Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24644/2021 del 13/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

Un soggetto destinatario di un'ingiunzione di pagamento emessa per il recupero di somme connesse ad agevolazioni per l'autoimpiego ha proposto opposizione chiedendone l'annullamento o la riforma. In primo e secondo grado l'opposizione è stata respinta. In cassazione ha articolato quattro motivi: (1) ha dedotto che i giudici di merito avessero errato nel ritenere regolare l'ingiunzione perché non sarebbe stata ricevuta, né comunque conoscibile, la revoca del finanziamento richiamata come atto prodromico necessario; (2) ha denunciato violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di norme sulla motivazione degli atti, sostenendo che la controparte avrebbe dovuto rendere intelligibile la nota spese e indicare i criteri di calcolo delle somme richieste; (3) ha invocato l'art. 2033 c.c., sostenendo che le somme pretese fossero ripetute senza prova dell'effettiva dazione o dell'utilità percepita, e contestando in particolare il recupero di voci per tutoraggio e di importi a fondo perduto; (4) ha censurato l'interpretazione del contratto, sostenendo che il tutoraggio fosse prestazione essenziale mancata dalla società erogatrice e che ciò avesse inciso sull'attività imprenditoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi non cogliessero la ratio decidendi della sentenza d'appello, poiché quest'ultima aveva dichiarato tardive le doglianze relative alla mancata ricezione della revoca e alla contestazione del quantum. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità, sia perché non risultava adeguatamente introdotta la questione dell'applicabilità dell'art. 2033 c.c., sia perché la censura di contraddittorietà non individuava un vero contrasto interno alla motivazione della sentenza impugnata. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché, in tema di ermeneutica contrattuale, il ricorrente non aveva trascritto il contratto né indicato specificamente le regole interpretative asseritamente violate e il modo in cui il giudice di merito se ne sarebbe discostato. Il ricorso è stato quindi respinto in rito; il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    omesso esame circa un fatto decisivo

    La censura ex n. 5 è inammissibile se non individua un fatto decisivo effettivamente esaminabile e non colpisce la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di ultrapetizione/corrispondenza tra chiesto e pronunciato è inammissibile se non si confronta con la reale ragione decisoria della sentenza di merito.

  • art. 3 L. n. 241/1990

    Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere l'esigenza di motivazione dell'ingiunzione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non attaccava la ratio decidendi.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    Richiamato dalla parte ricorrente per analogia in tema di motivazione dell'ingiunzione, senza accoglimento della censura.

  • art. 2033 c.c.

    La deduzione dell'indebito oggettivo è inammissibile se la questione non risulta specificamente e tempestivamente introdotta nei gradi di merito e non è sorretta da una censura puntuale alla motivazione di appello.

  • artt. 1362 e seguenti c.c.

    La violazione dei canoni ermeneutici è censurabile in cassazione solo se il ricorrente indica specificamente quali regole siano state violate e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di inammissibilità del ricorso la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre censure già superate da una autonoma ragione di tardività o di inammissibilità rilevata dal giudice di merito.
  • La censura sulla mancanza di motivazione o sulla quantificazione della pretesa è inammissibile quando la questione non sia stata specificamente contestata nel merito e il ricorrente non indichi puntualmente dove e come tale contestazione sia stata proposta.
  • La deduzione dell'indebito oggettivo richiede una chiara allegazione della relativa base fattuale e processuale; in cassazione non è sufficiente invocare l'art. 2033 c.c. in modo generico.
  • Il vizio di motivazione contraddittoria sussiste solo quando esista un contrasto insanabile interno alla sentenza, non quando il ricorrente contrapponga la propria lettura delle prove o censure la diversa valutazione compiuta dai giudici di merito.
  • La denuncia di violazione dei canoni di interpretazione contrattuale è ammissibile solo se il ricorrente trascrive o indica specificamente il contenuto del contratto e spiega in che punto il giudice di merito abbia disatteso i criteri legali di ermeneutica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di liteMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.