Cassazione Civile, Ordinanza n. 24646/2021 del 13/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Una persona fisica aveva ottenuto in un precedente giudizio di merito la condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite. Successivamente l'amministrazione finanziaria gli aveva richiesto e il medesimo aveva pagato l'imposta di registro dovuta sulla sentenza. Egli ha quindi agito contro la parte soccombente nel primo giudizio per ottenere il rimborso della somma pagata, chiedendo al giudice di pace un nuovo titolo esecutivo. La banca convenuta ha eccepito che la pretesa era già azionabile sulla base del titolo originario, costituito dalla sentenza che aveva liquidato le spese, e che pertanto mancava interesse ad agire. In cassazione la banca ha dedotto quattro censure: nullità della sentenza di primo grado per motivazione assente o apparente; violazione di legge per insussistenza dell'interesse ad agire del creditore; violazione del principio del ne bis in idem, assumendo che il diritto al rimborso fosse già stato implicitamente accertato nella precedente sentenza; omesso esame dell'abusivo tentativo di riprodurre titoli esecutivi già esistenti e di parcellizzare il credito.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo, letti unitariamente, affermando che il creditore, pur potendo in astratto procurarsi un ulteriore titolo esecutivo, deve comunque avere un concreto interesse ad agire; tale interesse manca quando il nuovo giudizio non offra alcun vantaggio giuridico rispetto al titolo già esistente. Poiché l'imposta di registro sulle sentenze di condanna alle spese rientra nelle spese giudiziarie poste a carico della parte soccombente ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la pretesa di rimborso era già coperta dal titolo originario. La Corte ha quindi cassato la decisione del giudice di pace e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda introdotta davanti al giudice di pace. Le spese di entrambi i gradi sono state poste a carico della parte soccombente nel merito, con condanna anche all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Le spese giudiziali da porre a carico della parte soccombente comprendono anche l'imposta di registrazione della sentenza, poiché essa è riscossa per la fruizione del servizio pubblico della giustizia e trova causa immediata nella controversia.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il contributo unificato dovuto nel giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente soccombente nel merito del giudizio introdotto in origine.
Massime di principio
- Il creditore non può ottenere un nuovo titolo esecutivo se il titolo già esistente gli assicura integralmente il risultato perseguito: in tal caso manca l'interesse ad agire, perché il nuovo giudizio non apporta alcuna maggiore tutela o vantaggio giuridico concreto.
- L'ordinamento non vieta in assoluto la duplicazione dei titoli esecutivi, ma la loro riproposizione è consentita solo quando sia sorretta da un effettivo interesse ad agire e sia utile rispetto alla situazione già cristallizzata nel titolo originario.
- Tra le spese processuali poste a carico della parte soccombente rientra anche l'imposta di registro della sentenza che definisce la controversia, in quanto essa è causalmente collegata al processo e alla fruizione del servizio giustizia.
- Se la questione è definibile sulla base degli atti e non richiede nuovi accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente nel merito.
Come è indicizzato
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