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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24647/2021 del 13/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso e ha respinto il primo. Ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., accogliendo il ricorso originario della contribuente e annullando l'avviso di liquidazione. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per il consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale solo nel corso del processo.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una sequenza di operazioni societarie: costituzione di una società controllata, aumento di capitale della stessa mediante conferimento di un ramo d'azienda, e successiva cessione a terzi della partecipazione totalitaria nella società conferitaria. L'Agenzia delle entrate ha notificato un avviso di liquidazione ai fini dell'imposta di registro, riqualificando tali atti come cessione di ramo d'azienda e recuperando una maggiore imposta. La società ha impugnato l'atto deducendo, da un lato, la mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale in materia di elusione e, dall'altro, l'erronea applicazione dell'art. 20 del TUR, sostenendo che la norma non consentisse di valorizzare elementi extratestuali, atti collegati o l'intento economico complessivo per riqualificare l'operazione.

Norme richiamate

  • art. 20 D.P.R. n. 131/1986

    "intrinseca natura"; "effetti giuridici degli atti"; "salvo quanto disposto dagli articoli successivi"

    Ai fini dell'imposta di registro l'interpretazione deve restare ancorata al contenuto testuale dell'atto presentato alla registrazione e ai suoi effetti giuridici, senza considerare elementi extratestuali o atti collegati, salvo le ipotesi espressamente previste dal testo unico. La norma è qualificata come regola interpretativa e non come norma antielusiva in senso proprio.

  • art. 53-bis D.P.R. n. 131/1986

    È richiamato per il rapporto con la disciplina antielusiva generale: il sindacato dell'ufficio sulle operazioni straordinarie resta possibile solo tramite il rinvio all'art. 10-bis L. 212/2000, non come diretta applicazione dell'art. 20.

  • art. 37-bis D.P.R. n. 600/1973

    È evocato dal ricorrente per sostenere la necessità del contraddittorio endoprocedimentale in materia elusiva; la Corte ribadisce però che tale disciplina non si applica automaticamente all'avviso fondato sull'art. 20 TUR.

  • art. 1 L. n. 241/1990

    È invocato come parametro generale sul procedimento amministrativo e sul contraddittorio, ma la Corte non vi riconduce un obbligo generale di previa interlocuzione nel caso in esame.

  • art. 3 Cost.

    La Corte costituzionale, richiamata dalla Cassazione, ha escluso che la nuova formulazione dell'art. 20 TUR violi il principio di eguaglianza, poiché la diversa tassazione dipende da atti giuridicamente diversi e non dal solo risultato economico finale.

  • art. 53 Cost.

    La Corte costituzionale, richiamata dalla Cassazione, ha ritenuto che la limitazione dell'interpretazione agli effetti giuridici dell'atto non contrasti con la capacità contributiva, perché mantiene coerenza tra struttura dell'imposta e presupposto economico.

  • art. 10-bis L. n. 212/2000

    È la sede propria del contrasto all'abuso del diritto; la possibile rilevanza abusiva di operazioni articolate non può essere fatta discendere automaticamente dall'art. 20 TUR, ma va valutata nell'ambito della disciplina antielusiva generale.

  • art. 384 c.p.c.

    Richiamato per la decisione nel merito da parte della Corte di cassazione, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, l'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986 impone di qualificare l'atto in base agli effetti giuridici desumibili dal suo testo, senza estendere l'analisi ad atti collegati o a elementi extratestuali, salvo specifiche previsioni del testo unico.
  • La riqualificazione operata dall'Amministrazione non può oltrepassare lo schema negoziale tipico risultante dall'atto registrato, perché altrimenti si costruirebbe una fattispecie imponibile diversa da quella effettivamente posta in essere.
  • Le operazioni di conferimento di azienda seguito dalla cessione delle partecipazioni della società conferitaria non possono essere automaticamente riqualificate come cessione di azienda ai fini dell'imposta di registro; l'eventuale abusività va semmai scrutinata alla luce dell'art. 10-bis L. 212/2000.
  • L'obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale non si applica ai tributi non armonizzati in assenza di specifica previsione normativa; l'avviso fondato sull'art. 20 TUR non è assimilabile, di per sé, agli atti emessi ai sensi dell'art. 37-bis D.P.R. n. 600/1973.
  • Quando l'orientamento giurisprudenziale decisivo si consolida in corso di causa e non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito ex art. 384 c.p.c. ed annullare direttamente l'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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