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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12478/2025 del 11/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una serie di contratti stipulati e prorogati tra un'azienda sanitaria provinciale e un medico veterinario, formalmente ex art. 15-octies d.lgs. 502/1992, per attività connesse a progetti di sorveglianza ed eradicazione di malattie animali e di igiene degli allevamenti. La corte d'appello aveva ritenuto tali contratti illegittimi perché in realtà destinati a far fronte ad attività istituzionali ordinarie e a carenze strutturali dell'ente; aveva poi qualificato il rapporto come collaborazione coordinata e continuativa e, infine, come rapporto convenzionato non conforme all'art. 8 d.lgs. 502/1992, applicando al professionista le clausole normative ed economiche dell'ACN veterinari 23 marzo 2005 e condannando l'azienda sanitaria al pagamento di differenze retributive. Con il ricorso per cassazione l'azienda sanitaria ha dedotto, in sintesi: 1) violazione dell'art. 15-octies d.lgs. 502/1992 e norme correlate, sostenendo che la Corte d'appello aveva erroneamente negato la natura temporanea e progettuale degli incarichi; 2) errata sussunzione del rapporto nell'ambito dei rapporti convenzionati disciplinati dall'ACN veterinari 2005; 3) errata estensione al veterinario non convenzionato della norma transitoria n. 4 dell'ACN 2005, concepita per medici già convenzionati. La resistente ha replicato con controricorso, chiedendo il mantenimento della decisione di merito che le aveva riconosciuto il trattamento economico convenzionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo, limitatamente alla censura contro la riconduzione del rapporto all'ACN veterinari 2005, e ha accolto il terzo motivo; ha dichiarato inammissibili il primo motivo e il secondo motivo per il resto. Ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., rigettando la domanda della professionista volta a ottenere il trattamento economico previsto per i medici convenzionati dall'ACN 23 marzo 2005 e le conseguenti differenze retributive. Ha inoltre precisato che la domanda risarcitoria, pur proposta, era coperta da giudicato interno perché la relativa statuizione di rigetto non era stata impugnata. Le spese di lite dell'intero processo sono state compensate per la novità della questione e perché il giudizio è stato definito in base a principi di diritto formatisi dopo la proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 15-octies d.lgs. 502/1992

    Gli incarichi ex art. 15-octies devono avere oggetto specifico, essere collegati a finalità istituzionali e rispondere a esigenze temporanee e straordinarie non fronteggiabili con il personale in servizio; il rinnovo è ammesso solo finché permangano tali esigenze.

  • art. 7 d.lgs. 165/2001

    Richiamato dal ricorrente in tema di legittimità delle forme di ingaggio della P.A.; non risulta però decisivo nella ricostruzione finale della Corte per il profilo accolto.

  • art. 61 d.lgs. 276/2001

    Invocato per contestare la qualificazione dei contratti a progetto; la Corte finale esclude la spettanza del trattamento convenzionale in applicazione dei principi formatisi sulla natura degli incarichi ex art. 15-octies.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato ai fini interpretativi dell'accordo e della norma transitoria; la Corte valorizza l'interpretazione sistematica e teleologica della norma transitoria n. 4 dell'ACN 2005.

  • art. 409 n. 3 c.p.c.

    Invocato per sostenere la diversa qualificazione del rapporto; la Corte esclude che il rapporto possa essere attratto automaticamente nell'area dell'ACN veterinari 2005.

  • art. 2222 c.c.

    Richiamato quale parametro per la qualificazione del rapporto di lavoro autonomo; la Corte nega però l'applicazione dell'ACN ai fini delle differenze retributive.

  • art. 13 A.C.N. 2005 veterinari

    Richiamato dal ricorrente; la Corte ritiene non estensibile al caso di un veterinario non convenzionato la disciplina economica dell'ACN.

  • art. 21 A.C.N. 2005 veterinari

    Richiamato dal ricorrente; non consente di fondare il diritto alle differenze retributive rivendicate.

  • norma transitoria n. 4 A.C.N. 2005

    Non disciplina i rapporti con medici veterinari formalizzati ex art. 15-octies e qualificati in fatto come lavoro autonomo convenzionato; opera per medici già convenzionati ai fini dell'uniforme applicazione dell'accordo nazionale.

  • art. 8 d.lgs. 502/1992

    È il quadro normativo dei rapporti convenzionati; la Corte esclude che la norma transitoria dell'ACN 2005 si applichi al veterinario non convenzionato del caso concreto.

  • art. 2-nonies l. 138/2004

    Richiamato nel terzo motivo per il coordinamento con la disciplina delle convenzioni; non viene utilizzato per estendere l'ACN al rapporto dedotto.

  • art. 1363 c.c.

    Usato nel motivo di ricorso per l'interpretazione complessiva delle clausole dell'accordo; la Corte adotta lettura restrittiva della norma transitoria.

  • art. 1365 c.c.

    Richiamato nel ricorso; la Corte nega un'interpretazione estensiva idonea a ricomprendere situazioni non previste dall'accordo.

  • art. 2041 c.c.

    La Corte indica che, escluso il diritto alle differenze retributive sul piano convenzionale, eventuali pretese del professionista potranno essere fatte valere, se ne ricorrono i presupposti, solo in via risarcitoria o mediante azione di arricchimento senza causa.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Usato per la decisione nel merito senza rinvio, perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per dare continuità ai principi di diritto già affermati in precedenti ordinanze.

Massime di principio

  • Gli incarichi temporanei conferiti dalla pubblica amministrazione ex art. 15-octies d.lgs. 502/1992 sono legittimi solo se rispondono a esigenze specifiche, straordinarie e contingenti, non fronteggiabili con il personale già in servizio; non possono essere utilizzati per coprire carenze strutturali ordinarie dell'ente.
  • Il rinnovo degli incarichi ex art. 15-octies è consentito soltanto se persiste una situazione temporanea che l'amministrazione non abbia ancora potuto superare con adeguamenti organizzativi ordinari.
  • La disciplina dell'ACN 2005 per i medici convenzionati non si applica automaticamente ai medici veterinari che abbiano operato con incarichi ex art. 15-octies e che siano stati, in fatto, remunerati come collaboratori autonomi: la norma transitoria dell'accordo va interpretata in modo restrittivo e riferita ai soli soggetti già convenzionati.
  • Quando il professionista non rientra nell'ambito soggettivo dell'accordo collettivo invocato, non può pretendere differenze retributive parametrate a quel trattamento economico; eventuali pretese diverse devono essere fatte valere, se ne sussistono i presupposti, sul piano del risarcimento del danno o dell'arricchimento senza causa.
  • Se la questione di diritto è già risolta da principi di legittimità sopravvenuti e non occorrono nuovi accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoArricchimento senza causa

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