Cassazione Civile, Ordinanza n. 24645/2021 del 13/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
Il correntista aveva convenuto in giudizio l'istituto di credito chiedendo la restituzione di somme asseritamente indebitamente addebitate su un rapporto di conto corrente, oltre a ulteriori domande connesse a un finanziamento e al risarcimento del danno. Il Tribunale aveva rigettato integralmente le domande e condannato l'attore alle spese. In appello la Corte territoriale, dopo CTU, aveva accolto solo in parte la domanda, rideterminando il saldo passivo del conto in misura inferiore mediante espunzione di interessi e commissione di massimo scoperto, ma senza disporre alcuna restituzione a carico della banca; aveva quindi posto le spese di entrambi i gradi e parte delle spese di CTU a carico dell'appellante nella misura di tre quarti, compensando il resto. Il ricorrente ha impugnato la regolazione delle spese con tre motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 91 c.p.c., sostenendo che, essendo il giudizio stato quasi integralmente accolto quanto alla domanda di ricalcolo/restituzione, non poteva essergli addebitata la soccombenza; con il secondo, subordinato, ha dedotto violazione dell'art. 92 c.p.c., affermando che, in presenza di soccombenza reciproca, le spese dovevano essere compensate, in tutto o in parte, senza porre comunque a suo carico le spese residue; con il terzo ha censurato la disciplina delle spese di CTU, sostenendo che anche tali costi non potessero essergli addossati nella misura stabilita dalla Corte d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che il ricorrente non si fosse confrontato con la ratio della decisione impugnata sulla perimetrazione delle domande effettivamente riproposte in appello. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, affermando che, in caso di accoglimento parziale, il giudice può compensare in tutto o in parte le spese ma non può condannare la parte vittoriosa, neppure parzialmente, a rifondere le spese della controparte, salvo la specifica eccezione non ricorrente nel caso di specie; ha inoltre ribadito che le spese di consulenza tecnica d'ufficio, in quanto costi processuali sostenuti nell'interesse generale di giustizia, sono regolabili ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c. e possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata senza rinvio, con decisione nel merito, e le spese dei gradi di merito e della CTU sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza; la banca intimata è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
disciplina la regola generale della soccombenza nella liquidazione delle spese, ma non consente di addossare alla parte vittoriosa, neppure parzialmente, le spese della controparte in caso di accoglimento parziale, salvo eccezione non ricorrente.
consente la compensazione totale o parziale delle spese in presenza di soccombenza reciproca o di accoglimento parziale; nel caso di parziale accoglimento, la compensazione è la via corretta e non la condanna della parte vittoriosa alle spese altrui.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
la censura relativa alla rilevazione/interpretazione della domanda va veicolata come nullità processuale quando si deduca violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato o difformità dal paradigma processuale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
l'errore nella qualificazione giuridica dei fatti allegati deve essere dedotto come violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
l'omessa considerazione di un fatto allegato e decisivo può essere fatta valere nei limiti del vizio di omesso esame.
Massime di principio
- La rilevazione e l'interpretazione del contenuto della domanda appartengono al giudice di merito; in cassazione la censura è ammissibile solo se il ricorrente si confronta specificamente con la statuizione impugnata e la denuncia con il corretto vizio processuale o di legittimità.
- L'accoglimento parziale della domanda non giustifica di regola la condanna della parte parzialmente vittoriosa a rifondere le spese della controparte; in tale ipotesi il giudice può soltanto disporre la compensazione totale o parziale delle spese, salvo l'eccezione espressamente prevista dall'ordinamento.
- La soccombenza reciproca può derivare anche da una pluralità di domande accolte e rigettate o da un accoglimento quantitativamente parziale, ma quando la parzialità sia solo quantitativa occorre verificare se la domanda eccessiva abbia realmente determinato maggiori costi processuali per la controparte.
- Le spese di consulenza tecnica d'ufficio sono spese processuali regolabili ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c.; la loro compensazione è possibile anche se una parte risulti totalmente vittoriosa, perché la compensazione non implica condanna ma solo esclusione del rimborso.
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