Cassazione Civile, Ordinanza n. 18362/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un procedimento espropriativo avviato per la realizzazione di un parcheggio su alcune aree site nel territorio comunale. In appello erano state riunite le opposizioni alla stima proposte dall'ente locale e da alcuni proprietari, con esito favorevole ai privati, ai quali erano state riconosciute indennità di esproprio e, per alcuni, anche di occupazione in misura superiore a quella determinata in origine. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 5-bis, comma 3, del d.l. n. 333/1992 e 2 del d.m. 2 aprile 1968, sostenendo che la Corte d'appello aveva errato nel qualificare come vincolo preordinato all'esproprio la destinazione urbanistica delle aree a parcheggio pubblico, attrezzature tecnologiche, impianti di pubblici servizi e viabilità, mentre si trattava di una zonizzazione generale con effetto conformativo. Con il secondo motivo ha censurato l'uso del criterio dell'edificabilità di fatto, assumendo che il piano regolatore non consentisse nuova edificazione nella frazione interessata. Con il terzo motivo ha contestato l'affermazione secondo cui le aree ricadevano in una zona bianca, nonostante l'intervenuta destinazione a fini pubblici nel nuovo piano regolatore. Il quarto motivo, menzionato nell'intestazione, non è specificamente illustrato nel testo trascritto. In cassazione si sono costituiti con unico controricorso alcuni dei proprietari, quali eredi di una delle originarie parti, mentre altri intimati non hanno svolto difese.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che la destinazione urbanistica a parcheggio pubblico e ad altri servizi pubblici, in base a piano regolatore generale, integra normalmente un vincolo conformativo e solo eccezionalmente un vincolo preordinato all'esproprio. La sentenza d'appello, nell'affermare la natura espropriativa del vincolo, non ha indicato elementi idonei a giustificare tale qualificazione eccezionale ed è quindi incorsa in errore di diritto. Accolto il primo motivo, la Corte ha dichiarato assorbiti gli altri motivi di ricorso. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 332 c.p.c.
In presenza di cause scindibili, la mancata notificazione del ricorso per cassazione ad alcune parti vittoriose in appello e rimaste contumaci non impone l'integrazione del contraddittorio.
art. 327 c.p.c.
Il riferimento è al decorso del termine lungo di impugnazione, oltre il quale la parte non può più proporre impugnazione tardiva; ciò esclude la necessità di integrazione del contraddittorio nelle cause scindibili.
art. 5-bis, comma 3, d.l. 11 luglio 1992, n. 333
È invocato dal ricorrente per sostenere che la corretta qualificazione del vincolo urbanistico incide sulla determinazione dell'indennità di esproprio.
art. 2, d.m. 2 aprile 1968
È richiamato quale parametro urbanistico nella qualificazione della destinazione delle aree e nella distinzione tra vincolo conformativo e vincolo espropriativo.
Massime di principio
- La destinazione impressa dal piano regolatore generale a una zona del territorio, quando opera come parte di una generale zonizzazione urbanistica e incide su una pluralità indifferenziata di beni e soggetti, ha normalmente natura conformativa e rileva nella determinazione dell'indennità di esproprio.
- Ha natura eccezionale, e quindi richiede specifica dimostrazione, la qualificazione di una destinazione urbanistica come vincolo preordinato all'esproprio: ciò accade solo quando la prescrizione incida su beni determinati in funzione della localizzazione di una specifica opera pubblica incompatibile con la proprietà privata.
- Nella motivazione sulla natura del vincolo urbanistico il giudice di merito deve indicare gli elementi concreti che giustificano la deroga alla regola della conformatività; in mancanza, la qualificazione come vincolo espropriativo è censurabile per violazione di legge.
- Nelle cause scindibili, la mancata notifica dell'impugnazione ad alcune parti vittoriose in primo grado o in appello e rimaste contumaci non comporta necessariamente l'ordine di integrazione del contraddittorio se tali parti, al momento in cui dovrebbe disporsi l'integrazione, non sono più legittimate a proporre impugnazione tardiva.
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