Cassazione Civile, Ordinanza n. 18363/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia trae origine da una pronuncia del Tribunale che aveva dichiarato inefficace, nei confronti della banca creditrice, l'atto costitutivo di un fondo patrimoniale formato da due coniugi, ritenuto pregiudizievole per le ragioni creditorie ai sensi dell'art. 2901 c.c. La Corte d'appello ha rigettato il gravame proposto dai coniugi, anche nella qualità di eredi dell'altro coniuge deceduto. In cassazione i soccombenti hanno proposto un solo motivo, ma la banca ha resistito eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività, poiché la sentenza d'appello risultava notificata via PEC il 20 maggio 2020 e il ricorso per cassazione era stato notificato soltanto il 16 novembre 2020, oltre il termine breve di sessanta giorni ex art. 325 c.p.c. I ricorrenti avevano peraltro indicato una diversa data di notificazione della sentenza (18 giugno 2020), che comunque rendeva tardivo il ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l'eccezione preliminare della banca e ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, rilevando che la notificazione della sentenza impugnata era avvenuta in data utile a far decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. e che il ricorso era stato proposto oltre tale termine. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
Norma posta a fondamento della declaratoria di inefficacia dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale nei confronti del creditore, perché ritenuto pregiudizievole per le ragioni creditorie.
art. 325 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve essere proposto nel termine breve di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata; il ricorso notificato oltre tale termine è inammissibile.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
Ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 richiamato dalla Corte per l'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Serve quale parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La notificazione della sentenza impugnata fa decorrere il termine breve per proporre ricorso per cassazione; se il ricorso è notificato oltre il termine di legge, va dichiarato inammissibile senza esame del merito.
- Ai fini della tempestività dell'impugnazione rileva la data di notificazione risultante dagli atti processuali; una diversa indicazione della parte non elide la tardività quando la notificazione valida sia documentalmente provata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il soccombente è condannato alle spese e ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dalla disciplina speciale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18362/2022 del 08/06/2022
- ordinanza_civile · 8 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18364/2022 del 08/06/2022
- ordinanza_civile · 8 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18365/2022 del 08/06/2022
- ordinanza_civile · 8 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18367/2022 del 08/06/2022
- ordinanza_civile · 8 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18368/2022 del 08/06/2022
- ordinanza_civile · 8 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18369/2022 del 08/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →