Cassazione Civile, Ordinanza n. 07642/2025 del 22/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia riguarda il reclamo contro la sentenza che aveva dichiarato il fallimento di una società in liquidazione. Il reclamante, che agiva personalmente e quale liquidatore, sosteneva di aver dimostrato che la mancata produzione delle scritture contabili dipendeva da impossibilità non imputabile, poiché la documentazione sarebbe stata smaltita dal locatore dell’immobile aziendale senza consentire il recupero dei beni della conduttrice. Contestava inoltre che la Corte d’appello avesse respinto le richieste istruttorie dirette ad acquisire estratti conto bancari e a ricostruire i movimenti della società. Con il secondo motivo deduceva che due avvisi di accertamento tributario notificati prima della dichiarazione di fallimento, relativi a imposte per anni precedenti e poi divenuti definitivi per mancata costituzione nel processo tributario, non potevano essere considerati nel calcolo dell’indebitamento ai fini dell’art. 1 l.f., perché non ancora iscritti in contabilità negli esercizi 2018-2020 e, secondo il ricorrente, solo eventualmente rilevanti come sopravvenienze passive nel bilancio successivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo principale perché, ai fini della verifica del requisito di fallibilità di cui all’art. 1, comma 2, lett. c), l.f., l’indebitamento complessivo va valutato con riferimento al momento della dichiarazione di fallimento e può essere desunto dall’intero patrimonio documentale dell’impresa, non essendo necessario che risulti esclusivamente dalla contabilità in senso stretto. Poiché non era contestato che i debiti risultanti dagli avvisi di accertamento fossero divenuti definitivi prima della declaratoria di fallimento e tale importo era sufficiente a superare la soglia dei 500.000 euro, la censura è stata respinta. La mancata fondatezza di tale ratio ha reso inammissibili per difetto di interesse anche le doglianze rivolte alla prima ratio decidendi della sentenza impugnata. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese.
Norme richiamate
art. 1, comma 2, lett. c), L.F.
ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila
il requisito dell’indebitamento complessivo va verificato al momento della dichiarazione di fallimento; non è richiesto che il debito risulti solo dalla contabilità in senso stretto, potendo essere desunto da tutto il patrimonio documentale dell’impresa.
richiamato per contestare l’erronea ripartizione dell’onere della prova sulla corrispondenza al vero dei bilanci e sulla mancata produzione delle scritture contabili.
invocati dal ricorrente per sostenere che la mancata produzione della documentazione contabile dipendesse da impossibilità della prestazione non imputabile.
richiamato dal ricorrente per qualificare la mancata produzione documentale come impossibilità non imputabile, in chiave di responsabilità per inadempimento.
invocato per sostenere l’estinzione o la sospensione dell’obbligazione per impossibilità sopravvenuta non imputabile.
richiamato in relazione alle richieste istruttorie di esibizione documentale.
richiamato nel motivo di ricorso insieme alle norme sulle prove e sull’esibizione.
richiamato per censurare la valutazione presuntiva operata dalla Corte d’appello.
richiamato per contestare la valutazione delle prove e degli elementi documentali.
richiamato nel secondo motivo sulla corretta rappresentazione del bilancio e delle poste contabili.
richiamato in tema di principi di redazione del bilancio e imputazione delle poste.
richiamato in tema di struttura e contenuto del bilancio.
richiamato per sostenere che gli avvisi di accertamento diventano definitivi e devono essere registrati solo dopo il decorso del termine processuale tributario.
richiamato per affermare che la mancata costituzione nel giudizio tributario comporta la definitività degli avvisi oltre il termine di trenta giorni.
richiamato per la memoria depositata dalla curatela.
richiamato dalla Corte nel negare rilevanza al deposito di documenti sulla chiusura del fallimento in cassazione.
richiamati per escludere l’interruzione del giudizio di cassazione per chiusura del fallimento o morte della parte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo, secondo la disciplina delle spese processuali.
Massime di principio
- Ai fini della verifica del requisito di non fallibilità previsto dall’art. 1, comma 2, lett. c), l.f., rileva l’ammontare complessivo dei debiti esistente alla data della dichiarazione di fallimento, non già quello riferibile ai tre esercizi anteriori.
- Il debito che incide sulla soglia di fallibilità non deve necessariamente emergere dalla contabilità in senso stretto: può essere desunto anche da altri documenti dell’impresa o da documentazione proveniente da terzi, purché idonei a ricostruire la situazione economico-patrimoniale.
- Se la decisione impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome e una di esse resiste alle censure, le doglianze dirette contro le altre rationes diventano inammissibili per difetto di interesse.
- Nel giudizio di cassazione la sopravvenuta chiusura del fallimento o la morte di una parte non determinano, di regola, effetti interruttivi rilevanti ai fini della prosecuzione del processo.
- Per superare la soglia di indebitamento fallimentare possono rilevare anche debiti fiscali definitivamente accertati prima della dichiarazione di fallimento, ancorché relativi a periodi d’imposta anteriori.
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