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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12475/2025 del 11/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di due dipendenti regionali assunti a tempo determinato e poi coinvolti in plurimi contenziosi sull’inquadramento economico. Essi avevano chiesto il riconoscimento della progressione economica orizzontale con attribuzione della categoria C6 per il periodo 1.3.2005-31.12.2007 e della categoria C7 dal 1.1.2008. La Corte d’appello ha rigettato la domanda ritenendo che una precedente conciliazione giudiziale del 1.6.2010, intervenuta in altri giudizi tra le stesse parti, avesse natura transattiva e precludesse la rimessione in discussione dell’inquadramento in categoria C5 almeno fino a tale data; ha inoltre ritenuto che la questione dell’applicazione dell’art. 109 del CCRL 2002/2005 fosse già deducibile nei precedenti giudizi, così da essere coperta dagli effetti della conciliazione. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ravvisato un giudicato implicito sulla conciliazione giudiziale, mentre la domanda odierna sarebbe stata diversa, per petitum e causa petendi, rispetto alle domande definite nei precedenti giudizi, essendo fondata sull’art. 109 del CCRL 2002/2005 e non sul diverso assetto contrattuale precedente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura, formalmente incentrata sulla violazione dell’art. 2909 c.c., non colpisse la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, che si fondava non sul giudicato sostanziale, ma sull’interpretazione del verbale di conciliazione giudiziale come atto negoziale/transattivo. Secondo la Corte, l’interpretazione della conciliazione giudiziale è attività riservata al giudice di merito e può essere sindacata in cassazione solo nei limiti della violazione dei canoni ermeneutici, che nel caso non erano stati specificamente indicati. La Corte ha inoltre precisato che l’argomento della sentenza d’appello sul raffronto col giudicato era solo ad abundantiam e quindi non idoneo a sorreggere la decisione né a formare oggetto di censura. Nessuna statuizione sulle spese, poiché le amministrazioni intimate non hanno svolto difese; è stato però dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per contestare l’efficacia preclusiva della conciliazione; la Corte chiarisce però che la decisione di merito non si fondava sul giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c., bensì sulla natura transattiva e sugli effetti negoziali della conciliazione giudiziale.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    l’interpretazione del verbale di conciliazione giudiziale va svolta secondo i criteri ermeneutici contrattuali, trattandosi di un atto negoziale.

  • artt. 185 e 420 c.p.c.

    la conciliazione giudiziale è una convenzione con intervento necessario del giudice, che chiude il processo e produce effetti sostanziali del negozio concluso tra le parti.

  • art. 88 disp. att. c.p.c.

    richiamato per sottolineare le formalità della conciliazione giudiziale e la sua struttura non assimilabile a un semplice negozio privato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per il motivo di ricorso, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • La conciliazione giudiziale, pur intervenendo nel processo e con l’intervento del giudice, ha natura negoziale/transattiva; la sua interpretazione si compie secondo i criteri degli artt. 1362 ss. c.c. e non può essere censurata in cassazione come se si trattasse di violazione del giudicato, salvo specifica deduzione dei canoni ermeneutici violati.
  • Quando la sentenza di merito si fonda sull’interpretazione di un verbale di conciliazione come accordo transattivo, il ricorso per cassazione deve attaccare tale ratio decidendi con censure pertinenti; una doglianza che si limiti a invocare l’art. 2909 c.c. senza confrontarsi con la natura negoziale dell’atto è inammissibile.
  • L’accertamento del contenuto e dell’oggetto di una conciliazione giudiziale costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o della violazione dei canoni legali di interpretazione, dedotti in modo specifico.
  • Argomentazioni della sentenza di merito formulate solo ad abundantiam non integrano la ratio decidendi e non possono essere validamente censurate in sede di legittimità.
  • La transazione e la conciliazione giudiziale possono precludere la riproposizione di pretese che rientrano nell’oggettiva situazione di contrasto composta con reciproche concessioni, coprendo il dedotto e il deducibile rispetto alla lite definita.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniTransazione
RamiLavoroProcesso civileContratti
IstitutiGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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