione raggiunge il c.d. minimo costituzionale, essendo pienamente comprensibile il percorso logico ivi seguito: la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve, infatti, ritenersi apparente solo quando pur se graficamente esistente non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non6 Cost. (Cass. 30/06/2020, n. 13248), ipotesi questa che non ricorre nella specie.

    La nullità per motivazione apparente ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non permette di controllare l’esattezza e la logicità della decisione. La sentenza impugnata superava tale soglia.

  • art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992

    Tuttavia, per come formulato, il motivo è viziato da difetto di autosufficienza, in quanto non indica quando si sia costituito il Comune e se abbia depositato documenti. Inoltre, la censura non merita accoglimento, atteso che per giurisprudenza di questa Corte, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (ratione temporis vigente), nel processo tributario è ammessa la produzione, in grado d'appello, di nuovi documenti (ancorché preesistenti al giudizio di primo grado), essendo utilizzabili, in tale grado, anche quelli tardivamente prodotti nel primo, tenuto conto che i fascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo in quello d'ufficio fino al passaggio in giudicato della sentenza, senza possibilità di ritiro per le parti, sicché la documentazione negli stessi contenuta è automaticamente e ritualmente acquisita al giudizio di impugnazione.

    Nel processo tributario d’appello sono ammissibili nuovi documenti, anche se preesistenti, e possono essere utilizzati quelli tardivamente prodotti in primo grado, poiché i fascicoli di parte restano acquisiti al fascicolo d’ufficio e la documentazione è ritualmente acquisita al giudizio di impugnazione.

Massime di principio

  • L’esenzione TARSU connessa alla produzione di rifiuti speciali non opera automaticamente: in assenza di una disciplina locale specifica, il contribuente deve dichiararne i presupposti nella denuncia originaria o in quella di variazione, indicando elementi obiettivi o producendo idonea documentazione; la sola prova successiva della tipologia di rifiuto non è sufficiente.
  • In caso di omessa denuncia TARSU, il Comune deve attivare la procedura prevista dall’art. 73 d.lgs. 507/1993 prima di determinare presuntivamente le superfici imponibili. La mancata denuncia consente l’avvio della procedura, ma non legittima di per sé l’accertamento presuntivo senza il previo invito a fornire i dati o le verifiche previste.
  • Per le occupazioni già in corso all’inizio del periodo d’imposta, il termine di decadenza per l’accertamento TARSU decorre dall’anno corrente; se l’occupazione inizia dopo il 20 gennaio, decorre dal 20 gennaio dell’anno successivo. La notifica di un avviso poi annullato non impedisce la decadenza.
  • La motivazione dell’avviso impositivo e la prova dei fatti costitutivi della pretesa sono piani distinti: il difetto di allegazione di atti richiamati rileva se il loro contenuto, non riportato nell’avviso, è necessario a integrarne la motivazione; la contestazione della prova attiene invece all’istruzione del giudizio.
  • Nel processo tributario d’appello sono utilizzabili anche documenti tardivamente prodotti in primo grado, poiché i fascicoli di parte restano acquisiti al fascicolo d’ufficio e la documentazione in essi contenuta è ritualmente acquisita al giudizio di impugnazione.
  • Il giudice d’appello non è vincolato ai precedenti della Corte di cassazione, salvo il vincolo derivante da una cassazione con rinvio.
  • La motivazione è apparente soltanto quando, pur essendo graficamente presente, non consente alcun controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenzaOnere della prova

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