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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12480/2025 del 11/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da una dirigente scolastica in servizio all’estero, che aveva ottenuto in primo grado il riconoscimento del diritto alla corresponsione della parte variabile della retribuzione di posizione per il periodo da dicembre 2019 al 31 agosto 2024. La Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione, ritenendo che la normativa primaria sul collocamento fuori ruolo e sul servizio all’estero imponesse il mantenimento anche della quota variabile della retribuzione di posizione, e che la previsione del CCNL 2006-2009 per l’Area V della dirigenza scolastica, limitativa al solo mantenimento della parte fissa, fosse nulla per contrasto con la legge. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione del CCNL e dell’art. 658 del d.lgs. n. 297/1994, sostenendo che la retribuzione di posizione è voce distinta dallo stipendio e che la norma primaria consentirebbe alla contrattazione collettiva di disciplinare diversamente le voci retributive diverse dallo stipendio; la controricorrente ha resistito.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato il merito del motivo, perché ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha rilevato che agli atti non risultava tempestivamente depositata la relata di notificazione della sentenza impugnata, adempimento richiesto a pena di improcedibilità dall’art. 369, comma 2, c.p.c. La successiva produzione della relata non ha sanato il vizio, poiché tardiva, e non è stata ritenuta idonea nemmeno la circostanza che la controricorrente avesse indicato una diversa data di notificazione. La Corte ha altresì escluso la possibilità di applicare la c.d. prova di resistenza, perché la notificazione del ricorso era avvenuta oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità; non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato trattandosi di amministrazione statale.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È richiamato solo come vizio dedotto nel ricorso, ma la Corte non entra nel merito della violazione di legge denunciata perché dichiara l’improcedibilità.

  • art. 369, comma 2, c.p.c.

    La relata di notificazione della sentenza impugnata deve essere depositata tempestivamente; la sua mancata produzione nei termini comporta l’improcedibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 369, comma 1, c.p.c.

    È richiamato in relazione al termine per il deposito della copia autentica della sentenza e della documentazione necessaria.

  • art. 372, comma 2, c.p.c.

    La successiva produzione documentale non è idonea a sanare l’omissione del tempestivo deposito della relata di notificazione della sentenza.

  • art. 325, comma 2, c.p.c.

    È richiamato per il controllo della tempestività dell’impugnazione in relazione al termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza.

  • art. 6 CEDU

    L’improcedibilità per mancato deposito della relata non è ritenuta in contrasto con il diritto di accesso a un tribunale, poiché costituisce una sanzione processuale proporzionata.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il deposito tempestivo della relata di notificazione della sentenza impugnata è un onere processuale essenziale: la sua omissione determina l’improcedibilità del ricorso quando la parte ricorrente abbia dichiarato di aver ricevuto la notificazione della sentenza.
  • L’improcedibilità per mancato deposito della relata non è sanata dalla successiva produzione del documento né dal mancato rilievo della controparte, poiché il vizio è rilevabile d’ufficio e non è superabile per effetto della non contestazione.
  • La c.d. prova di resistenza può evitare la declaratoria di improcedibilità solo se dagli atti risulta che la notificazione del ricorso si sia perfezionata entro il termine utile per verificare la tempestività dell’impugnazione; se la notificazione è oltre tale termine, l’improcedibilità resta ferma.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, la Corte di cassazione non esamina i motivi di censura relativi al merito della decisione impugnata.
  • In tema di giudizio di cassazione, la dichiarazione della parte ricorrente sull’avvenuta notificazione della sentenza comporta un onere di autoresponsabilità processuale, con conseguente necessità di produrre nei termini la documentazione attestante tale notificazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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