Cassazione Civile, Ordinanza n. 18364/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fideiussori)
La controversia
Due fideiussori di una società debitrice, che aveva ottenuto un affidamento in conto corrente e un finanziamento poi revocati o risolti con richiesta del saldo residuo, hanno promosso giudizio contro la banca per far valere la nullità delle fideiussioni escusse, deducendo diversi profili di invalidità dei contratti di garanzia e, originariamente, anche la violazione della normativa antitrust. Il Tribunale di Ancona ha però sospeso il giudizio ex art. 295 c.p.c., ritenendo che fosse pregiudiziale una causa sulla nullità delle fideiussioni per violazione antitrust, attribuita alla competenza esclusiva del Tribunale delle Imprese di Roma. I ricorrenti hanno proposto regolamento necessario di competenza sostenendo che, nella memoria ex art. 183 c.p.c., avevano espressamente rinunciato ai capi di domanda relativi alla violazione antitrust e al risarcimento del danno, sicché era venuta meno la questione pregiudicante che aveva giustificato la sospensione.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento necessario di competenza. Ha ritenuto che la rinuncia espressa, tempestivamente formulata, alle domande fondate sulla violazione della normativa antitrust e sul relativo risarcimento facesse venir meno la causa pregiudicante posta a base della sospensione ex art. 295 c.p.c. Di conseguenza ha cassato l'ordinanza del Tribunale di Ancona e ha disposto la prosecuzione del processo dinanzi allo stesso Tribunale sulle residue domande. Le spese della fase sono state rimesse al giudizio di merito.
Norme richiamate
La sospensione necessaria presuppone l'effettiva pendenza di una causa pregiudicante; se essa viene meno per rinuncia alle relative domande, la sospensione non può essere mantenuta.
La rinuncia ai capi di domanda è stata ritenuta valida ed efficace perché formulata nella memoria depositata nei termini concessi alle parti.
art. 4, comma 1-ter, L. n. 168 del 2003
Era stata richiamata dal giudice di merito per affermare la competenza del Tribunale delle imprese sulla questione antitrust, ma tale profilo è risultato superato dalla rinuncia alle domande antitrust.
Massime di principio
- La sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. non può essere mantenuta quando la domanda o questione indicata come pregiudicante venga meno per effetto di una rinuncia rituale e tempestiva.
- Se la parte rinuncia espressamente ai capi di domanda che fondano la pregiudizialità, il giudice deve verificare l'attualità della causa di sospensione e, in difetto, disporre la prosecuzione del giudizio.
- Ai fini della sospensione necessaria, la pregiudizialità deve essere concreta e attuale: non è sufficiente un collegamento astratto con altra controversia se questa non è più coltivata nel processo.
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