Cassazione Civile, Ordinanza n. 18368/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso accettata dalla controparte mediante visto senza riserve. Non è stata pronunciata alcuna statuizione sulle spese, in coerenza con la volontà espressa nell'atto di rinuncia di compensazione totale delle spese.
Esito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 222/2017 della Corte d'appello di Ancona. Nel corso del giudizio di legittimità ha poi depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando espressamente di voler rinunciare con compensazione totale delle spese. La controparte ha apposto il proprio visto sull'atto di rinuncia senza formulare riserve. La Corte ha quindi verificato che il visto così apposto integra accettazione della rinuncia, con conseguente estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
L'accettazione della rinuncia al ricorso, desumibile dal visto senza riserve della controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso produce l'estinzione del processo quando sia accettata dalla controparte nei modi di legge; l'accettazione può risultare anche dal visto apposto senza riserve sull'atto di rinuncia.
- Se l'atto di rinuncia contiene l'espressa volontà di compensare integralmente le spese e la controparte vi aderisce senza riserve, la Corte può dichiarare l'estinzione del giudizio senza provvedere sulle spese.
- La verifica della forma dell'accettazione della rinuncia va condotta in modo sostanziale, valorizzando il contenuto complessivo dell'atto e il significato del visto apposto dal difensore della parte intimata.
Come è indicizzato
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