Cassazione Civile, Ordinanza n. 24754/2021 del 14/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile per violazione dell'art. 366 c.p.c., perché i motivi erano generici e non specificamente riferiti a errori della decisione impugnata. Non ha provveduto sulle spese, rilevando che l'Agenzia delle Entrate non si era costituita in giudizio, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di liquidazione con cui l'amministrazione finanziaria richiedeva la maggiore imposta di registro in relazione a un atto rogato da un notaio contenente sei distinte compravendite tra diversi contraenti. La CTR aveva respinto l'appello del contribuente ritenendo corretto il calcolo dell'imposta in misura fissa per ciascun negozio. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, ma il testo dell'ordinanza evidenzia che il ricorso era formulato in modo generico, scarsamente intellegibile e privo di specifica enunciazione dei motivi e delle censure in diritto contro la sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 366 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, chiari e tecnicamente formulati; la loro mancanza comporta inammissibilità.
art. 360 c.p.c.
Le censure devono essere ricondotte alle tassative categorie di vizio previste dal codice, senza trasformarsi in una critica generica della sentenza impugnata.
art. 380-bis c.p.c.
È richiamata la proposta del relatore nel procedimento camerale non partecipato, con contraddittorio regolarmente instaurato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di definizione sfavorevole dell'impugnazione, ricorrono i presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro dell'importo ulteriore dovuto in caso di sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-quater.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso è un atto a critica vincolata: i motivi devono essere specifici, tassativi e comprensibili, con indicazione puntuale degli errori della sentenza impugnata.
- Una censura che si limiti ad affermazioni generiche, apodittiche o poco intellegibili non consente il devolutum al giudice di legittimità ed è inammissibile.
- Il ricorso per cassazione non può risolversi in una mera critica globale della decisione di merito, ma deve individuare con precisione le rationes decidendi censurate e ricondurle a una delle categorie di vizio previste dall'art. 360 c.p.c.
- In assenza di costituzione della parte resistente, la Corte può non provvedere sulle spese; resta però applicabile, ove ne ricorrano i presupposti, l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale tributaria e civile.
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