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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12473/2025 del 11/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla riduzione, a decorrere da gennaio 2018, dei superminimi individuali assorbibili riconosciuti ai lavoratori, in compensazione con gli aumenti dei minimi tabellari e con l'Elemento Retributivo Separato (ERS) previsti dall'Accordo di programma del 23.11.2017 per il rinnovo del contratto collettivo telecomunicazioni. In primo grado era stata accolta la domanda dei lavoratori, con accertamento dell'illegittimità degli assorbimenti e condanna della società alla ricostituzione del superminimo e alla restituzione delle somme trattenute. La Corte d'appello, invece, ha riformato la decisione e respinto le domande, ritenendo che l'uso aziendale di non assorbimento fosse venuto meno e che la società potesse ripristinare unilateralmente l'assorbimento in presenza dei nuovi aumenti contrattuali. I lavoratori hanno quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e omesso esame della domanda di accertamento di un comportamento concludente della società volto a rendere non assorbibili i superminimi; 2) violazione delle norme sull'interpretazione del comportamento concludente, per non avere riconosciuto che la volontà iniziale della società era stata superata da un successivo comportamento incompatibile; 3) violazione degli artt. 1373, 1374 e 1173 c.c., per avere ritenuto revocabile l'uso aziendale di non assorbimento senza accordo sindacale o disdetta formale, in contrasto con la giurisprudenza sulla necessità di un atto espresso; 4) violazione del c.c.n.l. 23.11.2017, per avere considerato assorbibile il superminimo in relazione all'ERS nonostante la diversità strutturale delle voci. La società ha proposto ricorso incidentale condizionato, sostenendo che la corte d'appello aveva errato nel ravvisare un uso aziendale di non assorbimento, poiché per escludere l'assorbimento sarebbe servito un accordo novativo o comunque una diversa pattuizione tra le parti, non allegata né provata dai lavoratori.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il profilo di apparenza della motivazione, ma ha accolto per quanto di ragione il ricorso principale nella parte in cui la Corte d'appello aveva affermato che l'uso aziendale di non assorbimento potesse venir meno senza un'espressa disdetta o formalizzazione. La Cassazione ha affermato che l'uso aziendale, pur non potendo vincolare sine die la parte datoriale, può essere disdettato solo in presenza di un sopravvenuto mutamento delle circostanze e con una dichiarazione formale rivolta alla generalità dei lavoratori, sorretta da correttezza e buona fede. È stato invece rigettato il ricorso incidentale della società, poiché l'uso aziendale non richiede, per la sua configurazione, un accordo volontaristico delle parti, essendo sufficiente la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione per nuovo esame della fattispecie e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    La censura di motivazione apparente è stata respinta perché la sentenza d'appello conteneva una motivazione articolata e intellegibile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È consentito il rinvio a precedenti di merito per integrare la motivazione, se le ragioni della decisione risultano comunque chiare.

  • art. 375, u.c., c.p.c.

    La decisione sulla trattazione in pubblica udienza è rimessa alla discrezionalità del collegio.

  • art. 1362, comma 2, c.c.

    Richiamato dalle parti sul tema dell'interpretazione del comportamento negoziale e della volontà contrattuale.

  • art. 1373 c.c.

    Richiamato in relazione alla revoca/disdetta dell'uso aziendale e alla possibilità di cessazione di un vincolo di durata.

  • art. 1374 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente come norma invocata nella censura relativa all'assetto degli effetti contrattuali.

  • art. 1173 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente nella censura sulla fonte dell'obbligazione e sulla persistenza dell'uso aziendale.

  • art. 2077, comma 2, c.c.

    Richiamato per affermare che la disciplina collettiva può modificare in peius un trattamento migliorativo già riconosciuto dall'uso, salvi i diritti quesiti.

  • art. 1340 c.c.

    Esclusa la sua applicazione all'uso aziendale, perché la modifica migliorativa deriva da una fonte sociale e non da un uso contrattualmente inserito per volontà tacita delle parti.

  • art. 2697 c.c.

    Il lavoratore che pretenda di sottrarre il superminimo all'assorbimento deve dimostrare il titolo autonomo o la diversa pattuizione; richiamato anche nel ricorso incidentale.

  • art. 360, comma 5, c.p.c.

    La doppia conforme precludeva ulteriori censure di merito sul fatto della reiterazione costante e generalizzata del comportamento aziendale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente sul ricorso incidentale.

Massime di principio

  • Il superminimo individuale è, in via generale, assorbibile nei successivi miglioramenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva, salvo diversa pattuizione o prova che esso sia stato attribuito come compenso speciale autonomo legato a specifici meriti, qualità o maggiore onerosità delle mansioni.
  • L'uso aziendale favorevole nasce dalla reiterazione costante e generalizzata di un comportamento del datore di lavoro vantaggioso per i dipendenti; non richiede una volontà negoziale espressa o un accordo novativo, ma opera come fonte sociale di regolazione dei rapporti individuali.
  • L'uso aziendale di non assorbimento del superminimo non può vincolare indefinitamente il datore di lavoro: può essere disdettato, ma solo in presenza di un sopravvenuto mutamento delle circostanze, con atto formale e motivato indirizzato alla collettività dei lavoratori, nel rispetto di buona fede e correttezza.
  • La semplice condotta unilaterale del datore di lavoro non è sufficiente, di per sé, a far cessare un uso aziendale favorevole già formatosi; occorre una manifestazione inequivoca e formalizzata della volontà di superarlo.
  • Chi contesta l'assorbimento del superminimo deve allegare e provare il titolo che ne esclude la normale assorbibilità o la diversa pattuizione individuale o collettiva che ne impedisca la compensazione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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