Cassazione Civile, Ordinanza n. 18489/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente impugnava un avviso di accertamento con cui l'Ufficio gli contestava, per l'anno 2012, maggiori IRPEF, IRAP e addizionali, ritenendo emersi redditi non dichiarati collegati a un'operazione illecita avente ad oggetto la compravendita/movimentazione di 100 kg di oro e al coinvolgimento personale del contribuente nell'attività fraudolenta. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, deducendo violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost.; 2) travisamento della prova ex art. 360 n. 5 c.p.c., assumendo che la CTR avesse erroneamente attribuito al contribuente un'operazione compiuta in proprio, in contrasto con le risultanze processuali; 3) violazione dell'art. 14 L. 537/1993, come modificato dal d.l. 16/2012, art. 8, comma 1, perché la CTR avrebbe ritenuto preclusa la deduzione dei costi sulla base della sola sentenza di patteggiamento intervenuta in sede penale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Ha escluso che la motivazione della CTR fosse apparente, ritenendola sufficiente e superiore al minimo costituzionale; ha negato che ricorresse un travisamento della prova, osservando che il ricorrente contestava in realtà la valutazione di merito e non indicava un atto processuale specifico e decisivo che smentisse l'informazione probatoria utilizzata dal giudice; ha infine rigettato anche il motivo sui costi, richiamando il fatto storico della sentenza di applicazione pena e la sua non smentibilità in atti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come parametro della sufficienza della motivazione della sentenza tributaria d'appello.
richiamato per dedurre la pretesa nullità della motivazione apparente; la Corte esclude la violazione perché la motivazione è ritenuta esistente e sufficiente.
art. 111 Cost.
richiamato per il requisito costituzionale della motivazione, ritenuto rispettato.
utilizzato come vizio denunciato per motivazione apparente.
utilizzato come vizio denunciato per travisamento della prova; la Corte chiarisce i limiti del travisamento deducibile in cassazione.
richiamato per la sentenza di applicazione della pena che la CTR ha valorizzato come elemento probatorio/fatto storico.
richiamato come norma sulla deducibilità dei costi in rapporto a fatti costituenti reato; il motivo è rigettato perché fondato su una premessa fattuale non accolta.
richiamato come modifica dell'art. 14 L. 537/1993 in tema di costi relativi a operazioni illecite.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è solo apparente quando è del tutto mancante o meramente assertiva; è invece sufficiente, ai fini dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., una motivazione sintetica ma capace di rendere percepibili le ragioni della decisione.
- Nel processo tributario il giudice di merito può fondare la decisione su alcune risultanze probatorie ritenute decisive senza dover confutare analiticamente ogni singola deduzione difensiva o ogni elemento non menzionato, purché indichi le ragioni del proprio convincimento.
- Il vizio di travisamento della prova è deducibile in cassazione solo se l'informazione probatoria utilizzata dal giudice è smentita da uno specifico atto processuale decisivo; non basta la mera contrapposizione tra diversa lettura delle prove o tra le tesi delle parti.
- La sentenza di applicazione della pena può essere valorizzata, nel complessivo quadro probatorio, come fatto storico rilevante ai fini dell'accertamento tributario, quando non risulti specificamente contestata la sua esistenza e il suo contenuto fattuale.
- Le doglianze sulla deducibilità dei costi connessi a fatti illeciti devono confrontarsi con l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito: se la ricostruzione dei fatti che sorregge l'accertamento fiscale è confermata, il motivo di diritto fondato sulla diversa premessa fattuale non può essere accolto.
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