Cassazione Civile, Ordinanza n. 17802/2022 del 01/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La lite trae origine da due avvisi di accertamento emessi per IRES e altre imposte relative agli anni d'imposta 2005 e 2006 nei confronti di una società che non aveva presentato la dichiarazione dei redditi. L'Ufficio aveva ricostruito induttivamente i redditi sociali sulla base dei bilanci acquisiti dal registro delle imprese e di presunzioni, tra cui, per il 2005, la ripetuta cessione di immobili e l'accensione di mutui e ipoteche, con riclassificazione delle voci di bilancio secondo il T.U.I.R.; per il 2006, l'applicazione di uno studio di settore. Dopo una prima cassazione con rinvio per difetto di motivazione della sentenza d'appello, la CTR, in sede di rinvio, ha nuovamente accolto l'appello dell'Agenzia ritenendo legittima la ricostruzione induttiva e l'adeguatezza del contraddittorio. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la società ha denunciato nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che la motivazione fosse troppo stringata, apparente e larvale, e che la sentenza non avesse esposto adeguatamente fatti e ragioni della decisione. In via argomentativa, la ricorrente ha anche richiamato profili di contraddittorio e di prova, ma la Corte rileva che tali censure non erano sviluppate in modo autosufficiente e che tendevano in realtà a rimettere in discussione il merito della ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che la motivazione della sentenza della CTR superava il "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., essendo chiara, coerente e sufficiente a spiegare sia la legittimità dell'accertamento induttivo fondato sulla mancata dichiarazione dei redditi, sia l'insufficienza delle contestazioni difensive della società. Ha inoltre osservato che il ricorso era carente di autosufficienza e specificità, perché fondato su elementi fattuali e tecnici non trascritti e non confrontati in modo scientifico con la motivazione impugnata, e perché parte delle doglianze, pur formalmente rivolte alla motivazione, miravano in realtà a contestare il merito dell'accertamento, operazione preclusa in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio di nullità della sentenza per difetto di motivazione può essere dedotto in cassazione solo nei casi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contraddittorietà irriducibile o perplessità/incomprensibilità della motivazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 non è più deducibile il mero difetto di sufficienza della motivazione; residua solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso.
art. 111, comma 6, Cost.
L'obbligo di motivazione è rispettato se il provvedimento consente di comprendere le ragioni della decisione; la violazione si ha solo in caso di motivazione assente o meramente apparente.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione mancante o meramente apparente determina nullità della sentenza deducibile in cassazione.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dal ricorrente come parametro della sufficienza della motivazione delle sentenze tributarie.
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dal ricorrente come parametro del contenuto motivazionale della decisione tributaria.
Richiamato dal ricorrente come parametro del dovere di motivazione della sentenza.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e contenere una sintesi idonea a consentire la comprensione della controversia e dei motivi senza ricerca autonoma degli atti da parte della Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro del contributo unificato cui rinvia l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.
Richiamato con riferimento alla riclassificazione delle voci di bilancio nell'accertamento induttivo.
d.lgs. n. 471 del 1997, art. 1
Menziionato dalla ricorrente, ma la Corte osserva che la doglianza non trovava riscontro nella sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura di motivazione è ammissibile solo entro il perimetro del "minimo costituzionale": la sentenza è nulla soltanto se manca del tutto la motivazione, se essa è meramente apparente, contraddittoria in modo irriducibile o obiettivamente incomprensibile.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è più consentito dedurre in cassazione il semplice difetto di sufficienza della motivazione; il sindacato è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, discusso tra le parti e specificamente indicato.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: chi impugna ha l'onere di indicare in modo chiaro i fatti e i documenti rilevanti, trascrivendo o riassumendo il necessario contenuto degli atti su cui la censura si fonda, senza demandare alla Corte ricerche integrative nel fascicolo.
- Non è consentito trasformare una censura di nullità della motivazione in una richiesta di riesame del merito; in cassazione non può essere rivalutata la ricostruzione dei fatti e delle prove operata dai giudici di merito.
- In presenza di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, l'Ufficio può procedere a ricostruzione induttiva del reddito mediante presunzioni, e la motivazione del giudice che ne dia conto in modo coerente e specifico è sufficiente a sorreggere la decisione.
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