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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27875/2023 del 03/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La controversia riguarda avvisi di maggiore ICI per gli anni 2010, 2011 e 2012 relativi a terreni che il contribuente aveva assoggettato a imposta come terreni agricoli, mentre il Comune li aveva qualificati come aree edificabili perché inserite nel Piano Strutturale Comunale in un ambito con potenzialità edificatorie. L'erede del contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) ha denunciato violazione degli artt. 3 e 53 Cost., sostenendo che i terreni avrebbero dovuto essere considerati agricoli perché direttamente coltivati da imprenditore agricolo, richiamando anche l'art. 2135 c.c.; (2) ha dedotto violazione o falsa applicazione della normativa urbanistica, sostenendo che il Piano Strutturale Comunale non attribuisce diritti edificatori e che l'area era utilizzabile solo per finalità pubbliche e non residenziali; (3) ha lamentato omessa pronuncia sul punto decisivo se l'area, così come definita nel PSC, potesse qualificarsi come terreno edificabile e quindi imponibile ai fini ICI/IMU.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la dedotta coltivazione agricola del fondo era stata introdotta solo in appello, con conseguente novità della questione, e comunque perché il criterio rilevante ai fini ICI è quello della edificabilità desumibile dallo strumento urbanistico generale. Ha respinto il secondo motivo perché, in tema di ICI, l'inserimento dell'area nello strumento urbanistico generale adottato dal Comune rende il terreno fabbricabile ai fini fiscali, indipendentemente dall'approvazione regionale e dall'adozione di strumenti attuativi; la circostanza che il PSC non attribuisca direttamente diritti edificatori rileva sul piano urbanistico, non su quello fiscale, e incide semmai sul valore venale. Ha respinto anche il terzo motivo, escludendo l'omessa pronuncia, poiché la CTR aveva espressamente qualificato il terreno come edificabile e aveva quindi deciso in modo incompatibile con la tesi del ricorrente. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 3 Cost.

    È richiamato dal ricorrente, ma la Corte non ne fonda l'accoglimento perché la questione decisiva è la qualificazione fiscale dell'area in base alla normativa ICI e alla pianificazione urbanistica generale.

  • art. 53 Cost.

    È richiamato dal ricorrente, ma non incide sull'esito perché la Corte valorizza il criterio legale di edificabilità ai fini dell'imposizione.

  • art. 2135 c.c.

    Definisce le attività agricole richiamate dal ricorrente; la Corte osserva che la deduzione relativa alla coltivazione del fondo è nuova se introdotta solo in appello e che, in ogni caso, la disciplina ICI distingue il terreno agricolo da quello edificabile secondo criteri fiscali propri.

  • art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    "per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti"

    L'edificabilità ai fini ICI deriva dalla utilizzabilità edificatoria in base allo strumento urbanistico generale, anche se manchino strumenti attuativi e anche se la pianificazione non attribuisca immediatamente diritti edificatori in senso urbanistico.

  • art. 2, comma 1, lett. c), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    "per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile"

    La Corte la considera fattispecie residuale rispetto alla lettera b): un terreno è agricolo solo se non è suscettibile di utilizzazione edificatoria.

  • art. 9, comma 1, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    È evocato nella motivazione per precisare l'ulteriore ipotesi in cui un terreno potenzialmente edificabile può essere trattato come agricolo se posseduto e condotto da soggetto qualificato e se permane l'utilizzazione agro-silvo-pastorale incompatibile con lo sfruttamento edilizio; tale prospettazione non è stata però dedotta tempestivamente dal ricorrente.

  • art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È richiamato per affermare l'inammissibilità della deduzione nuova formulata solo in appello nel processo tributario.

  • art. 11-quaterdecies, comma 16, D.L. 30 settembre 2005, n. 203 conv. in L. 2 dicembre 2005, n. 248

    "Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la disposizione prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera b) dello stesso decreto si interpreta nel senso che un'area è da considerare comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo"

    È richiamato come interpretazione autentica che impone di considerare fabbricabile l'area già sulla base dello strumento urbanistico generale, senza attendere gli strumenti attuativi.

  • art. 36, comma 2, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 conv. in L. 4 agosto 2006, n. 248

    "un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo"

    Ribadisce, anche ai fini ICI, che la natura edificabile discende dallo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, senza necessità di approvazione regionale o piani attuativi.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    È richiamato per affermare che, per le aree edificabili, la base imponibile va determinata in base al valore venale in comune commercio.

  • art. 91 c.p.c.

    Fondamento della condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini dell'ICI, un'area è fabbricabile quando la sua utilizzabilità edificatoria risulti dallo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, anche se manchino l'approvazione regionale o i piani attuativi.
  • La disciplina fiscale dell'edificabilità prevale sulla diversa qualificazione urbanistica: il fatto che il piano non attribuisca immediatamente diritti edificatori rileva sul piano urbanistico, ma non esclude la tassazione come area edificabile.
  • La qualificazione di terreno agricolo è residuale rispetto a quella di area fabbricabile: un terreno adibito ad attività agricole è trattato come agricolo solo se non è suscettibile di utilizzazione edificatoria secondo i criteri fiscali.
  • Nel giudizio tributario non possono essere valorizzate per la prima volta in appello deduzioni fattuali nuove, come l'effettiva coltivazione del fondo o altri presupposti non tempestivamente allegati.
  • La mancata approvazione degli strumenti attuativi o la previsione di un uso edificatorio solo pubblico non impediscono, di per sé, il riconoscimento della natura edificabile ai fini ICI; tali elementi incidono eventualmente sulla quantificazione del valore venale.
  • L'omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito abbia espressamente qualificato il bene e deciso la controversia in senso incompatibile con la tesi della parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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