Cassazione Civile, Ordinanza n. 24751/2021 del 14/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento notificati dall'Agenzia delle entrate a due contribuenti, i quali avevano visto respinti in primo grado i propri ricorsi. In appello, la Commissione tributaria regionale ha dichiarato l'impugnazione inammissibile per aspecificità, ritenendo che l'atto si limitasse a riproporre le medesime questioni già dedotte in primo grado senza una censura puntuale della sentenza. I contribuenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR aveva erroneamente preteso, per la validità dell'appello, la specifica indicazione dei capi della decisione impugnata e una motivazione diversa rispetto a quella svolta in primo grado, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul carattere devolutivo pieno dell'appello nel processo tributario.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso sollevata dall'Agenzia delle entrate, ritenendo che le ulteriori argomentazioni svolte dalla CTR non integrassero una autonoma ratio decidendi, ma fossero strumentali alla declaratoria in rito. Nel merito ha accolto il ricorso, affermando che, nel processo tributario, la riproposizione in appello delle ragioni di contestazione dell'atto impositivo, in contrapposizione alle argomentazioni del primo giudice, soddisfa l'onere di specificità imposto dall'art. 53 d.lgs. n. 546/1992. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione, che dovrà riesaminare l'appello e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È richiamato dal ricorrente come norma di riferimento del motivo di ricorso per cassazione, ma la Corte decide la questione come violazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992.
art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
L'onere di impugnazione specifica nel processo tributario è assolto anche mediante la riproposizione, in appello, delle ragioni già dedotte contro l'atto impositivo, purché esse si pongano in contrapposizione con la decisione di primo grado; non è necessario formulare un progetto alternativo di decisione o usare forme sacramentali.
È richiamato quale base del procedimento camerale non partecipato seguito dalla Corte.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello ha carattere devolutivo pieno e non è un'impugnazione a critica vincolata: la specificità dei motivi può risultare anche dalla semplice riproposizione delle ragioni già svolte contro l'atto impositivo, se poste in confronto con la motivazione della sentenza di primo grado.
- La declaratoria di inammissibilità dell'appello per aspecificità non può fondarsi sul solo fatto che l'appellante abbia reiterato le doglianze già formulate in primo grado, quando dall'atto emerga comunque una critica alla decisione impugnata.
- Nel giudizio di appello tributario non è richiesta la redazione di un autonomo progetto di sentenza né l'adozione di formule sacramentali per integrare l'onere di specificità dell'impugnazione.
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