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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12476/2025 del 11/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il lavoratore aveva chiesto in giudizio il riconoscimento del diritto alla progressione economica orizzontale nel comparto regionale, con attribuzione della categoria C6 per il periodo 1 marzo 2005 - 31 dicembre 2007 e della categoria C7 dal 1 gennaio 2008. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo che l'inquadramento rivendicato fosse ormai coperto dagli effetti di una conciliazione giudiziale sottoscritta l'1 giugno 2010, con cui il lavoratore aveva accettato l'adeguamento alla posizione C5 e rinunciato ad altri giudizi e pretese retributive; aveva inoltre osservato che la questione dell'applicazione dell'art. 109 del CCRL 2002/2005 era già nota e deducibile nei precedenti giudizi. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che il giudicato implicito non poteva operare perché la domanda odierna aveva causa petendi e petitum diversi rispetto alle controversie transatte e riguardava una progressione economica fondata sull'art. 109 del CCRL 2002/2005, mentre i precedenti giudizi attenevano all'applicazione dell'Accordo sulla riclassificazione del personale regionale del 2001.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, formalmente costruita come violazione dell'art. 2909 c.c., non attaccasse la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale si fondava sull'interpretazione del verbale di conciliazione giudiziale quale atto negoziale di natura transattiva. La Corte ha ribadito che la conciliazione giudiziale, pur inserendosi in un procedimento davanti al giudice, resta un negozio frutto dell'incontro di volontà delle parti e si interpreta secondo le regole degli artt. 1362 ss. c.c.; l'interpretazione dell'atto compete al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o per vizi logici della motivazione. La doglianza si limitava invece a contrapporre una diversa lettura dell'estensione oggettiva dell'accordo, senza indicare specifiche violazioni delle regole di interpretazione. La Corte ha anche rilevato che l'ulteriore richiamo della sentenza d'appello alla similitudine con il giudicato ex art. 2909 c.c. era un argomento ultroneo e non decisivo. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con nulla sulle spese per mancata difesa degli intimati, e con l'annotazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere l'assenza di giudicato sul nuovo diritto azionato; la Corte precisa però che la questione centrale non era il giudicato sostanziale, bensì l'interpretazione e l'efficacia transattiva della conciliazione giudiziale.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    La conciliazione giudiziale va interpretata come un contratto, secondo i canoni di ermeneutica contrattuale.

  • artt. 185 e 420 c.p.c.

    Richiamati per definire la conciliazione giudiziale come convenzione con intervento del giudice e effetti di chiusura del giudizio e sostanziali del negozio stipulato.

  • art. 88 disp. att. c.p.c.

    Richiamato quale formalità necessaria del verbale di conciliazione giudiziale.

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale posta a base del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di impugnazione integralmente rigettata/inammissibile.

Massime di principio

  • La conciliazione giudiziale ha natura negoziale e transattiva: il suo oggetto e la sua estensione si individuano in relazione alla situazione di contrasto che le parti hanno inteso comporre, non alla sola formulazione letterale delle clausole.
  • La conciliazione giudiziale, pur essendo inserita nel processo e definendo la lite, non è assimilabile a un mero atto processuale: produce effetti sostanziali derivanti dall'accordo delle parti e può coprire il dedotto e il deducibile rispetto alla controversia composta.
  • L'interpretazione del verbale di conciliazione è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo se si allega specificamente la violazione dei canoni ermeneutici o un vizio logico della motivazione, non quando si proponga una semplice lettura alternativa del testo.
  • Quando la sentenza impugnata si fonda sull'efficacia transattiva della conciliazione, il richiamo al giudicato ex art. 2909 c.c. può non costituire la vera ratio decidendi; la censura deve dunque confrontarsi con la qualificazione negoziale dell'accordo e non solo con la disciplina del giudicato.
  • Gli argomenti ulteriori o ad abundantiam, non necessari a sorreggere la decisione, non sono autonomamente idonei a fondare il gravame in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizioneRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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