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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24750/2021 del 14/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento per tasse automobilistiche relative all'anno d'imposta 2010, emesso dalla Regione nei confronti di una società di leasing per veicoli concessi in locazione finanziaria. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della società, ritenendo che, per quel periodo d'imposta, il soggetto passivo della tassa fosse l'utilizzatore del veicolo e non la società di leasing. La Regione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 7, comma 2, della L. n. 99/2009, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la soggettività passiva della società di leasing; con il secondo ha dedotto la nullità della sentenza per falsa applicazione del d.l. n. 113/2016, conv. in L. n. 160/2016, contestando la ritenuta retroattività di tale disciplina.

La decisione

La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha applicato il principio già affermato da Cass. n. 13135/2019 e ribadito da Cass. n. 23273/2020, secondo cui la disciplina introdotta dall'art. 10 del d.l. n. 113/2016, abrogando la norma di interpretazione autentica dell'art. 9-bis del d.l. n. 78/2015, ha ripristinato per il futuro la regola già desumibile dall'art. 7 della L. n. 99/2009: per i veicoli concessi in locazione finanziaria, la tassa automobilistica è dovuta dall'utilizzatore, anche per i rapporti d'imposta sorti tra il 15 agosto 2009 e il 15 giugno 2016. Poiché la sentenza impugnata si era conformata a tale orientamento, il ricorso è stato rigettato, con condanna della Regione alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di tassa automobilistica per veicoli concessi in locazione finanziaria, la soggettività passiva va individuata, per il periodo considerato dalla disciplina applicabile, nell'utilizzatore del bene, salvo specifiche previsioni normative diverse.
  • Quando una norma successiva abroga una disposizione di interpretazione autentica, occorre verificare se la nuova disciplina reintroduca la regola precedente e con quale efficacia temporale, distinguendo tra applicazione "pro futuro" e rapporti d'imposta già sorti.
  • Il ricorso per cassazione fondato sulla violazione di legge è infondato quando la decisione impugnata si sia conformata all'orientamento di legittimità consolidato e al principio di diritto già affermato dalla Corte su una medesima questione.
  • Nel giudizio di legittimità, la soccombenza comporta la condanna alle spese e, se ne ricorrono i presupposti processuali, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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