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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12477/2025 del 11/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratori)

La controversia

La controversia nasce dalla decisione della società di ridurre, a decorrere dal gennaio 2018, i superminimi individuali assorbibili riconosciuti ad alcuni dipendenti, operando l’assorbimento con gli aumenti dei minimi tabellari e dell’Elemento Retributivo Separato (ERS) introdotto dall’Accordo di programma del 23.11.2017 per il rinnovo del contratto collettivo telecomunicazioni. I lavoratori hanno chiesto l’accertamento dell’illegittimità di tale assorbimento, la ricostituzione della voce retributiva e la restituzione delle somme trattenute. La società, nel ricorso per cassazione, ha dedotto: 1) violazione delle regole sull’assorbimento dei superminimi e sull’uso aziendale, sostenendo che mancasse un uso aziendale idoneo a escludere l’assorbimento; 2) violazione degli artt. 1373 e 2078 c.c., sostenendo che l’uso aziendale fosse comunque disdettabile e che il rinnovo collettivo consentisse l’assorbimento; 3) violazione del contratto collettivo del 23.11.2017, dell’art. 2120 c.c. e dell’art. 2697 c.c., assumendo che per escludere l’assorbimento occorresse un vero accordo novativo e contestando la formazione di un uso aziendale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la censura sulla ricostruzione dei fatti fosse in larga parte preclusa dalla doppia conforme e che, in diritto, l’uso aziendale può nascere dalla reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro, senza necessità di una volontà negoziale in senso tecnico. Ha affermato inoltre che, in linea di principio, anche l’uso aziendale può essere disdettato dal datore di lavoro, ma la disdetta deve essere giustificata, formalizzata e resa in modo chiaro e univoco alla collettività dei lavoratori. Nel caso concreto, la società non ha validamente censurato gli accertamenti di merito secondo cui l’accordo collettivo del 23.11.2017 non prevedeva il superamento dell’uso esistente né la facoltà di assorbimento, e la condotta datoriale non integrava una disdetta unilaterale. Sono state inoltre dichiarate generiche e inammissibili le censure sul quantum e sull’asserito arricchimento indebito dei lavoratori. La società è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1362, comma 2, c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di interpretazione del rapporto e dell’assorbimento; la Corte non vi attribuisce un ruolo decisivo, ritenendo infondate le censure.

  • art. 1373 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la disdettabilità dell’uso aziendale; la Corte afferma in linea di principio la possibilità di disdetta, ma entro limiti di correttezza, buona fede e formalizzazione chiara.

  • art. 2078 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di uso aziendale e disciplina del rapporto; la Corte ribadisce che l’uso aziendale opera come fonte sociale e può essere superato solo secondo i principi indicati.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente sull’onere della prova; la Corte richiama i principi generali e osserva che il lavoratore deve provare l’autonoma causale del superminimo quando ne affermi la non assorbibilità, ma nel caso concreto decisivi sono gli accertamenti di merito sull’uso aziendale.

  • art. 1340 c.c.

    Esclusa l’applicabilità al caso dell’uso aziendale, poiché non richiede l’indagine sulla volontà tacita delle parti tipica degli usi negoziali.

  • art. 2077, comma 2, c.c.

    Richiamato per affermare che l’uso aziendale, quale fonte di miglior favore, può essere modificato da successive fonti collettive anche in senso peggiorativo, salvi i diritti quesiti.

  • art. 2120 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo; la Corte non ne fa applicazione decisiva nel rigetto, poiché la questione è risolta sulla mancata validità dell’assorbimento e sulla non censurata ricostruzione fattuale.

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    Richiamato in relazione alla doppia conforme: preclude la censura del vizio motivazionale quando le ragioni di fatto delle due decisioni di merito coincidono e non sono specificamente confrontate.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Richiamato per dichiarare inammissibili le censure sul quantum non supportate dalla trascrizione o esposizione specifica degli atti rilevanti.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per il rinvio della Corte d’appello a un precedente, utilizzato come supporto dell’accertamento di merito.

  • art. 375, u.c., c.p.c.

    Richiamato per escludere la trattazione in pubblica udienza, rimessa alla discrezionalità del collegio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • Il superminimo individuale è normalmente assorbibile nei successivi miglioramenti della retribuzione collettiva, salvo che il titolo negoziale o un uso aziendale validamente formatosi escludano tale meccanismo oppure il superminimo sia stato pattuito come compenso speciale autonomo.
  • L’uso aziendale si configura quando il datore di lavoro tenga, in modo costante e generalizzato, un comportamento di maggior favore verso la collettività dei dipendenti; non è necessaria la prova di una volontà negoziale specifica di derogare all’assorbibilità.
  • L’uso aziendale, proprio perché fonte sociale incidente su una pluralità di rapporti, non vincola in modo indefinito la parte datoriale: è in astratto disdettabile, ma la disdetta deve essere giustificata da un mutamento sopravvenuto delle circostanze, formalizzata e comunicata in modo chiaro e univoco alla platea dei lavoratori.
  • In sede di legittimità, quando vi è doppia conforme, non è censurabile l’accertamento di fatto se il ricorrente non indica specificamente le divergenze tra le due decisioni di merito.
  • Le censure sul quantum devono essere specifiche e autosufficienti: non è sufficiente reiterare contestazioni già disattese, occorrendo la precisa indicazione degli atti rilevanti e il confronto con la motivazione del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civileObbligazioni
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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