Cassazione Civile, Ordinanza n. 12493/2025 del 11/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un operaio a tempo indeterminato, inizialmente inquadrato nei ruoli regionali e poi inserito nel personale dell'agenzia regionale per le attività irrigue e forestali, ha chiesto il pagamento dell'indennità per il tempo di percorrenza casa-lavoro e ritorno, per il periodo 2012-31 dicembre 2017, sulla base della disciplina del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e dell'art. 23 del CIRL Puglia. Il tribunale ha accolto la domanda e la corte d'appello ha confermato, ritenendo provato il trasferimento del lavoratore all'agenzia e applicabile la contrattazione collettiva privatistica al trattamento economico. L'ente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione della normativa regionale sul trasferimento del personale e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che non vi sarebbe stato alcun effettivo trasferimento, ma solo un regime di avvalimento, e che il lavoratore non avesse provato il proprio passaggio all'agenzia; 2) violazione delle norme collettive e dell'art. 7-bis d.l. 120/2021, assumendo che il rapporto dovesse restare nell'alveo del pubblico impiego e che il CCNL privatistico non fosse applicabile agli enti pubblici regionali; 3) violazione dell'art. 6 d.lgs. 78/2010, deducendo che la clausola contrattuale sull'indennità chilometrica sarebbe inefficace nei confronti del personale contrattualizzato delle pubbliche amministrazioni regionali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo nella parte in cui mirava a ottenere una nuova valutazione delle risultanze documentali e introduceva questioni fattuali non dedotte tempestivamente; ha inoltre osservato che la censura sull'art. 2697 c.c. era formulata in modo improprio, poiché non denunciava una vera inversione dell'onere della prova ma sollecitava una rivalutazione del merito. Ha respinto il secondo motivo affermando che, per gli operai forestali dipendenti di enti pubblici non economici, l'applicazione della contrattazione collettiva privatistica è compatibile con la natura di lavoro pubblico del rapporto, limitatamente alle qualifiche, alle mansioni e al trattamento economico previsto; nel caso concreto, l'indennità chilometrica rientra in tale trattamento economico e quindi la clausola collettiva è applicabile. Ha respinto anche il terzo motivo, rilevando che l'art. 6 d.lgs. 78/2010 non si applica direttamente alle regioni, ma solo come principio di coordinamento della finanza pubblica, sicché la mera invocazione della norma non basta a dimostrare l'inefficacia della previsione collettiva richiamata. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 12 L.R. Puglia n. 3 del 2010
commi 2, 3, 5 e 2-quinquies
La Corte legge la norma regionale nel senso che, per gli operai dell'agenzia, può operare la contrattazione collettiva privatistica del settore forestale; il richiamo al CCNL riguarda il trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale. Per il personale indicato nel comma 2, lett. a), e per le vicende transitorie, la disciplina regionale non esclude la persistente applicazione dei contratti collettivi privati.
La censura è inammissibile quando, sotto la veste della violazione dell'onere della prova, tende soltanto a ottenere una diversa valutazione delle prove e dei fatti accertati dal giudice di merito.
art. 54 CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 7 dicembre 2010
La clausola collettiva può operare, per gli operai del settore, con riferimento al trattamento economico, incluso il rimborso legato al tragitto casa-lavoro, senza che ciò contrasti con la natura pubblica del rapporto.
art. 23 CIRL Puglia per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
È richiamato quale base contrattuale per la pretesa economica del lavoratore e ritenuto applicabile nella parte in cui disciplina il trattamento economico.
artt. 15 e 54 CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 7 dicembre 2010
Il loro richiamo da parte della ricorrente non scalfisce l'applicabilità della disciplina collettiva al trattamento economico degli operai forestali.
art. 7-bis d.l. n. 120 del 2021, conv. in L. n. 155 del 2021
Conferma, in termini generali, la possibilità di applicare ai lavoratori agricoli e forestali assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni pubbliche i relativi contratti collettivi nazionali, regionali e provinciali, nei limiti di spesa e nel rispetto dei vincoli finanziari.
art. 117, comma 2, lett. l), Cost.
È richiamato dalla ricorrente per sostenere la riconduzione della materia all'ordinamento civile, ma la Corte non accoglie l'argomento, ritenendo compatibile la disciplina speciale regionale con il pubblico impiego contrattualizzato.
d.lgs. n. 165 del 2001, art. 1
La Corte richiama la definizione di pubbliche amministrazioni e osserva che l'applicazione della contrattazione privatistica al settore forestale non esclude la riconducibilità del rapporto al pubblico impiego.
art. 6, comma 12, d.lgs. n. 78 del 2010
La disposizione, da sola, non basta a fondare l'asserita inefficacia della clausola contrattuale; va considerato che per le regioni opera come principio di coordinamento della finanza pubblica, non come vincolo diretto.
art. 6, comma 20, d.lgs. n. 78 del 2010
Le disposizioni del decreto non si applicano direttamente alle regioni, ma valgono come principi ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che, pur formalmente prospettando la violazione dell'art. 2697 c.c., mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o a introdurre questioni fattuali non trattate nei gradi di merito.
- Per gli operai forestali dipendenti di enti pubblici non economici, l'applicazione del CCNL privatistico di settore può coesistere con la natura pubblica del rapporto, quando la disciplina collettiva è richiamata dalla legge per regolare qualifiche, mansioni e trattamento economico.
- La contrattazione collettiva privatistica del settore forestale è utilizzabile per riconoscere voci economiche previste dal contratto, purché la pretesa si collochi nell'ambito del trattamento economico disciplinato dalla normativa speciale.
- Le norme statali che incidono sul contenimento della spesa pubblica non si applicano automaticamente e in via diretta alle regioni, quando il legislatore le configura come principi di coordinamento finanziario; occorre verificare la concreta portata della disposizione e il suo rapporto con la disciplina regionale speciale.
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